Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
Il giudice di merito, al fine di verificare se il dissenso opposto dal pubblico ministero alla celebrazione del giudizio abbreviato sia da considerare giustificato, non deve tener conto degli accertamenti successivi, richiesti o espletati, ma deve compiere la sua valutazione con prognosi "ex ante", stabilendo se, al momento della decisione sull'adozione del rito, ulteriori acquisizioni apparissero ragionevolmente possibili, utili o opportune, ovvero se il processo fosse definibile sulla base del materiale già raccolto nel fascicolo del pubblico ministero. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha annullato la statuizione della Corte d'appello la quale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto giustificato il dissenso all'introduzione del rito abbreviato opposto dal pubblico ministero nell'udienza preliminare - e conseguentemente eliminato la riduzione premiale accordata dal Tribunale - basando tale valutazione sulla circostanza che, a seguito della successiva scelta collaborativa di alcuni coimputati, nuovi decisivi elementi probatori fossero stati raccolti nel corso della rinnovata istruttoria dibattimentale di secondo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/1999, n. 5649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5649 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pietro A. Sirena Presidente del 22/04/99
1. Dott. Diana Laudati Consigliere SENTENZA
2. " IU D'Errico " N. 666
3. " IU Falcone " REGISTRO GENERALE
4. " Giacomo Fumu " N. 47796/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da LI IU, IT IU, IU AN, La RB CH, TE SC, nonché dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 4.6.1998;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu Udito il Pubblico Ministero in persona del s.p.g. Dr. A. Albano, che ha concluso per l'annullamento s.r. limitatamente alla violazione dell'art. 442 c.p.p. relativamente al ricorso LI, con rideterminazione della pena;
rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori avvocati Mormino e Riela (per LI); Di Peri e Mormino (per IU); BA e AZ (per TE); ZE e IA (per IT)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza pronunciata in data 16.7.1996 il Tribunale di Palermo il definiva un complesso dibattimento celebrato - fra gli altri - a carico di LI IU, IU AN, La RB CH, TE SC e IT IU, chiamati a rispondere dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), illecita concorrenza con violenza e minaccia (art. 513 bis c.p.) e turbata libertà di pubblici incanti (art. 353 c.p.) in concorso. La vicenda in ordine alla quale il Tribunale era stato chiamato a decide, concerneva l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosa nostra incentrata sul controllo delle gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, ed in particolare quella contraddistinta dall'applicazione del c.d. metodo IN (soggetto separatamente giudicato e condannato per tali fatti in via definitiva), in base al quale il sodalizio, abbandonando la tradizionale percezione parassitaria delle tangenti imposte alle imprese operanti nel settore, sollecitava, talora attraverso solidi legami con pubblici amministratori, la deliberazione ed il finanziamento delle opere da realizzare e pianificava l'assegnazione dei grandi appalti pubblici, predesignando l'impresa che, di volta in volta, avrebbe dovuto aggiudicarsi la relativa gara offrendo un minimo ribasso. Il buon esito delle operazioni condotte secondo tale metodo veniva assicurato, in via normale, attraverso la promozione di una fitta rete di complicità fra gli imprenditori interessati - a carico dei quali era posta la tangente destinata in parte ai politici da ricompensare ed in parte all'organizzazione mafiosa - che consentiva di pilotare l'esito delle gare e favorire una programmata rotazione delle aggiudicazioni;
e, nei casi di opposizione o resistenza da parte di taluno, attraverso il ricorso a mezzi di persuasione minacciosi e violenti.
Con la sentenza indicata il Tribunale di Palermo dichiarava LI IU e IU AN colpevoli del delitto di associazione per delinquere (capo a) e li assolveva dalle restanti imputazioni di illecita concorrenza con violenza e minaccia (capo b) e turbata libertà di pubblici incanti (capo c), accordando al LI la diminuente di pena di cui all'art. 442 c.p.p., ritenuto ingiustificato il dissenso opposto dal pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato, dichiarava La RB CH colpevole dei delitti di associazione per delinquere (capo a) e turbata libertà di pubblici incanti (capo c), assolvendolo dall'imputazione di illecita concorrenza con violenza e minaccia (capo b); assolveva quindi TE SC e IT IU dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso i fatti. Impugnanti gli imputati condannati ed il pubblico ministero avverso quelli assolti, la Corte d'appello di Palermo, previa rinnovazione del dibattimento per l'audizione dei collaboratori AL, AF, IN e SC GI, con sentenza in data 4.6.1998 in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarava LI IU e IU AN colpevoli anche del delitto di turbata libertà di pubblici incanti (capo c), ed eliminava la riduzione premiale ex art. 442 c.p.p. gia riconosciuta al primo;
dichiarava TE SC colpevole dei delitti di associazione per delinquere (capo a) e turbata libertà di pubblici incanti (capo c);
confermava nel resto le statuizioni del Tribunale, ed in particolare quelle concernenti l'affermazione di responsabilità del La RB in ordine ai capi a) e c) della rubrica e l'assoluzione dello IT in ordine a tutte le imputazioni ascrittegli.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati condannati nonché il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, che si duole della confermata assoluzione dello IT.
