Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8996
CASS
Sentenza 27 agosto 1999

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Nel procedimento di impugnazione innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del provvedimento del Consiglio provinciale dell'Ordine professionale con il quale è stata irrogata una sanzione disciplinare nei confronti del professionista, questi, ma anche le altre parti del giudizio, hanno facoltà di richiedere di essere udite. Pertanto, ove esse ne facciano richiesta, la trattazione del ricorso nell'adunanza fissata deve avvenire alla loro presenza. Ne consegue la necessità dell'avviso alle parti della convocazione dell'adunanza, previsto dall'art. 62, primo comma, del d.P.R. n. 221 del 1950, il quale deve porre le parti in condizione di individuare il ricorso che sarà trattato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che aveva rigettato il ricorso proposta da un farmacista avverso il provvedimento del Consiglio provinciale dell'Ordine - che gli aveva irrogato una sanzione disciplinare, nell'assenza del professionista, il quale aveva impugnato la decisione per cassazione rilevando che, avendo egli presentato in precedenza altro ricorso presso la stessa Commissione, la comunicazione ricevuta dalla segreteria di quella, che faceva riferimento genericamente alla trattazione del ricorso da lui presentato, lo aveva indotto a ritenere che si trattasse del primo dei due ricorsi, alla cui discussione non aveva ritenuto necessario partecipare, ignorando, per la mancanza degli elementi di forma indispensabili nella predetta comunicazione, che sarebbe stato discusso anche il secondo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8996
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8996
Data del deposito : 27 agosto 1999

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