CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2026, n. 21623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21623 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da Di NO NA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2025 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alenni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di NA Di NO ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 febbraio 2018 dal Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena per il reato di truffa di cui al capo B) in un anno, sei mesi di reclusione e 500 euro di multa, confermando le statuizioni civili. Quattro sono i motivi di ricorso. 1.1. Con il primo, articolato in sei punti, si denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla determinazione della pena, basata su dati errati, in particolare: a) mancata considerazione dell'assoluzione dell'imputato dal reato associativo, della conseguente marginalità e occasionalità del ruolo Penale Sent. Sez. 6 Num. 21623 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 19/05/2026 svolto e della sottoposizione al controllo dei direttori amministrativo e sanitario, che sottoscrivevano le delibere di acquisto;
b) mancata considerazione delle dimissioni volontarie, rassegnate nel marzo 2011; c) mancata considerazione della ininterrotta sottoposizione a misura cautelare dal marzo 2011; d) errore macroscopico nella quantificazione del danno, indicato in 900 mila euro, anziché in 2.494,80 euro risultante dal capo di imputazione;
e) manifesta illogicità della motivazione nella determinazione della pena base, che non indica i criteri di scelta e gli episodi ancora rilevanti ai fini della condanna;
f) violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per omessa valutazione degli elementi favorevoli all'imputato, rilevanti ai fini della determinazione della pena, che risulta eccessiva e sproporzionata. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge per il mancato riconoscimento di attenuanti generiche anche in presenza dei presupposti applicativi. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia l'inosservanza dei principi fissati dalla sentenza di annullamento. 1.4. Con l'ultimo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, si riconosce il ruolo marginale dell'imputato nell'organizzazione, dall'altro si fonda la determinazione della pena su elementi indicativi di maggiore responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che denunciano ripetutamente inesistenti vizi di motivazione, errori e violazioni di legge, per contestare il trattamento sanzionatorio, invece, sorretto da congrua e completa motivazione. 3. Precisato che il giudizio di rinvio aveva ad oggetto unicamente la determinazione del trattamento sanzionatorio per il residuo reato di truffa, di cui al capo B), unico reato non prescritto al momento della contestazione della recidiva qualificata nel giudizio di primo grado e non ancora prescritto per l'incidenza della recidiva contestata sul calcolo del termine di prescrizione, che maturerà il 20 gennaio 2028, indicato in sentenza, le censure difensive sono prive di ogni consistenza. 4. Non ha ragione di essere la contestazione relativa al reato associativo, oggetto del capo g) contestato al solo NO e non oggetto di gravame, sicché è priva di fondamento la censurata mancanza di valutazione di un dato estraneo al perimetro dell'impugnazione. Si osserva, peraltro, che il riferimento in sentenza ad un reato associativo, risultante dal certificato del casellario giudiziale, è all'evidenza riferito ad un diverso addebito. 5. Inammissibili sono anche le censure relative al ruolo marginale svolto dall'imputato, alle dimissioni volontarie, coincidenti con la sottoposizione a misura 2 cautelare, prospettati come elementi favorevoli, illogicamente pretermessi ai fini della valutazione della personalità dell'imputato e della determinazione della pena, perché diretti a proporre una lettura riduttiva della vicenda e del ruolo del ricorrente in palese contrasto con le valutazioni dei giudici di merito e della ormai irrevocabile affermazione di responsabilità. Risulta, infatti, ribadito il giudizio sulla centralità del ruolo del ricorrente, dipendente ASL addetto alla gestione dell'area patrimonio, in grado di falsificare ordini di acquisto e trovato in possesso di strumenti di falsificazione. 6. Parimenti è del tutto infondata la censura relativa all'erronea indicazione del danno arrecato all'ASL, atteso che il riferimento alla somma di oltre 900 mila euro, relativo al valore complessivo degli ordinativi di acquisto indicato nell'editto accusatorio (v. pag. 5), non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena, correttamente parametrata alla truffa di cui al capo B) relativa ad una fattura di circa 2.495 euro ed alla pena inflitta in primo grado al beneficiario della stessa. Del tutto infondata è anche la dedotta mancata indicazione dei criteri cui è ancorata la determinazione della pena, invece, chiaramente indicati con riferimento alle modalità della condotta, ai precedenti, all'intensità del dolo e al pregiudizio arrecato alla parte civile, non solo economico. 7. Manifestamente infondato è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, invece, riconosciute sin dal primo grado con giudizio di equivalenza ed inesistente la violazione dei principi di diritto fissati nella sentenza rescindente, che demandava al giudice del rinvio solo la determinazione della pena per l'unico reato residuo;
compito assolto dal giudice del rinvio, giustificando la determinazione della pena con congrua motivazione, che attribuisce rilievo alla personalità negativa del ricorrente, gravato da precedenti anche di notevole gravità nonostante la qualifica di pubblico funzionario. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 19 maggio 2026
