Sentenza 16 gennaio 2008
Massime • 1
La richiesta o il consenso all'applicazione di pena concordata preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2008, n. 15435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15435 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 16/01/2008
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 69
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 40826/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC EL, n. Balan (Romania) 24 ottobre 1969;
avverso l'ordinanza emessa in data 27 settembre 2007 dal Tribunale del riesame di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell'imputata, avv. Salcina Andrea del foro di Rossano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
In data 27 settembre 2007 il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta dalla cittadina rumena SC EL avverso l'ordinanza in data 30 luglio 2007 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rossano con la quale, a seguito della convalida del fermo di polizia giudiziaria, era stata disposta nei confronti della SC e del coindagato SC SI la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di estorsione continuata.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione difensiva di nullità dell'ordinanza impugnata per omessa traduzione nella lingua madre della SC osservando che, come emergeva dal decreto di liquidazione del compenso all'interprete nominato per l'udienza di convalida del fermo, entrambi gli indagati si erano avvalsi dell'interprete anche "... nella successiva lettura dell'ordinanza di convalida dell'arresto ed applicazione della misura cautelare in carcere richiesta dal pubblico ministero", per cui doveva ritenersi che ai due stranieri l'ordinanza fosse stata letta e contestualmente tradotta. Essendo intervenuta nei confronti della SC sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, il Tribunale limitava il riesame ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis alla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), ritenendole entrambe persistenti e tali da legittimare, come unica misura cautelare idonea a fronteggiarle, la custodia in carcere.
La SC ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b e c) in relazione agli artt. 143 c.p.p., comma 1, art. 111 Cost., comma 3, alle L. 4 agosto 1955, n. 848 e L. 25 ottobre 1977, n. 88, alla L. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 1, nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art.606 c.p.p., comma 1 lett. e).
In particolare il difensore rileva che con il decreto in data 30 luglio 2007 all'interprete di lingua rumena IN BA era stato affidato unicamente il compito "di tradurre le domande agli arrestati e le relative risposte di questi al giudice" e osserva che, comunque, la traduzione orale da parte dell'interprete dell'ordinanza di custodia cautelare non garantirebbe all'imputato il diritto di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire gli atti cui partecipa, come previsto dall'art. 143 c.p.p., alla luce dell'interpretazione fornitane dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 1993 e come riconosciuto, con specifico riferimento all'ordinanza di custodia cautelare, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 24 settembre 2003 n. 5052. Nel caso di specie, rileva il difensore, l'ordinanza di custodia cautelare era stata notificata alla SC in carcere solo nel testo italiano, mentre - come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 26 settembre 2006 n. 39298 - "l'atto scritto destinato all'imputato deve essere tradotto subito dopo la sua redazione, ovvero prima della notifica". Secondo il difensore, inoltre, non potrebbe obiettarsi che il diritto alla difesa sia stato comunque nel caso in esame esercitato per il fatto che nella stessa udienza del 30 luglio 2007 era stata emessa nei confronti della SC sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, in quanto contro la predetta sentenza pende ricorso per cassazione. La richiesta di riesame, del resto, era fondata proprio sull'omessa traduzione, in violazione dell'art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost. (modificato, con aggiunte, dalla
Legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), dell'ordinanza di custodia cautelare e sulla conseguente nullità dell'atto (art. 178 comma 1 lett. c, e art. 180 c.p.p.). Il difensore rammenta infine che il diritto all'interprete, sancito dall'art. 143 c.p.p., per lo straniero che non comprenda la lingua italiana è tutelato anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la L. 4 agosto 1955, n.848, e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici firmato il 19 dicembre 1966 a New York e reso esecutivo in Italia con la L. 25 ottobre 1977, n. 88, norme internazionali richiamate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993 secondo la quale applicazione dell'art. 143 c.p.p., deve intendersi estesa anche agli atti scritti.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La ricorrente è stata infatti assistita all'udienza di convalida del fermo dall'interprete di lingua rumena la quale ha assolto alla funzione di tradurre quanto veniva affermato, richiesto e disposto nel corso dell'udienza, inclusa l'ordinanza di convalida del fermo e dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, come si desume non solo dal decreto di liquidazione del compenso all'interprete menzionato nell'ordinanza impugnata (decreto che il difensore, senza alcun plausibile motivo, ritiene affetto da un errore materiale nell'indicazione dell'attività prestata dall'interprete), ma anche dall'effettiva presenza dell'interprete all'intera udienza attestata dal relativo verbale. Del resto, successivamente alla lettura dell'ordinanza custodiate, la ricorrente (avvalendosi, evidentemente, dell'interprete e assistita dal difensore) ha chiesto l'applicazione della pena su richiesta delle parti, assumendo personalmente un'iniziativa che dimostrava la sua capacità di difendersi adeguatamente. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare risulta inoltre esserle stata comunque successivamente ritualmente notificata, mediante consegna di copia dell'atto, in carcere. La Corte ritiene che attraverso la traduzione orale dell'ordinanza custodiate, pronunciata all'esito dell'udienza di convalida dal giudice per le indagini preliminari, la ricorrente abbia avuto precisa conoscenza del provvedimento con il quale era stata disposta nei suoi confronti la custodia in carcere ed abbia avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa. Infatti, in applicazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 24 settembre 2003 n. 19, ric. Zalagaitis, hanno statuito, con specifico riferimento all'ordinanza cautelare, che l'indagato deve essere messo in grado di comprendere il contenuto del provvedimento restrittivo della libertà personale, quando già risulti la sua non conoscenza della lingua italiana, attraverso la traduzione del provvedimento (che deve essere notificata unitamente all'atto originario in lingua italiana) ovvero mediante l'ausilio di un interprete che in sede di interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., o in sede di udienza di convalida illustri le ragioni della disposta privazione della libertà personale. La concreta conoscenza dell'atto inoltre, secondo quanto affermato dalla Corte nella citata sentenza, può essere assicurata anche attraverso l'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis, che pone a carico del direttore dell'istituto penitenziario o di un operatore da lui delegato l'onere di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento con cui è stata disposta la sua custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti. La successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 39298 del 26 settembre 2006, che ha sanato un contrasto relativo all'obbligo di traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini all'imputato alloglotta, non ha apportato alcun elemento di novità in ordine al diritto dell'imputato che non conosca la lingua italiana alla conoscenza del contenuto del provvedimento restrittivo della libertà personale che lo riguardi, mediante la traduzione ovvero, in sede di interrogatorio di garanzia o di udienza di convalida, l'assistenza di un interprete. Quanto al rilievo difensivo circa la non esecutività della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nei confronti della SC, la Corte ritiene che si tratti di un rilievo del tutto infondato perché, comunque, la volontà espressa dalla ricorrente di concordare la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale (Cass. sez. 6^ 25 giugno 2003 n. 32391, Simone;
5 dicembre 2002 n. 6945, Tornatore;
24 marzo 2000 n. 1445, Procopio;
6 aprile 1999 n. 6616, Rocco;
sez. 5^ 29 dicembre 1998 n. 7262, Ben Hamidi;
sez. 1^ 26 maggio 1997 n. 6520, Versace). Pertanto anche l'eventuale nullità concernente l'asserita mancata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare -che non può essere ricompresa nè fra le tassative cause di nullità previste dall'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, ne' fra le nullità di ordine generale di cui all'art.178 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 143 c.p.p. (Cass. sez. 6^
17 dicembre 2002, n. 2275, Bohm;
sez. 4^ 8 novembre 2005 n. 6270, Delic), ma costituisce una nullità a regime intermedio (Cass. Sez. Unite 31 maggio 2000 n. 12, Jakani;
Sez. Unite 26 settembre 2006 n. 39298, Cieslinky)- deve ritenersi sanata dall'esercizio della facoltà di chiedere l'applicazione di pena, avendo la SC così dimostrato di non avere interesse all'osservanza della disposizione violata (art. 182 c.p.p.). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario in cui la ricorrente è ristretta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008