Sentenza 14 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di evasione, l'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), che consente di applicare, nei confronti delle persone che hanno posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen., una misura coercitiva superando i limiti previsti dagli artt. 274, lett. c), e 280, cod. proc. pen., trova applicazione anche in caso di allontanamento senza autorizzazione e senza giustificato motivo dal luogo di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2014, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 14/01/2014
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 58
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 39312/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT CH N. IL 15/06/1991;
avverso l'ordinanza n. 732/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 14/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. IT EL, ristretto in forza del provvedimento reso dal Tribunale dei minorenni di Potenza al regime della detenzione domiciliare L. n. 354 del 1975, ex art. 47, è stato arrestato per esser uscito dalla propria abitazione recandosi al fine presso uno stabilimento balneare. In sede di convalida il Tribunale non ha emesso alcuna misura coercitiva pur convalidando l'arresto. Proposto appello dal PM il Tribunale del riesame, ritenute le esigenze cautelari e l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 276 c.p.p., comma 1 ter, ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo la misura della custodia in carcere.
2. Avverso tale ultimo provvedimento propone ricorso per cassazione il IT tramite il fiduciario. Si adduce violazione di legge e motivazione illogica. La custodia in carcere non poteva essere applicata trattandosi di reato con pena prevista sotto la soglia minima richiesta al fine dall'art. 274 c.p.p., comma 1. Erroneo deve poi ritenersi il richiamo all'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, norma che poteva essere applicata al più dal giudice che aveva disposto la detenzione domiciliare . Del tutto incongrua infine doveva ritenersi la misura adottata considerato al fine che l'indagato trovasi ristretto in carcere sin dall'agosto del 2012 per la revoca della detenzione domiciliare .
3. Il ricorso è infondato considerata la conformità a norma della misura coercitiva adottata, anche se per le ragioni meglio precisate di seguito.
4. La violazione della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, impone l'applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 3 la quale, a sua volta, consente l'arresto anche in assenza di flagranza e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere anche quando non siano rispettati i limiti edittali di cui all'art. 280 c.p.p., (in termini, cfr sezione 6^ 6097/2004). Ciò che in questa sede preme segnalare è altresì che all'applicabilità dell'art. 3 citato consegue la riferibilità alla specie dell'art. 391 c.p.p., comma 5. Ne viene che, laddove come nella specie, la misura coercitiva di maggiore rigore sia stata adottata in esito alla convalida dell'arresto per una delle ipotesi indicate dal citato comma 5, risulta altresì consentito anche il superamento dei limiti edittali imposto dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. C. Viene dunque meno l'ipotizzata violazione di legge, prescindendo dal corretto e coerente riferimento all'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, quale quello nella specie operato dal Tribunale in sede di riesame.
5. Assolutamente inconferente deve ritenersi infine l'ultima considerazione sottesa al ricorso, trattandosi di conseguenza (quella della intervenuta carcerazione del ricorrente quale effetto della revoca della misura alternativa alla detenzione) del tutto autonoma rispetto al procedimento per violazione della L. n. 354 del 1975, nel quale si incunea la misura in disamina.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014