Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 istituenti la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Infatti, il valore dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organo di giurisdizione speciale in questione (istituito prima della Costituzione e, quindi, sottratto al divieto di istituzione di giudici speciali di cui all'art. 102 Cost.) non è automaticamente vulnerato dalla nomina dei giudici da parte del potere esecutivo, poiché le regole di funzionamento dell'organo evidenziano che, una volta avvenuta la nomina, non è rinvenibile un vincolo con l'autorità nominante, essendo la permanenza nell'ufficio congrua (quattro anni) ed essendo esercitato il potere disciplinare nei confronti del componenti professionisti dalla stessa Commissione centrale (v. Corte cost. n. 1 del 1967; n. 11 del 1968; n. 177 del 1973; n. 150 del 1993).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 4761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4761 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIO - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN ER MA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 39, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MORTERA LEVI IGINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SANITÀ in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- controricorrente -
contro
ORD PROV MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE DI MILANO;
- intimati -
avverso la decisione n. 168/97 della COMM. CENTR. PROF. SAN. di ROMA, emessa l'11/6/97 e depositata il 23/9/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/2/99 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Sergio SMEDILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14 marzo 1994 perveniva all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano un esposto con il quale si segnalava che il dott. UM MA NT aveva diffuso una lettera presso gli inquilini degli immobili prossimi al suo studio, con la quale, in particolare, venivano descritte le prestazioni specialistiche erogate, la qualità delle attrezzature utilizzate e il personale operante nell'ambulatorio e veniva altresì indicata la possibilità di usufruire di uno sconto del 20% sul tariffario e di una prima visita di controllo gratuita.
La Commissione degli odontoiatri dell'Ordine di Milano avviava un procedimento disciplinare nei confronti del dott. NT con l'addebito di aver diffuso materiale pubblicitario non autorizzato, che si concludeva con l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione di odontoiatra per la durata di sei mesi. Proposto ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, quest'ultima, con decisione del 23 settembre 1997, accoglieva in parte in gravame, riducendo la sanzione della sospensione a mesi due. La Commissione riteneva che la realtà dei fatti non potesse essere disconosciuta, in quanto era stata esplicitamente ammessa dal ricorrente, il quale si era limitato a dedurre che l'iniziativa di diffondere la lettera pubblicitaria era stata assunta dal padre a sua insaputa. Riduceva, peraltro, la sanzione, in considerazione del fatto che l'episodio risultava circoscritto agli inquilini degli stabili vicino allo studio e che, dunque, l'attività pubblicitaria non era stata posta in essere con l'intento di raggiungere il maggior numero possibile di destinatari.
Avverso tale decisione il dott. NT propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero delle sanità resiste con controricorso. Non hanno svolto difese l'Ordine Provinciale dei medici chirurgici e degli odontoiatri di Milano e il Procuratore della Repubblica di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente solleva l'eccezione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato per contrasto con l'art. 104 Cost. Il contrasto riguarderebbe in particolare gli artt. 17 e 18 relativi alla composizione della Commissione e alla nomina dei suoi componenti e, consisterebbe in ciò, che composizione e modalità di nomina della Commissione (decreto di nomina del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia) non assicurerebbero l'indipendenza di tale organo di giurisdizione speciale. Inoltre, l'art. 74 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante il regolamento d'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato n. 223 del 1946, nel prevedere la possibilità di revoca dei componenti della commissione, con lo stesso procedimento relativo alla nomina, evidenzierebbe la carenza di indipendenza dei componenti di tale organo di giurisdizione.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Questa Corte ha in più occasioni ritenuto che le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 istituenti la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie non si pongono in contrasto con disposizioni della Costituzione (Cass. S.U. 18 aprile 1988, n. 3032; Cass. S.U. 23 dicembre 1997, n. 13016; Cass. S.U. 7 agosto 1998, n. 7753). E non sono stati prospettati argomenti nuovi, tali da indurre ad un ripensamento sul punto. Può rilevarsi in particolare che il valore dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organo di giurisdizione speciale in questione (istituito prima della Costituzione e, quindi, sottratto al divieto di istituzione di giudici speciali di cui all'art. 102 Cost.) non è automaticamente vulnerato dalla nomina dei giudici da parte del potere esecutivo, dovendosi aver riguardo, allo status di essi, che deve essere tale da escludere una situazione di soggezione nei confronti dell'autorità che ha proceduto alla nomina (in termini generali, v. Corte cost. n. 1 del 1967; n. 11 del 1968;
n. 177 del 1973; n. 150 del 1993). Le regole di funzionamento dell'organo evidenziano che, una volta avvenuta la nomina, non è rinvenibile un vincolo con l'autorità nominante: la permanenza nell'ufficio è congrua (quattro anni) e il potere disciplinare nei confronti del componenti professionisti è esercitato dalla stessa Commissione centrale.
Il ricorrente, a sostegno della tesi della carenza d'indipendenza dell'organo nei confronti del potere esecutivo, richiama la disciplina dell'art. 74 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante approvazione del regolamento d'esecuzione del decreto legislativo n.223 del 1946, che prevede, indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, la revoca dei componenti della commissione (con lo stesso procedimento per la nomina) "qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe". Trattandosi di norma regolamentare, sprovvista dunque di forza di legge, la stessa è estranea allo scrutinio di costituzionalità da parte del giudice delle leggi, mentre può costituire oggetto di censura di legittimità secondo le regole generali. Il possibile contrasto di tale disposizione regolamentare con norme costituzionali precettive e, prima ancora con il decreto legislativo n. 233 del 1946 - che affidando alla stessa commissione il potere disciplinare sui componenti professionisti, mostra di voler escludere possibili interferenze da parte dell'autorità governativa - non rileva peraltro nel caso di specie, nel quale non viene in considerazione direttamente l'esercizio del potere di revoca. Peraltro, l'illegittimità della norma del regolamento d'esecuzione non potrebbe indurre a far ritenere contrastanti con la costituzione le norme del decreto legislativo n. 233 del 1946. Con il secondo motivo il dott. NT deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e successive modifiche per assoluta mancanza di motivazione". La censura di vizio di motivazione si rivolge sia al provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione odontoiatri dell'Ordine dei medici chirurgici e degli odontoiatri della provincia di Milano che alla decisione della Commissione centrale. Quanto a quest'ultima, la decisione sarebbe basata su proposizioni del tutto tautologiche, contraddittorie e criptiche.
Limitando, com'è ovvio, l'indagine alla decisione della Commissione centrale impugnata in questa sede, si rileva che le decisioni di tale organo, essendo impugnabili per cassazione (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione) con ricorso a norma dell'art.111 Cost., possono essere censurate solamente per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio di motivazione è denunciabile unicamente quando si traduca in violazione di legge, che si riscontra o nei casi di totale carenza della motivazione, o nei casi di assoluta inidoneità della stessa a rivelare la "ratio decidendi", restando invece esclusa ogni possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione. (v., di recente, Cass.10 giugno 1998, n. 5760; Cass. 8 giugno 1998, n. 5613). Ciò
premesso, non si riscontra la violazione di legge nel senso indicato, in quanto la decisione della Commissione centrale, pur nella sua sinteticità, lascia intendere chiaramente e senza possibilità d'equivoci la "ratio decidendi", richiamando le ammissioni del ricorrente e le giustificazioni dallo stesso addotte. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 39 del decreto 5 aprile 1950, n. 221 per l'assoluta genericità dell'addebito disciplinare. In particolare si deduce che: a) era stata contestata la circostanza di aver distribuito materiale pubblicitario non autorizzato, senza indicare dove tale pretesa distribuzione sarebbe avvenuta, con quali modalità e quali dimensioni avesse eventualmente avuto;
b) non era stato indicato di quale materiale pubblicitario si trattasse, "nè si indica il testo riportato su tale materiale pubblicitario"; c) non era stato indicato in cosa consistesse l'asserita violazione della legge n.175 del 1992. Anche tale motivo appare privo di fondamento.
Dalla decisione impugnata emerge che l'addebito disciplinare era chiaramente configurato. Risulta anzi che l'attuale ricorrente, convocato dalla Commissione per l'Albo degli odontoiatri della provincia di Milano, aveva preso atto che "l'avviso di cui trattasi era contrario alle norme vigenti e si scusava per "l'offesa arrecata": profilo questo che mostra con chiarezza come lo stesso avesse perfettamente colto i profili dell'illecito disciplinare addebitatogli.
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e l'amministrazione controricorrente. Per gli altri intimati non si fa luogo alla pronunzia sulle spese non avendo gli stessi svolto difese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 5 febbraio 1999.