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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2179/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2179 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonella d'Alto (C.F. ), presso il cui studio in Napoli (NA) C.F._2 alla via Via Silvio Spaventa n. 9 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Vanila Amoroso (C.F. , presso il cui studio in C.F._4
Palermo (PA) alla Via Houel n. 17 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 11.06.2025. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.05.2025, i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio – in regime di separazione dei beni - in data
[...]
07.04.2015 in Napoli (NA), dalla cui unione nascevano due figli, (il 05.08.2015) e Per_1 Per_2
(il 11.11.2019) e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del
[...] matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 06.11.2025, sostituita con note scritte, depositate il 04.11.2025 , i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinchè sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) I sigg. e consentono espressamente alla loro separazione Parte_2 Parte_1 personale;
2) Gli stessi vivranno separatamente con mutuo rispetto;
3) Ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) La casa coniugale sita in Casavatore (NA) al Viale Michelangelo n 10 scala A presa in locazione a suo tempo dal sig. al canone mensile € 530,00 resta assegnata alla sig.ra Parte_2 Pt_1
che vi continuerà a vivere unitamente ai propri figli e
[...] Persona_3 CP_1
provvedendo a volturare a sue nome e spese sia il contratto di locazione che l'intestazione
[...]
pagina 2 di 4 delle utenze;
5) Il sig. (che pur essendosi trasferito presso il domicilio dei genitori ha ancora la propria Pt_2 residenza presso la casa coniugale) si obbliga nell'immediato ad effettuare il cambio di residenza comunicando alla sig.ra il nuovo indirizzo;
Pt_1
6) Il sig. potrà prelevare a tenere con se i figli minori con facoltà di portarli con se in Sicilia Pt_2 due week end al mese, prelevandoli il venerdi dall'uscita della scuola e riaccompagnandoli a scuola il lunedi mattina in tempo utile per le lezioni;
7) Le festività natalizie e pasquali, così come i compleanni e gli onomastici, saranno stabiliti in accordo tra i coniugi secondo il criterio dell'alternanza: i figli trascorreranno con uno dei genitori
l'intera giornata sia del 24 dicembre , che del 25 dicembre che del 26 dicembre, con pernottamento nelle notti intermedie;
mentre trascorreranno l'intera giornata del 31 dicembre e dell'1 gennaio e 2 gennaio con pernottamento nelle notti intermedie, con l'altro genitore;
sempre con il criterio dell'alternanza i minori trascorreranno l'epifania; per le festività pasquali, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, il 25 aprile e il 1 maggio con un genitore e la domenica di Pasqua e il lunedi dell'angelo con l'altro genitore ad anni alterni con facoltà per il padre di portarli in Sicilia nel periodo di festività allo stesso spettante;
8) Il padre verserà a titolo di mantenimento in favore dei figli € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) con adeguamento automatico ed annuale all'ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli Nord.
9) Le parti concordano che l'Assegno Unico verrà diviso al 50% fra le stesse e a tal proposito il sig. si rende disponibile a recarsi tempestivamente presso il Caf di fiducia per Parte_2 consentire alla signora di effettuare la richiesta del suo 50%; Pt_1
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11) I coniugi acconsentono vicendevolmente al rilascio dei rispettivi passaporti;
12) Ogni eventuale cambio di residenza dell'un coniuge sarà comunicato tempestivamente all'altro.
13) I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi conciliare e, per l'effetto, che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte;
14) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
15) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, e conformi pagina 3 di 4 all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
10.03.1991, e nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 Parte_2
c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n.
7 - Parte I – sez. X - Anno 2015);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2179 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonella d'Alto (C.F. ), presso il cui studio in Napoli (NA) C.F._2 alla via Via Silvio Spaventa n. 9 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Vanila Amoroso (C.F. , presso il cui studio in C.F._4
Palermo (PA) alla Via Houel n. 17 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 11.06.2025. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.05.2025, i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio – in regime di separazione dei beni - in data
[...]
07.04.2015 in Napoli (NA), dalla cui unione nascevano due figli, (il 05.08.2015) e Per_1 Per_2
(il 11.11.2019) e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del
[...] matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 06.11.2025, sostituita con note scritte, depositate il 04.11.2025 , i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinchè sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) I sigg. e consentono espressamente alla loro separazione Parte_2 Parte_1 personale;
2) Gli stessi vivranno separatamente con mutuo rispetto;
3) Ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) La casa coniugale sita in Casavatore (NA) al Viale Michelangelo n 10 scala A presa in locazione a suo tempo dal sig. al canone mensile € 530,00 resta assegnata alla sig.ra Parte_2 Pt_1
che vi continuerà a vivere unitamente ai propri figli e
[...] Persona_3 CP_1
provvedendo a volturare a sue nome e spese sia il contratto di locazione che l'intestazione
[...]
pagina 2 di 4 delle utenze;
5) Il sig. (che pur essendosi trasferito presso il domicilio dei genitori ha ancora la propria Pt_2 residenza presso la casa coniugale) si obbliga nell'immediato ad effettuare il cambio di residenza comunicando alla sig.ra il nuovo indirizzo;
Pt_1
6) Il sig. potrà prelevare a tenere con se i figli minori con facoltà di portarli con se in Sicilia Pt_2 due week end al mese, prelevandoli il venerdi dall'uscita della scuola e riaccompagnandoli a scuola il lunedi mattina in tempo utile per le lezioni;
7) Le festività natalizie e pasquali, così come i compleanni e gli onomastici, saranno stabiliti in accordo tra i coniugi secondo il criterio dell'alternanza: i figli trascorreranno con uno dei genitori
l'intera giornata sia del 24 dicembre , che del 25 dicembre che del 26 dicembre, con pernottamento nelle notti intermedie;
mentre trascorreranno l'intera giornata del 31 dicembre e dell'1 gennaio e 2 gennaio con pernottamento nelle notti intermedie, con l'altro genitore;
sempre con il criterio dell'alternanza i minori trascorreranno l'epifania; per le festività pasquali, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, il 25 aprile e il 1 maggio con un genitore e la domenica di Pasqua e il lunedi dell'angelo con l'altro genitore ad anni alterni con facoltà per il padre di portarli in Sicilia nel periodo di festività allo stesso spettante;
8) Il padre verserà a titolo di mantenimento in favore dei figli € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) con adeguamento automatico ed annuale all'ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli Nord.
9) Le parti concordano che l'Assegno Unico verrà diviso al 50% fra le stesse e a tal proposito il sig. si rende disponibile a recarsi tempestivamente presso il Caf di fiducia per Parte_2 consentire alla signora di effettuare la richiesta del suo 50%; Pt_1
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11) I coniugi acconsentono vicendevolmente al rilascio dei rispettivi passaporti;
12) Ogni eventuale cambio di residenza dell'un coniuge sarà comunicato tempestivamente all'altro.
13) I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi conciliare e, per l'effetto, che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte;
14) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
15) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, e conformi pagina 3 di 4 all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
10.03.1991, e nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 Parte_2
c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n.
7 - Parte I – sez. X - Anno 2015);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4