TE SC denuncia violazione di legge (art. 192.3 c.p.p.) e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità ed al trattamento sanzionatorio;
osserva il ricorrente come il suo effettivo e stabile coinvolgimento nel sistema di controllo degli appalti sia stato desunto dalle dichiarazioni dei collaboratori assunte nel dibattimento di secondo grado, ritenute idonee a riscontrarsi reciprocamente in assenza, tuttavia, della doverosa analisi sull'attendibilità intrinseca dei predetti;
rileva, ancora, come tali fonti siano generiche e divergenti, ovvero riferiscano semplicemente voci correnti, tali da fondare la possibilità di mere congetture.
Il primo profilo della doglianza è fondato ed assorbente. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa suprema Corte ha da tempo indicato le regole alle quali il giudice di merito, in applicazione dell'art. 192,3 c.p.p,, deve attenersi nella valutazione della prova consistente nelle dichiarazione di coimputati o imputati di reato connesso,- hanno infatti precisato le sezioni unite che, in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192.3 c.p.p., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità;
infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (sez. un., 21.10.1992, Marino, m. 192465). Tali regole di valutazione non risultano applicate nel caso di specie, sicché, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è mancante dello specifico contenuto che la legge esige. Ed invero, con riferimento alle propalazioni di AL, AF, IN e SC GI - acquisite nel rinnovato dibattimento in appello ed in base alle quali è stato riformata la sentenza assolutoria pronunciata in primo grado - la Corte d'appello ha omesso di effettuare la doverosa preliminare verifica dell'attendibilità dei collaboratori e dell'intrinseca consistenza delle loro dichiarazioni, erroneamente ritenendo di non disporre degli elementi a tal fine necessari, anche per la prossimità temporale della scelta di collaborazione del IN e del SC, che avrebbe impedito di controllare la sincerità della loro rottura con il passato criminale.
Rileva il Collegio come l'esame richiesto al giudice di merito, pur nella particolare condizione concernente "pentiti" di recente acquisizione, ben avrebbe potuto essere condotto sulla base dei dati esistenti e di quelli eventualmente acquisibili con la rinnovazione del dibattimento, sia con riferimento alla personalità dei collaboratori ed alle motivazioni della scelta di accusare i complici, sia in relazione alla precisione, coerenza e non contraddittorietà delle loro dichiarazioni, ancorché rese all'interno del medesimo procedimento e senza possibilità di confronto con altre precedenti.
Il provvedimento impugnato deve pertanto annullato nei confronti del ricorrente TE in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità per i delitti di associazione per delinquere (capo a) e turbata libertà di pubblici incanti (capo c), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, che si adeguerà ai principi come sopra esposti. E poiché sulla base delle dichiarazioni dei predetti collaboratori, non ritualmente apprezzate, è stata altresì affermata, in parziale riforma della decisione di primo grado, la penale responsabilità in ordine al delitto di turbata libertà di pubblici incanti (capo c) degli imputati LI e IU, per l'effetto estensivo di cui all'art. 597 c.p.p. l'annullamento con rinvio deve essere pronunciato anche con riferimento a tali imputazioni, in considerazione della natura oggettiva del motivo accolto. Analoga statuizione non può viceversa adottarsi con riferimento all'imputazione di associazione per delinquere (capo a) contestata ai predetti, ne' con riferimento alle imputazioni contestate all'imputato La RB - anch'egli condannato per i reati di cui ai capi a) e c) della rubrica - perché la relativa dichiarazione di colpevolezza si è fondata su elementi diversi dalle prove acquisite in secondo grado e non correttamente valutate.
LI IU denuncia vizio della motivazione e violazione degli artt. 438, 439, 440, 442 c.p.p. (come risultanti a seguito delle dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale di cui alle sentenze 15.2.1991 n. 81 e 31.1.1992 n. 23 della Corte costituzionale), con riferimento all'esclusione della diminuente di pena di cui all'art. 442 c.p.p., già concessa dal giudice di primo grado, operata dalla Corte d'appello sul presupposto della correttezza del diniego del consenso al giudizio abbreviato opposto dal pubblico ministero nell'udienza preliminare.
