Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 4761
CASS
Sentenza 14 maggio 1999

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 istituenti la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Infatti, il valore dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organo di giurisdizione speciale in questione (istituito prima della Costituzione e, quindi, sottratto al divieto di istituzione di giudici speciali di cui all'art. 102 Cost.) non è automaticamente vulnerato dalla nomina dei giudici da parte del potere esecutivo, poiché le regole di funzionamento dell'organo evidenziano che, una volta avvenuta la nomina, non è rinvenibile un vincolo con l'autorità nominante, essendo la permanenza nell'ufficio congrua (quattro anni) ed essendo esercitato il potere disciplinare nei confronti del componenti professionisti dalla stessa Commissione centrale (v. Corte cost. n. 1 del 1967; n. 11 del 1968; n. 177 del 1973; n. 150 del 1993).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 4761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4761
    Data del deposito : 14 maggio 1999

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