Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2017, n. 35579
CASS
Sentenza 6 giugno 2017

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In materia di omessa dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra l'I.V.A. risultante dalle fatture emesse e l'I.V.A. detraibile sulla base delle fatture ricevute, mediante una verifica che sia volta a privilegiare il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, che non può, pertanto, ritenersi inficiata dal difetto di allegazione di eventuali fatture passive incombente sull'imputato.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 864 del 13
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2017, n. 35579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35579
Data del deposito : 6 giugno 2017

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