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alenni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di NA Di NO ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 febbraio 2018 dal Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena per il reato di truffa di cui al capo B) in un anno, sei mesi di reclusione e 500 euro di multa, confermando le statuizioni civili. Quattro sono i motivi di ricorso. 1.1. Con il primo, articolato in sei punti, si denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla determinazione della pena, basata su dati errati, in particolare: a) mancata considerazione dell'assoluzione dell'imputato dal reato associativo, della conseguente marginalità e occasionalità del ruolo Penale Sent. Sez. 6 Num. 21623 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 19/05/2026 svolto e della sottoposizione al controllo dei direttori amministrativo e sanitario, che sottoscrivevano le delibere di acquisto;
b) mancata considerazione delle dimissioni volontarie, rassegnate nel marzo 2011; c) mancata considerazione della ininterrotta sottoposizione a misura cautelare dal marzo 2011; d) errore macroscopico nella quantificazione del danno, indicato in 900 mila euro, anziché in 2.494,80 euro risultante dal capo di imputazione;
e) manifesta illogicità della motivazione nella determinazione della pena base, che non indica i criteri di scelta e gli episodi ancora rilevanti ai fini della condanna;
f) violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per omessa valutazione degli elementi favorevoli all'imputato, rilevanti ai fini della determinazione della pena, che risulta eccessiva e sproporzionata. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge per il mancato riconoscimento di attenuanti generiche anche in presenza dei presupposti applicativi. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia l'inosservanza dei principi fissati dalla sentenza di annullamento. 1.4. Con l'ultimo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, si riconosce il ruolo marginale dell'imputato nell'organizzazione, dall'altro si fonda la determinazione della pena su elementi indicativi di maggiore responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che denunciano ripetutamente inesistenti vizi di motivazione, errori e violazioni di legge, per contestare il trattamento sanzionatorio, invece, sorretto da congrua e completa motivazione. 3. Precisato che il giudizio di rinvio aveva ad oggetto unicamente la determinazione del trattamento sanzionatorio per il residuo reato di truffa, di cui al capo B), unico reato non prescritto al momento della contestazione della recidiva qualificata nel giudizio di primo grado e non ancora prescritto per l'incidenza della recidiva contestata sul calcolo del termine di prescrizione, che maturerà il 20 gennaio 2028, indicato in sentenza, le censure difensive sono prive di ogni consistenza. 4. Non ha ragione di essere la contestazione relativa al reato associativo, oggetto del capo g) contestato al solo NO e non oggetto di gravame, sicché è priva di fondamento la censurata mancanza di valutazione di un dato estraneo al perimetro dell'impugnazione. Si osserva, peraltro, che il riferimento in sentenza ad un reato associativo, risultante dal certificato del casellario giudiziale, è all'evidenza riferito ad un diverso addebito. 5. Inammissibili sono anche le censure relative al ruolo marginale svolto dall'imputato, alle dimissioni volontarie, coincidenti con la sottoposizione a misura 2 cautelare, prospettati come elementi favorevoli, illogicamente pretermessi ai fini della valutazione della personalità dell'imputato e della determinazione della pena, perché diretti a proporre una lettura riduttiva della vicenda e del ruolo del ricorrente in palese contrasto con le valutazioni dei giudici di merito e della ormai irrevocabile affermazione di responsabilità. Risulta, infatti, ribadito il giudizio sulla centralità del ruolo del ricorrente, dipendente ASL addetto alla gestione dell'area patrimonio, in grado di falsificare ordini di acquisto e trovato in possesso di strumenti di falsificazione. 6. Parimenti è del tutto infondata la censura relativa all'erronea indicazione del danno arrecato all'ASL, atteso che il riferimento alla somma di oltre 900 mila euro, relativo al valore complessivo degli ordinativi di acquisto indicato nell'editto accusatorio (v. pag. 5), non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena, correttamente parametrata alla truffa di cui al capo B) relativa ad una fattura di circa 2.495 euro ed alla pena inflitta in primo grado al beneficiario della stessa. Del tutto infondata è anche la dedotta mancata indicazione dei criteri cui è ancorata la determinazione della pena, invece, chiaramente indicati con riferimento alle modalità della condotta, ai precedenti, all'intensità del dolo e al pregiudizio arrecato alla parte civile, non solo economico. 7. Manifestamente infondato è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, invece, riconosciute sin dal primo grado con giudizio di equivalenza ed inesistente la violazione dei principi di diritto fissati nella sentenza rescindente, che demandava al giudice del rinvio solo la determinazione della pena per l'unico reato residuo;
compito assolto dal giudice del rinvio, giustificando la determinazione della pena con congrua motivazione, che attribuisce rilievo alla personalità negativa del ricorrente, gravato da precedenti anche di notevole gravità nonostante la qualifica di pubblico funzionario. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 19 maggio 2026