Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2002, n. 11956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11956 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
ITALIANA PUBBLICA ee 68059 E 6 8 N 9 IO 1 / Z 4 A / R 6 T 2 IS G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R . 5 . A A N D I R E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 7 N Oggetto E 1 A S I 3 E 1 I R SEZIONE TRIBUTARIA A . E Tributaria N T Magistrati:1 1 95 6/02 A Composta dagli M Dott. Bruno President R.G. N. 3659/00 Cron. 29565 Dott. Eugenio AMARI Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere- Ud. 22/03/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUNT CASSAZIONE CAMPONE CIVILE S ENT ENZA N. 68059 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OR TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI 11, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO TABET, che lo difende, giusta procura Notaio AMILCARE LOYOLA di ISOLA LIRI, rep. 2002 77.270 del 16.05.2001; - resistente 1324 -1- avverso la sentenza n. 179/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 21/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato DELLA VALLE (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atti di appello, rispettivamente, in data 7-3-1998 e in data 31-3-1998, RS NI e l'Ufficio proponevano impugnazione, il primo in via principale ed il secondo in via incidentale, av- verso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 547 del 23-5-1997, che aveva statuito in ordine al reddito di partecipazione dello stesso RS, in via consequenziale, in base a quello da accertarsi, in modo definitivo, nei confronti della partecipata società RS An- gelo & C. s.n.c.. In particolare, l'appellante principale chiedeva dichiararsi non dovuta, eccetto che per il titolare della suddetta società RS Angelo, la pena pecuniaria di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 600/73, mentre l'Ufficio sosteneva, all'opposto, dovuta anche dalla FR la sanzione pecuniaria in que- stione. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la decisione in esame, sosteneva essere evi- dente che la quantificazione del reddito di partecipazione dovesse avvenire in via consequenziale, in proporzione alle rispettive quote, con riferimento al volume di reddito da accertarsi nei confronti della società partecipata e riteneva, altresì, “condivisibile” la decisione dei primi giudici che aveva ritenuto giustificata l'applicazione della sanzione, ex art. 46 del D.P.R. n. 600/73, solo nei confronti di RS Angelo. Ricorre per cassazione, con un unico, articolato motivo, l'Ufficio; l'intimata, a mezzo del proprio difensore, ha svolto unicamente discussione orale all'odierna udienza. B Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 46 del D.P.R. n. 600/73, laddove la Commissione di secondo grado non ha ritenuto doversi applicare la sanzione in questione, per infe- deltà nella dichiarazione, anche nei confronti del socio che non ha dichiarato, per la sua quota parte, i maggiori redditi accertati a carico della società. Il ricorso è fondato. Come, infatti, già sostenuto da questa Corte con consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le altre, Cass., S.U. n. 125/93; Cass. n. 2554/97), il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'Irpef, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione, e non reddito della società in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR. Il socio, pertanto, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società ai fi- ni dell'Ilor, è tenuto, oltre al pagamento del supplemento di imposta, alla pena pecuniaria per infe- dele dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 600/73, anche in considerazione dell'applicabilità di questa in virtù della semplice volontarietà del comportamento sanzionato, indi- pendentemente dalla presenza di dolo o colpa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. In Roma, il 22-3-2002 Il Presidente àcru L'estensore मजू ستم fat متر ever IL CANCELLIERE C D IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi - 8 AGO, 2002. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio