Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7776 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
I A D S , S O A 0 L 9 T 1 L , 3 . O 9 A T B S R : I E P A D № ' S L IN NO077 76/03 I A L N T E 7 S G D REPUBBLICA ITALIANA O 0 O I : P S 1 A M 1 N I D E E S A POLO ITALIANO D , I D O A R E O T T P O S A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N I T E Oggetto T G S I E E A R R I R Indennità per D L SEZIONE TERZA CIVILE E O miglioramenti D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2121/01 - Presidente- Dott. Vincenzo CARBONE 4643/01 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 2. 17129Cron. Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere - Rep. Ud. 11/02/03 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF ALFONS, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIORGIO ALBARELLO con studio in 39100 BOLZANO VIA ROMA 11, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UF IE, UF IK;
intimati e sul 2° ricorso n° 01/01/4643 proposto da: UF IE, UF IK, elettivamente domiciliati 2003 in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio 403 dell'avvocato ANDREA MANZI, che li difende anche 1 disgiuntamente all'avvocato MARTIN FISCHER, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FF ALFONS;
- intimato avverso la sentenza n. 52/00 della Corte d'Appello di TRENTO SEZ DIST BOLZANO, emessa il 26/04/00 e depositata il 20/05/00 (R.G. 113/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Giorgio ALBARELLO;
ud to l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. Andrea MANZI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Proposto da HU TL e HU FR, proprietari di terreni in Comu- ne di Salorno, condotti in affitto da SC FO, appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano/Sezione specializzata agraria n.469/99, nonché proposto da SC FO appello incidentale contro la stessa sentenza, la Corte d'Appello di Trento - Sez. dist.di Bolzano, in composi- zione specializzata agraria, con sentenza emessa in data 26.4.2000, ora im- pugnata, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza appellata, condannava HU TL e FR in solido a pagare allo SC, a titolo di miglioramenti, la somma di £ 27.945.000, oltre accessori [rispetto alla somma di £ 206.869.500 liquidata dal Tribunale]; ri- gettava l'appello incidentale dello SC volto ad ottenere una maggio- re indennità di miglioramenti;
riduceva a £ 40.000.000 la garanzia fideiusso- ria da prestarsi dagli HU in ottemperanza alla sentenza n.53/98 della stessa de Corte;
compensava le spese giudiziali dei due gradi di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza, SC FO ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Resistono con controricorso e ricorso incidentale HU TL e HU FR. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c.. Sempre in apertura di motivazione va dichiarata l'ammissibilità del ricor- so principale proposto da SC FO, rinvenendosi nel contesto 1 dell'atto di impugnazione gli elementi indispensabili per una precisa cogni- zione dei fatti di causa. Con il primo motivo – denunciando omessa e contraddittoria motivazione- con travisamento dei fatti su punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.) in relazione agli artt.17 e ss. l.n.203/1982 - il ricorrente principale SC si duole della "drastica riduzione” dell'indennità per migliora- menti spettante ad esso affittuario operata dalla Corte d'Appello (da £ 206.869.500 a £ 27.945.000). Trattasi di censura di merito che, oltre che essere come tale inammissi- bile, è infondata, giacchè il giudice d'appello, con apprezzamento di fatto insindacabile, ha ritenuto che "la sussistenza dei presupposti per la matura- zione del diritto all'indennità (costituito dalla reale presenza di un interve- nuto innalzamento di quota risalente all'anno 1980 o a poco dopo e, quindi, da considerarsi coperto dal benestare espresso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura con nota del 24.3.1980) risulta con ciò riferibile esclusiva- M mente alle migliorie già venute ad interessare la p.f. 980/1”. Della esclusione che le opere (innalzamento dei terreni) riscontrate dal CTU sulle altre pp.ff. costituissero interventi miglioratizi, la Corte ha, dall'altro, dato adeguatamente conto. Ed infatti ha osservato che, essendo evidente - alla stregua della stessa consulenza tecnica come l'immissione di materiali ai fini dell'elevamento di quota dovesse essere avvenuta anteriormente alla piantagione di nuovi meli, anche perché un siffatto intervento successivo con accumulo di terra madre fino allo spessore di 90 cm. avrebbe dovuto danneggiare gravemente le nuove colture o quantomeno risultare facilmente riscontrabile anche in epoca successiva (sul che nulla aveva detto il CTU), ne conseguiva che le 2 migliorie pretesemente andate a beneficio dei fondi risultati caratterizzati da impianti più stagionati dovevano essere state, semmai, eseguite attorno all'anno 1967, senza che a loro proposito risultasse comunque in alcun modo dimostrato un consenso dei proprietari o, in alternativa, il benestare dell'Ispettorato dell'agricoltura riferiti alla loro esecuzione. Con il secondo mezzo - per violazione e/o falsa applicazione dell'art.343 - il ricorrente lamenta che la Corte non abbia preso in considerazione c.p.c. l'appello incidentale da lui proposto nella sua memoria di costituzione del 2.12.1999. Anche in questo caso la censura, oltre che inammissibile, in quanto gene- rica, è infondata, emergendo dalla sentenza impugnata che appello inciden- tale dello SC è stato preso in esame e che esso è stato rigettato. Con il terzo motivo - impostato sulla violazione dell'art. 20 l.n. 203/1982 - il ricorrente censura la decisione con cui la Corte d'Appello ha ridotto a £ 40.000.000 la garanzia a carico dei concedenti in sostituzione del diritto di M ritenzione spettante all'affittuario, deducendo la inidoneità di tale garanzia. La censura va parimenti disattesa, appartenendo al giudice di merito la discrezionale valutazione circa la idoneità della garanzia, che nella specie ri- sulta all'evidenza contenuta in relazione alla entità della liquidazione dell'indennizzo per i miglioramenti. Il ricorso principale va dunque rigettato. Da rigettare è altresì il ricorso incidentale con il quale gli HU sostengono che anche per quanto riguarda la p.f. 980/1 non era dovuto alcuna indennità, essendo stato il livellamento eseguito con materiale di pessima qualità, per cui non si poteva parlare di un effetto migliorativo, ed avendo il parere dell'Ispettorato autorizzato soltanto il livellamento di alcune parti del fondo. 3 Trattasi pur essa di censura di fatto, oltre che avere il giudice di merito e ritenuto, in base alla consulenza tecnica, che i lavori eseguiti sulla detta p.f. avevano prodotto effetti migliorativi, e ritenuto che l'intervenuto innalza- mento era da considerarsi "coperto" dal benestare dell'Ispettorato dell'agricoltura espresso con nota del 24.3.1980. Al rigetto dei rispettivi ricorsi segue la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso, l'11.2.2003 IL PRESIDENTE Il Consigliere est. donati Calabre G Depositata in Cancelleria 06. 19 MAG. 2003 ALLIERE C1 D esa Maria Aiello 4