Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2003, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
0032 9/0 3 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONE - Primo Presidente f.f. R.G.N. 22069/00 Dott. Vincenzo Cron. 665 Dott. Massimo GENGHINI Presidente di sezione - Rep. 128 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 14/11/02 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 43, presso lo studio degli avvocati ELIO DE PROPRIS, EUGENIO DE PROPRIS, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2002 contro 1536 POSTE ITALIANE S.P.A., in personsa del legale -1- rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AMERICA 11, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSENGA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO ROSSI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
SOC. ITALPOSTE EDIL;
intimato avverso la sentenza n. 15759/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto --- Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato DE PROPRIS;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 13 marzo 1996, diretto al Pretore di Roma, sezione distaccata di Subiaco, VI LA chiedeva che venisse ordinata al Ministero delle Poste e telecomunicazioni la sospensione della costruzione del nuovo edificio postale in Subiaco, in quanto un elemento decorativo (trave fioriera) non rispettava la distanza legale di cui all'art. 907 cod. civ. dalle vedute del suo edificio, con condanna del Ministero al risarcimento dei danni. Nel giudizio interveniva ad adiuvandum la Edilizia di interesse pubblico s.p.a.,Italposte che era l'impresa che aveva realizzato la costruzione. Con sentenza in data 31 dicembre 1997 il Pretore condannava l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di lire 5.000.000, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 46 1. 25 giugno 1865 n. 2359. Contro tale decisione proponeva appello 1'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni succeduta ex lege al s.p.a. Poste Italiane, Ministero delle PP.TT. Con sentenza in data 1 agosto 1999 il Tribunale di 3 Roma dichiarava inammissibile il ricorso per nuova opera. I giudici di secondo grado, premesso che il ricorso per nuova opera è ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, con riferimento alla situazione di pericolo creata non dall'opera in sé, ma dalle sue modalità di esecuzione, in violazione delle regole poste dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altruri, atteso che in tale ipotesi l'intervento richiesto all'autorità giudiziaria riguarda un'attività meramente materiale, senza interferire nela sfera dei poteri pubblicistici dell'amministrazione, cosi motivavano: Orbene, nel caso di specie, la situazione di pericolo lamentata dal privato (consistente nella violazione delle distanze minime dalle vedute a causa della realizzazione di un elemento decorativo della costruzione) non discende, contrariamente а quanto affermato dal primo giudice, dalle modalità di esecuzione dell'opera, non rispettose di norme techiche e/o prudenza poste a tutela dei diritti altrui, ma dalla stessa struttura dell'edificio. In altri termini, il pericolo di lesione del diritto di proprietà non discende dall'impiego dei 4 delle tecniche di costruzione materiali bensi dalla mera, corretta esecuzione impiegati, del progetto approvato. La richiesta di tutela avanzata dal ricorrente impinge, dunque, scelte discrezionali della pubblica amministrazione, sulle quali è affatto precluso il giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Invero l'accoglimento del ricorso comporterebbe la modifica dell'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'opera (decreto del Ministro delle poste e telecomunciaiozni in data 25 novembre 1985, in atti) che, come noto, è però vietata dalla legge di abolizione del contenzioso amministrativo. In tali casi la tutela del privato, ricorrendone le condizioni, avrebbe potuto essere assicurata con l'impugnazione, in altra sede, dei provvedimenti amministrativi riguardanti l'opera in questione;
ovvero, in mancanza di ciò, garantita dalla meno incisiva misura dell'indennità per atto legittimo prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che, tuttavia, nel caso di specie non è stata richiesta. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, VI LA. Resiste con controricorso la Poste Italiane s.p.a. 5 Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso VI LA sostanzialmente deduce che nella specie non si poneva più una questione di giurisdizione, dal momento che l'originaria azione di demolizione dell'opera era stata abbandonata ed era stato chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni ex art. 46 1. 20 giugno 1865 n. 2359. La doglianza è fondata. Sulla questione della sussistenza della ordinario, affermatagiurisdizione del giudice espressamente dal Pretore di Roma, infatti, si era formato il giudicato, avendo la s.p.a. Poste Italiane impugnato la decisione di primo grado solo sotto altri profili. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo (con conseguente assorbimento del secondo motivo, relativo alla pronuncia sulle spese) del ricorso, la sentenza impugnata Va cassata in ordine alla affermazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con rinvio, per la decisione nel merito dell'appello, alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
6 la Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
cassa la sentenza impugnata in ordine alla affermazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
assorbito il secondo motivo del ricorso;
in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di spese del appello di Roma, anche in ordine alle giudizio di cassazione. Roma, 14 novembre 2002 ༥ ཟ་མི་ •སིརིམ་ кти ра IL CANCELLIEREC1 GI GI Depositata in Cancel oggi.
3. GEN. 2003- IL CANCELLIERE C1 OV GI CORTE SUPREMA CASSAZIONE. Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 29-5-2003 serie 4 al n. 20631 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto RicciHoberto