Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 1
Nel procedimento di impugnazione innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del provvedimento del Consiglio provinciale dell'Ordine professionale con il quale è stata irrogata una sanzione disciplinare nei confronti del professionista, questi, ma anche le altre parti del giudizio, hanno facoltà di richiedere di essere udite. Pertanto, ove esse ne facciano richiesta, la trattazione del ricorso nell'adunanza fissata deve avvenire alla loro presenza. Ne consegue la necessità dell'avviso alle parti della convocazione dell'adunanza, previsto dall'art. 62, primo comma, del d.P.R. n. 221 del 1950, il quale deve porre le parti in condizione di individuare il ricorso che sarà trattato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che aveva rigettato il ricorso proposta da un farmacista avverso il provvedimento del Consiglio provinciale dell'Ordine - che gli aveva irrogato una sanzione disciplinare, nell'assenza del professionista, il quale aveva impugnato la decisione per cassazione rilevando che, avendo egli presentato in precedenza altro ricorso presso la stessa Commissione, la comunicazione ricevuta dalla segreteria di quella, che faceva riferimento genericamente alla trattazione del ricorso da lui presentato, lo aveva indotto a ritenere che si trattasse del primo dei due ricorsi, alla cui discussione non aveva ritenuto necessario partecipare, ignorando, per la mancanza degli elementi di forma indispensabili nella predetta comunicazione, che sarebbe stato discusso anche il secondo).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7247 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7247 Anno 2013 Presidente: AMATUCCI ALFONSO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Ud. 18/01/2013 SENTENZA PU sul ricorso 21769-2011 proposto da: NATALE NINO NTLNNI51B25L174K, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato ROMBOLA' GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato BERTUOL ROBERTO giusta delega in atti; – ricorrente – 2013 140 contro COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 Data pubblicazione: 22/03/2013 l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge; – controricorrenti nonchè contro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8996 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato LESTI QUINZIO BELARDINI ISABELLA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI ROSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONS ORD FARMACISTI PROV CATANIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE CATANIA;
MINISTERO DELLA SANITÀ, AZD USL/3 CATANIA, ASSESS SANITÀ REG SICILIANA;
- intimati -
avverso la decisione n. 79/97 della COMM CENTR ES PROF SAN di ROMA, emessa il 03/03/97 e depositata il 03/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento degli altri.
Svolgimento del processo.
1. - Il Consiglio dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Catania, iniziava un procedimento disciplinare
contro
AL II e, con lettera del 23.7.1996, gli indirizzava la comunicazione richiesta dall'art. 39 del d.P.R. 5 aprile 1950, n.221. 2. - Il Consiglio, nella data stabilita del 4.9.1996, assente il professionista, deliberava di irrogare al dott. II la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di tre mesi.
3. - Il provvedimento era impugnato davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che, assente ancora il professionista, rigettava il ricorso con decisione 3.6.1997 n. 79. 4. - Il Dott. II ha proposto ricorso per cassazione. Le parti cui il ricorso doveva ed è stato notificato non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
2.1. - Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 39 e 58 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 521, all'art. 162 della L. 23 ottobre 1960, n. 1196, all'art. 24 Cost. ed alle norme che disciplinano il diritto alla difesa nel procedimento disciplinare).
2.2. - Il ricorrente, a sostegno della prima delle due critiche svolte nel motivo, premette che ". . . la segreteria della CCEPS, con telegramma del 7.2.1997, comunicò che nella udienza del 3.3.1997 sarebbero stati esaminati i ricorsi attinenti la categoria professionale dei farmacisti, fra cui quello presentato dal dott. AL II".
Se non che - osserva il ricorrente - prima del ricorso che sarebbe stato deciso con la sentenza impugnata, ne aveva proposto un altro e, poiché la comunicazione non conteneva un'indicazione specifica, doveva intendersi che ad essere trattato sarebbe stato il primo ricorso in ordine di tempo e non il secondo. Siccome non aveva ritenuto necessario essere ascoltato in relazione a quel primo ricorso, non s'era presentato all'adunanza, nella quale invece era stato trattato anche il secondo ricorso, ma in sua assenza. Il ricorrente sostiene che la decisione della Commissione presenta, per le ragioni esposte, un vizio di violazione di norme sul procedimento.
Il motivo, per le ragioni di seguito esposte, è fondato. 2.3. - Il procedimento davanti alla Commissione centrale è regolato dagli artt. 53 e ss. del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. L'istruzione del ricorso è disciplinata nel modo seguente. L'art. 56 consente alle parti di depositare, entro termini successivi, che iniziano a decorrere dalla scadenza di quello assegnato per il deposito del ricorso, documenti e deduzioni. La Commissione può chiedere loro che diano chiarimenti o producano atti e documenti - art. 59, secondo comma.
Il professionista può chiedere d'essere udito personalmente (art. 59, primo comma). Ma un'eguale facoltà non può essere negata, per ragioni di eguaglianza nell'esercizio del diritto di difesa, alle altre parti del giudizio.
Sicché la trattazione del ricorso nell'adunanza fissata deve avvenire in presenza delle parti se chiedono d'essere udite. Le parti che chiedono d'essere sentite possono essere anche assistite da difensori, poiché il terzo comma dell'art. 62, che dispone il contrario, contrasta con l'art. 24, secondo comma, Cost. è dovere della Commissione non darvi applicazione.
Alle parti va dunque dato avviso della convocazione dell'adunanza (art. 62, primo comma) e l'avviso deve consentire di individuare il ricorso che sarà trattato, in modo da porre il ricorrente ed in genere le parti nella condizione di poter valutare se valersi o non della facoltà di essere ascoltati, personalmente o attraverso l'esposizione di difese tecniche da parte dei difensori. La comunicazione indirizzata al professionista non indicava quale ricorso sarebbe stato trattato. Essa non presentava perciò la forma minima necessaria di un avviso di udienza (art. 45 disp. att. cod. proc. civ.). La Commissione avrebbe dovuto rilevare di ufficio la mancanza degli elementi di forma indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.) ed ordinarne la rinnovazione (art. 162 cod. proc. civ.). Nè può ritenersi che la nullità sia concretamente rimasta sanata per consecuzione dello scopo (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.). Ciò, avrebbe potuto affermarsi se il ricorrente si fosse tuttavia presentato o quando fosse risultato che il ricorrente non aveva presentato e davanti alla Commissione non c'erano pendenti, per essere decisi, altri ricorsi da lui proposti.
Ma il ricorrente ha documentato che egli aveva proposto due ricorsi. La circostanza che siano stati trattati e decisi ambedue nella stessa adunanza non toglie che era onere del giudice rendere certa la parte che ciò sarebbe avvenuto.
3. - Fondato il primo motivo di ricorso nei termini appena indicati ne segue che la decisione deve essere cassata per nullità derivante da vizio incorso nel procedimento di trattazione e che gli altri motivi del ricorso restino assorbiti.
4. - Il ricorso è accolto.
Le parti sono rinviate davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
5. - Le spese di questo giudizio possono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il resto, cassa e rinvia alla stessa Commissione centrale;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999