La censura è fondata.
Osserva il Collegio come la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto giustificato il dissenso del pubblico ministero alla trasformazione del rito effettuando il giudizio sulla decidibilità del processo allo stato degli atti con una valutazione ex post, tenendo conto cioè delle acquisizioni probatorie effettuate nella rinnovata istruzione nel dibattimento di secondo grado, delle quali non poteva tuttavia in alcun modo prevedersi l'assunzione nel corso dell'udienza preliminare.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, invero, il giudice di merito, al fine di verificare se il dissenso del pubblico ministero alla celebrazione del giudizio abbreviato sia da considerare giustificato, non deve tener conto degli accertamenti successivi, richiesti o espletati, ma deve compiere la sua valutazione con prognosi ex ante, stabilendo se, al momento della decisione sull'adozione del rito, ulteriori acquisizioni apparissero ragionevolmente possibili, utili o opportune, ovvero se il processo fosse definibile sulla base del materiale già raccolto nel fascicolo del pubblico ministero (sez. VI 18.7.1995, Faletto, m. 202166; sez. III, 13.11.1995, Rossit, m. 204561; sez. VI, 3.7.1998, Capretto, m. 211375),
Alla stregua di tali principi nessuna rilevanza al fine di escludere la diminuente premiale già riconosciuta dal giudice di primo grado poteva essere attribuita alla circostanza che, successivamente all'udienza preliminare in cui la richiesta di giudizio abbreviato era stata proposta, la decisione di collaborare con la giustizia di alcuni imputati di reati connessi e del coimputato SC GI (non ricorrente) avesse consentito ulteriori acquisizioni probatorie, nemmeno ipotizzabili nel momento in cui la valutazione di immediata definibilità del processo doveva essere effettuata. La sussistenza della denunciata violazione, che incidendo direttamente sul trattamento sanzionatorio ha natura sostanziale e non solo processuale, impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha eliminato la riduzione di pena riconosciuta dal giudice di primo grado, che ha correttamente ritenuto non giustificato il dissenso del pubblico ministero all'introduzione del rito speciale. Questa Corte non può tuttavia procedere direttamente a detta riduzione in quanto, per l'effetto estensivo derivante dall'accoglimento dell'impugnazione proposta dal ricorrente TE, la sentenza deve essere annullata, come sopra precisato, anche nella parte in cui, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato il LI colpevole del delitto di cui al capo c) dell'imputazione (art. 353 c.p.): spetterà pertanto al giudice di rinvio, all'esito del nuovo giudizio in ordine a tale ipotesi criminosa e ferma restando, come parametro per il calcolo, la pena già irrogata per il delitto di cui al capo a) dell'imputazione (art.416 bis C.p.), rideterminare il complessivo trattamento sanzionatorio applicando in ogni caso la diminuente premiale di cui all'art. 442 c.p.p. IU AN denuncia violazione di legge (artt. 416 bis c.p.;
192, 649 c.p.p.) e vizio della motivazione, lamentando l'omessa considerazione in suo favore delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di notevole spessore criminale, i quali nel dibattimento hanno dichiarato di non conoscerlo;
rileva ancora come non siano stati indicati i riscontri oggettivi alle dichiarazioni dei collaboratori LO, AL, IN e SC GI, sicché non poteva ritenersi sussistente la prova del protrarsi della sua condotta associativa oltre il periodo preso in considerazione da una precedente sentenza, passata in giudicato, pronunciata per il medesimo reato dalla Corte d'appello di Palermo il 15.3.1994, data alla quale avrebbe dovuto comunque farsi risalire la cessazione della permanenza.
Il ricorso è infondato.
