Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP E TOTAL 10 1 IS.U. IN NOMETEL HOPOLO ITALIA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PANZARANI Primo Presidente f.f. -Dott. Romano R.G.N. 19573/99 Cron. 3523 Dott. Vincenzo BALDASSARRE- Presidente di sezione- Rep. 1500 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione - CRISTARELLA ORESTANO- Consigliere Dott. Francesco Ud.25/01/01 · Consigliere - Dott. Antonio VELLA Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Enrico ALTIERI Consigliere UFFICIO COPIE - Richiesta copia studio GIANNANTONIO - Rel. Consigliere Dott. Ettore IL SOLE 24 ORE - dal Sig. per diritti L.3000 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere 11 27 MAR 2001 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RN (AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI ) DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in DELLA CORTE SUPREMA DIROMA, presso LA RI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato 2001 GIUSEPPE LA LOGGIA, giusta delega in calce al ricorso;
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- ricorrente -
1-
contro
RI AE;
intimato preventivo di giurisdizione in per regolamento relazione al giudizio pendente n. 5602/98 del Giudice di pace di PALERMO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 一遍 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto emesso il 27 novembre 1998 il giudice di pace di Palermo ingiungeva all'AS (Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli) di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di pagare in favore del dottor Gaetano Crisci la somma di £.
3.650.000 per la mancata corresponsione dell'indennità retributiva relativa al progetto "obiettivo" cui aveva partecipato dal 16 gennaio al 10 febbraio 1997 nella sua qualità di medico dipendente "supplente di dirigente medico di primo livello" in sostituzione di altro medico. Con atto notificato il 25 gennaio 1999 l'AS proponeva opposizione - rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, affermando che nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'azienda per la mancata corresponsione dell'indennità retributiva. Nel corso del giudizio l'AS propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Chiede che sia dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa trattandosi di controversie relative a questioni di pubblico impiego anteriori al 30 giugno 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE L'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (intitolato razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della ss 1 + legge 23 ottobre 1992 n. 421) così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 546 del 1993, dispone che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle sole materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'articolo 2, comma 1, lettera c della legge 23 ottobre 1992 n. 421. L'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 dispone che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato dallo stesso decreto n. 80, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La norma costituisce una deroga al principio processuale tempus regit actum che avrebbe comportato l'applicazione della legge in vigore nel momento in cui si svolge il processo ed è diretta ad evitare una immediata devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie sul rapporto di impiego protratto oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina: può determinare, peraltro, in alcuni casi un deprecabile, ma inevitabile frazionamento dei giudizi relativi all'adempimento di obblighi derivati da rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del 30 giugno 1998 (cfr. Cass. 26 agosto 1998 n. 8451; Cass. 30 dicembre 1998 n. 12908; Cass. 5 febbraio 1999 n. 35; Cass. 20 novembre 1999 SS 2 1 n. 808; Cass. 4 dicembre 1999 n. 901). E' stato quindi ritenuto che la norma, proprio per gli inconvenienti cui essa potrebbe dare origine, deve essere interpretata in modo restrittivo. Essa, cioè, deve essere applicata solo nel caso in cui il diritto del dipendente nasca da atti o fatti giuridici maturati nello svolgimento del rapporto come, ad esempio, nel caso del diritto al pagamento del lavoro straordinario prestato prima e dopo il 30 giugno 1998. Quando invece il diritto, o la lesione del diritto, del dipendente nasca da un atto, provvedimentale o negoziale, come, ad esempio, una promozione o un licenziamento, occorre tenere conto, ai fini della giurisdizione, unicamente del momento dell'emanazione dell'atto da cui nasce la pretesa giudiziale. Nel caso, come quello in esame, in cui la controversia ha per oggetto il mancato pagamento di una indennità retributiva maturata prima del 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta in via esclusiva all'autorità giudiziaria amministrativa, anche se l'inadempienza perdura dopo il 30 giugno 1998. Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa. Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti costituite le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
la Corte dichiara la giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria amministrativa. Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese dell'intero giudizio. SS 3 Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001 L'Estensore Il Presidente autorioShore SimmaSiam ant. : Ваш кори Collaboratore di Cancelleria Дашие Depositato in Cancelleria Roma, li 27 MOD 2001 IL COLLABORATORE DI RI " 280.000 40000 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie .
4. Registrato in data 35645 an 2567versate c.. 149.77 (euro.CENTOQUARANTANOVE/77 wwwwww............) p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DIHIPPOY I Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RACCICHINT) 4