Sentenza 6 giugno 2017
Massime • 1
In materia di omessa dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra l'I.V.A. risultante dalle fatture emesse e l'I.V.A. detraibile sulla base delle fatture ricevute, mediante una verifica che sia volta a privilegiare il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, che non può, pertanto, ritenersi inficiata dal difetto di allegazione di eventuali fatture passive incombente sull'imputato.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 864 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2017, n. 35579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35579 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2017 |
Testo completo
35579-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 1862 Presidente Sent. Dott. PIERO SAVANI Consigliere rel. UP 6/6/2017 Dott. DONATELLA GALTERIO 11493/17 R.G.N. Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI Dott. CARLO RENOLDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA UG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 11.1.2017 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paolo Canevelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 11.1.2017 la Corte di Appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia resa in primo grado con cui il tribunale della stessa città aveva condannato GO SI alla pena di 8 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione essendo stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5 d. lgs. 74/2000 per aver in qualità di legale rappresentante della Intertest s.r.l. omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione sul valore aggiunto per l'anno 2009 con un'evasione di imposta di € 351.017 per IRES e di € 2.218.970 per IVA. Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio motivazionale, l'illegittimità del metodo esclusivamente induttivo seguito dai giudici di merito per la determinazione dell'imposta evasa avendo la Corte di Appello configurato il reato contestatogli sulla base delle sole fatture di acquisti intracomunitari di merce e fatture di rivendita di detta merce in esenzione IVA a due società italiane, senza effettuare alcun controllo incrociato con le società coinvolte nell'operazione, né accertamenti in ordine all'effettività delle operazioni, né verificando l'esistenza di eventuali costi deducibili e di movimentazione bancaria. Contesta altresì l'insussistenza dell'elemento soggettivo atteso che l'imputato non è il soggetto che ha provveduto alla redazione e all'invio delle dichiarazioni, incarico questo affidato ad un professionista di sua fiducia, non avendo egli per la ragguardevole età raggiunta e per la mancanza di competenza fiscale la possibilità di provvedervi personalmente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, risolvendosi nella pedissequa reiterazione delle contestazioni già svolte nel ricorso in appello e motivatamente disattese dalla Corte di merito, è inammissibile per genericità: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua indeterminatezza, ma altresì, per quanto specificamente concerne il ricorso in sede di legittimità, per l'omesso confronto argomentativo con le ragioni esplicitate dalla sentenza impugnata che lungi dal denunciare un errore logico o giuridico determinato, si traduce nella manifesta carenza di una censura di legittimità in relazione al disposto dell'art.581 lett.c) cod. proc. pen. che necessariamente conduce, a norma dell'art.591, comma 1, lett.c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012 -, Pezzo Rv. 253849). Ciò detto le doglianze in punto di accertamento IRES risultano all'evidenza indeterminate. Vero è che secondo il consolidato orientamento di questa Corte ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (fra le altre Sez. 3, n. 36396 del 18/05/2011 - dep. 07/10/2011, Mariutti, Rv. 251280). Ciò nondimeno nessuna contestazione specifica viene effettuata in ordine alla ricostruzione operata giudizialmente sull'ammontare dell'imposta evasa, ma si sostiene del tutto genericamente il divieto per il giudice penale di fare ricorso all'accertamento induttivo consentito dalle presunzioni tributarie, senza che 2 risulti neppure menzionato l'accertamento effettuato dalla G.F. a cui il Tribunale possa aver attinto, né a fortiori le presunzioni mutuate. Del pari aspecifiche, sia pur sotto differente profilo, risultano le contestazioni relative all'imponibile e all'imposta IVA, con le quali si lamenta l'illegittimità della ricostruzione che si assume effettuata con un modus procedendi fondato unicamente sulla presunzione tributaria, sulla base delle sole fatture di acquisto nei confronti di soggetti intracomunitari e fatture di rivendita della stessa merce in esenzione IVA a due società italiane, senza alcun controllo incrociato con le suddette società, né detrazione dei costi deducibili, né verifica delle movimentazioni bancarie, elementi questi solo genericamente menzionati senza alcuna indicazione specifica delle cifre contestate, né della documentazione che consentisse di evincerle, né soprattutto delle risultanze in contrasto con la verifica tributaria. Le doglianze svolte non si confrontano in alcun modo con la sentenza impugnata che risulta, correttamente, aver ricostruito l'imponibile IVA assumendo quali dati centrali le due operazioni, costituite da vendita di merci, inspiegabilmente in regime di esenzione IVA senza che le società destinatarie rivestissero le caratteristiche di esportatore abituale nè avessero trasmesso alcuna lettera d'intento che con la dichiarazione di essere esportatrici abituali, con l'evidente limite tuttavia, per i giudici, di non poter tener conto non già di costi deducibili elemento inerente all'imposta sui redditi -, ma semmai di eventuali fatture passive eventualmente deducibili, in difetto non solo di dati forniti in tal senso dalla difesa, ma neppure di allegazioni fattuali, da cui desumere quanto meno il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015 - dep. 15/09/2015, Granata, Rv. 265160). La sentenza impugnata deve pertanto ritenersi immune da censure dovendo ritenersi valevole ai fini della configurabilità del delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva (art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000) il seguente principio di diritto: in materia di omessa dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra l'IVA risultante dalle fatture emesse e l'IVA detraibile sulla base delle fatture ricevute, mediante una verifica che sia volta a privilegiare il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, che non può ritenersi inficiata dal difetto di allegazione di eventuali fatture passive incombente sull'imputato. Quanto all'elemento soggettivo il delitto di omessa presentazione della dichiarazione si qualifica come reato a dolo specifico costituito dalla finalità dell'evasione fiscale, che non può certamente essere escluso dal fatto che la sua compilazione e trasmissione sia affidata ad un professionista terzo, posto che 3 trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009 - dep. 08/03/2010, Lombardi, Rv. 246208) e che comunque la dichiarazione fiscale viene comunque compilata utilizzando i dati ed i documenti forniti dall'interessato che è in definitiva il soggetto che andrà a beneficiare dell'illecito risparmio di imposta. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 6.6.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Piero Savani J DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 LUG 2017 CANCELLIERE Luana Mariani