Ed invero già la sentenza di primo grado ha chiaramente evidenziato, senza alcuna carenza o vizio logico, come il ruolo del ricorrente di capo del "mandamento" di AM sia stato delineato dai collaboratori Di AG, Cancemi e Di EO, ai quali, dunque, egli non risultava affatto sconosciuto- e come un contributo decisivo all'accertamento della prosecuzione della sua condotta associativa al di là del periodo preso in considerazione dalla precedente sentenza (fino al 9.3.1988) sia stato offerto dal collaboratore LO. Quanto alla denuncia di violazione del principio del bis in idem, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, infatti, che il giudicato copre il periodo di commissione del reato fino alla data di cessazione della permanenza indicata nel capo di imputazione (come è avvenuto nel caso di specie: v. f 91 del provvedimento impugnato) ovvero, in mancanza di tale indicazione, fino e non oltre la sentenza di primo grado, e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, sibbene solo perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla decisione - pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità - la quale ben può essere eventuale oggetto di nuova contestazione (sez. un., 13 luglio 1999, Montanari, m. 211385). Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
per l'effetto estensivo dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dal ricorrente TE, come sopra specificato, deve tuttavia pronunciarsi l'annullamento con rinvio della sentenza nella parte in cui, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato il IU colpevole del delitto di cui al capo c) dell'imputazione (art. 353 c.p.). La RB CH denuncia vizio della motivazione e violazione degli artt. 192 c.p.p., 353 e 416 bis c.p., per essere state assunte a fondamento del giudizio di colpevolezza dichiarazioni di collaboratori prive di specifico contenuto descrittivo - essendosi essi limitati a riferire della sua qualità di "uomo d'onore" e della carica da lui rivestita nell'ambito del mandamento mafioso - non riscontrate e non convergenti;
nonché vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
Osserva il Collegio come i giudici di merito di primo e secondo grado abbiano indicato, contrariamente all'assunto del ricorrente, una serie di episodi specifici addebitati all'imputato sulla base delle concordanti dichiarazioni rilasciate da numerosi collaboratori, riscontrate reciprocamente nonché suffragate dalla deposizione, sia pur definita "timorosa e reticente", di un testimone;
e rileva, altresì. che il quadro probatorio così delineato prescinde dalle dichiarazioni rese nel rinnovato dibattimento d'appello dai collaboratori AL, AF, IN e SC, le quali si sono semplicemente "aggiunte" alle prove di responsabilità per i reati di cui ai capi a) e c) dell'imputazione già considerate dal giudice di primo grado;
ne deriva che non può estendersi al La RB, come più su precisato, l'effetto favorevole derivante dall'accoglimento dell'impugnazione del ricorrente TE.
Quanto alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio, nessuna censura merita all'evidenza la motivazione del provvedimento impugnato, ove si è correttamente ricollegata l'entità della pena ad una valutazione di "spiccatissima gravita delle condotte poste in essere dall'imputato" ed al "notevole rilievo criminale del medesimo", preposto ad un importante mandamento di cosa nostra, e si è correttamente esclusa la concessione delle attenuanti generiche per l'assenza di qualsiasi elemento di valutazione favorevole. Il Procuratore generale di Palermo denuncia vizio della motivazione, sostenendo che gli elementi - raccolti hanno dimostrato in modo incontrovertibile la responsabilità dell'imputato IT come partecipe al sistema di manipolazione degli appalti ed osservando come la sentenza impugnata mostri "limiti interpretativi e di lettura della fenomenologia mafiosa".
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Già il Tribunale aveva ritenuto generiche le dichiarazioni dei collaboratori Di AG, La RB, Di EO e Li ER, giudicandole idonee tutt'al più a comprovare l'esistenza di incontri fra l'imputato e SC GI, ma non il loro contenuto (in ipotesi illecito). La Corte d'appello ha quindi ribadito l'inidoneità degli elementi raccolti a suffragare un giudizio di colpevolezza, ed ha specificamente esaminato le nuove prove raccolte nel dibattimento di secondo grado evidenziandone la discordanza, l'assenza di riscontri, l'approssimazione e la genericità, per concludere che se non manca traccia di relazioni, legate anche a lavori pubblici, fra lo IT, il IN ed il SC, difetta la prova conclusiva di uno stabile concorso del primo nella contestata attività criminosa.
Il ragionamento che ha condotto a tali conclusioni non si palesa viziato in relazione ad alcuno dei profili di illegittimità indicati dall'art. 606, lett. e) c.p.p.: dedurre il vizio di motivazione in sede di legittimità significa infatti dimostrare che il testo del provvedimento impugnato è manifestamente carente dell'indicazione delle ragioni che lo sostengono ovvero privo di logica, e non già opporre alla valutazione ed interpretazione dei fatti operata dal giudice di merito una diversa valutazione ed interpretazione, magari altrettanto logica (sez. un., 19 giugno 1996, Di SC, m. 205621).
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di TE SC in ordine ai reati di cui ai capi a) e c) e, per l'effetto estensivo, nei confronti di LI IU e di IU AN limitatamente al reato di cui al capo e), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame;
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti del predetto LI, limitatamente alla esclusione della diminuente per il rito abbreviato;
rigetta nel resto e condanna La RB CH al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1999