Sentenza 20 settembre 2016
Massime • 1
La confisca per equivalente ha ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato; ne consegue che il giudice, nell'applicare il provvedimento ablatorio, deve determinare la somma di denaro costituente il prezzo, il prodotto o il profitto/vantaggio effettivamente ottenuti dall'attività illecita. (Fattispecie di riciclaggio di quattro ciclomotori in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione che, nel disporre la confisca per equivalente, si era limitata a considerare il valore commerciale di tali beni, senza tener conto della circostanza che questi ultimi erano stati tutti restituiti ai proprietari).
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- 1. Riciclaggio: la confisca è applicabile solo per il valore del vantaggio conseguito dal riciclatoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore - determinato in sede di accertamento giudiziale - e non sull'intera somma derivante dalle operazione poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i due responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (Cassazione penale , sez. II , 15/07/2020 , n. 30899). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: profitto è il valore delle somme oggetto di operazioni tese a ostacolare la provenienzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto. (Fattispecie di sequestro preventivo di somme trasferite su conti esteri e nazionali che costituivano una parte del provento di truffe informatiche effettuate con la tecnica del phishing - Cassazione penale , sez. II , 04/11/2020 , n. 34218). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: confisca per equivalente applicabile solo per il vantaggio patrimoniale conseguito (Cass. Pen. n. 2166/22)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (Cassazione penale , sez. II , 06/12/2022 , n. 2166). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , …
Leggi di più… - 4. Fraudolente dichiarazioni fiscali e riciclaggio: legittimità del sequestro del profitto derivante dalla commissione del reato presuppostoFrancesco · https://www.osservatorio-231.it/ · 16 giugno 2020
Con la recente sentenza n.10649 del 30.01.2020, depositata in data 25.03.2020, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito che è legittimo il sequestro del profitto derivante dalla commissione del reato tributario presupposto del riciclaggio. Il fatto Nel caso di specie, il Tribunale di Asti, provvedendo in sede di appello in materia cautelare reale, con ordinanza emessa nell'ottobre 2019, accoglieva solo parzialmente il gravame proposto avverso il provvedimento emesso dal GIP di quel Tribunale con il quale era stata integralmente respinta la richiesta di riduzione del valore del sequestro preventivo per equivalente disposto ai danni dell'indagato per i reati di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2016, n. 50982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50982 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2016 |
Testo completo
V " 509 82 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Presidente - N. 2290 Rel. Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO REGISTRO GENERALE N. 19655/2015 Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OU DH N. IL 14/11/1987 UB EI N. IL 03/03/1995 RH AL N. IL 02/09/1982 avverso la sentenza n. 1698/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA, del 02/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Massimo Galli, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto Con sentenza in data 2.3.2015, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova applicava a richiesta ai sensi dell'art.444 c.p.p. a DO IA, NO HU, e UN KA la pena di anni due di reclusione e € 800,00 di multa per il reato di riciclaggio di quattro ciclomotori commesso in Genova il 7.2.2015 all'imbarco della motonave La Superba diretta a Tunisi. Respingeva la richiesta di dissequestro delle vetture in disponibilità degli inputati e ne disponeva la confisca per equivalete ex art.648 quater c.p. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato UN KA deducendo l'erronea applicazione dell'art. 444 co.2 c.p.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in riferimento all'eventuale susssistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. Ricorre per cassazione il difensore degli imputati DO IA e NO HU, limitatamente alla confisca per equivalente dei veicoli Mercedes tg.AK04065 e Citroen tg. COE183L deducendo l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale con riferimento all'art.648 quater c.p. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p., in assenza nella fattispecie di un vantaggio economico da parte degli imputati e di una stima dei ciclomotori usato marca MBK, restituiti ai loro proprietari. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1.Il ricorso di UN KA. Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p. e, dall'altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.I, Sent.n. 4688 /2007 1 Rv. 236622). In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l'accordo abbia presupposto una modifica dell'imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n. 32004/2003 Rv. 228405). Risultando dal testo della gravata sentenza che il giudice ha verificato l' insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p., l'obbligo di motivazione è stato assolto. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorso degli imputati DO IA e NO HU, limitato alla confisca delle due autovetture, è fondato, e va accolto. Il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive, come è avvenuto nel caso di specie dove le operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei ciclomotori progettate ed eseguite con modalità frammentarie e progressive, sono sicuramente iniziate con le operazioni di occultamento degli stessi negli automezzi in disponibilità degli imputati e sarebbero continuate con il trasporto e successiva destinazione in paese extracomunitario (Africa) dove i beni sarebbero stati trasferiti e ne sarebbe divenuta impossibile l'identificazione (cfr. Cass.Sez.II, Sent. n. 29611/2016 Rv. 26751). Correttamente pertanto è stato contestato, e ritenuto, il reato consumato di riciclaggio. Ai sensi dell'art.648 quater, nel caso di condanna o di applicazione della pena sulla richiesta delle parti, a norma dell'art.444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dagli artt.648 bis c.p., 648 ter e 648 ter 1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di danaro, dei beni o delle utilità delle quali reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Poiché i ciclomotori di provenienza furtiva sono stati restituiti agli aventi diritto, il giudice ha disposto la confisca per equivalente dei due automezzi, acquistati usati, il cui valore (dagli atti risultato pari a circa 11.400,00 euro) è stato ritenuto corrispondente al valore dei ciclomotori trasportati. Ma, nel disporre la confisca a tale titolo, il Tribunale non ha fornito alcuna indicazione né sullo stato dei ciclomotori (peraltro non nuovi, ma usati), né si è tenuto conto che, essendo stati restituiti tutti e quattro i ciclomotori, il valore commerciale degli stessi (seppur non indicato neppure in via presuntiva) non poteva essere considerato di per sé quale prodotto, profitto o prezzo del reato. Il Tribunale, 2 per poter procedere alla confisca per equivalente, avrebbe infatti dovuto indicare qual' era l'entità del vantaggio economico già conseguito o che gli imputati avrebbero comunque conseguito con l'attività illecita posta in essere. Ora, costituisce consolidato principio di diritto quello secondo il quale la confisca per equivalente assolve ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile;
in mancanza di qualsivoglia indicazione circa il prodotto, il prezzo o comunque il profitto/vantaggio da reato non poteva pertanto essere disposta la confisca per equivalente. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e ordina la restituzione delle autovetture in sequestro. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso di AR KA, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di - millecinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e ordina la restituzione delle autovetture in sequestro. Dichiara inammissibile il ricorso di AR KA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende. deliberato,Così deliberato, il 20.9.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Mirella Cervadoro PierCamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 30 NOV 2016 CAND Y Claudia F 3