Sentenza 17 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'indagato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il g.i.p. dispone, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, la custodia cautelare in carcere non può essere ricompresa ne' fra le tassative cause di nullità previste dall'art. 292, comma ter, cod. proc. pen. ne' fra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) in relazione all'art. 143 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2002, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Bruno OLIVA Presidente
dott. Saverio MANNINO Componente
dott. Francesco P. GRAMENDOLA "
dott. Francesco IPPOLITO "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OH TH LE;
avverso l'ordinanza 18/6/02 Tribunale del Riesame di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 18/6/02 il Tribunale di Milano, adito in sede di riesame dell'ordinanza in data 28/5/02, con la quale il G.I.P. del tribunale di Monza aveva disposto la misura della custodia in carcere a carico di OH TH LE, di nazionalità tedesca per il delitto di cui all'art. 73 co. l - 80 co. 2 D.P.R. n.309/1990, confermava provvedimento impositivo.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione personalmente l'indagato, chiedendone l'annullamento e deducendo con il 1^ motivo la violazione dell'art.369/bis e dell'art.97 co.5 c.p.p. e il vizio motivazionale, avendo il Tribunale omesso di motivare in ordine alle prime due delle tre censure dedotte dalla difesa e precisamente quelle relativa all'omessa traduzione nella lingua madre del ricorrente dell'informazione sul diritto di difesa e della immotivata sostituzione del difensore d'ufficio, inizialmente nominato, con altro difensore, solo perché il primo non risultava iscritto al Consiglio dell'Ordine di Monza;
con il 2^ motivo la violazione dell'art. 178 lett.c) c.p.p e il vizio motivazionale, essendo stata l'ordinanza di custodia cautelare notificata, priva della traduzione nella lingua madre dell'imputato, ed avendo il Tribunale erroneamente respinto la proposta eccezione, disattendendo il principio contenuto nella consolidata giurisprudenza di legittimità, formatasi al riguardo.
Il ricorso è destituito di ogni fondamento, e va pertanto rigettato. Quanto al primo motivo, non è che il Tribunale abbia omesso qualsiasi valutazione delle prime due delle tre eccezioni, contenute nella richiesta di riesame.
Trattandosi di questioni, relative non ai presupposti genetici della misura, ma a vizi in procedendo, afferenti alla regolarità dell'udienza di convalida, precedente all'ordinanza impositiva, bene ha operato il giudice a quo, quando ha ritenuto che quelle questioni non potevano trovare spazio in sede di riesame, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa, a mente della quale, contro l'ordinanza di custodia cautelare emessa, come nella fattispecie, all'esito del giudizio di convalida, non possono essere dedotti vizi attinenti la regolarità dell'udienza di convalida, perché tale udienza è solo eventualmente la sede, in cui il giudice deve decidere sulla richiesta di adozione di una misura cautelare, essendo essa invece la sede indefettibile della sola decisione sulla legittimità dell'arresto o del fermo, con la conseguenza che violazione di norme processuali, riguardanti l'udienza, non influisce sulla legittimità ed efficacia del provvedimento impositivo, il quale ha piena autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida (Cass.17/2/00 CED 217121) . Ne deriva pertanto che i menzionati vizi dovevano essere sottoposti al giudice procedente, ed eventualmente riproposti al Tribunale del riesame con lo strumento dell'appello.
Né maggior pregio riceve il secondo motivo di doglianza. Ed invero tra le cause di nullità dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, l'art.292 c.p.p. non annovera quella della traduzione nella lingua madre dello straniero indagato, onde per il principio della tassatività delle cause di nullità, la censura non può trovare spazio, neppure come denunzia di nullità di ordine generale di cui all'art.178 lett.c) in relazione all'art.143 c.p.p.. Ed invero tale ultima norma dispone che l'imputato, che non conosce la lingua italiana ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, ma tale diritto concerne esclusivamente gli atti necessari al fine di comprendere quale sia l'accusa mossa nei suoi confronti, e gli atti, cui partecipare personalmente, ma non pure l'ordinanza custodiale, che contenendo l'imposizione del vincolo alla libertà personale dell'indagato con l'indicazione dei presupposti le legittimanti la restrizione, di cui agli articoli 273 - 274 c.p.p., non può annoverarsi tra quegli atti, mediante i quali l'accusa nei confronti del predetto viene formalizzata. Non può poi sottacersi che nella fattispecie, come si già accennato, l'emissione del provvedimento impostivo e avvenuta a seguito dell'arresto in flagranza e della conseguente udienza di convalida, ed in proposito il legislatore ha previsto che tale udienza ed il relativo interrogatorio si svolgano alla presenza di un interprete, così da informare l'arrestato in ordine all'imputazione a suo carico e agli elementi fondanti l'accusa, nonché da consentirgli di spiegare un'effettiva difesa, rendendo la versione dei fatti nella propria lingua: tutto ciò in un momento antecedente l'emissione del titolo limitativo della libertà personale, in maniera da rendere non necessaria ai fini difensivi la traduzione dell'ordinanza impositiva nella lingua straniera parlata dall'indagato.
Incensurabile pertanto si ravvisa la decisione dei giudici del riesame, e pienamente condivisibile, siccome confortata dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità, che ha ritenuto non prospettabile la necessità della traduzione in lingua dell'ordinanza di custodia cautelare, facendo leva proprio sulla natura dell'atto medesimo, il quale non essendo contraddistinto al proprio interno da dati informativi, ovvero da mirati avvertimenti in ordine all'esistenza o alle modalità di esercizio di diritti e facoltà dell'indagato, in relazione agli effetti dell'atto, non può ritenersi concretamente ostacolato dal difetto della traduzione il lingua, tanto più quando la misura segue l'udienza di convalida dell'arresto (Cass.Sez.Un.n. 12 del 23/6/00 rv 216258; Sez.4 n. 2748 del 4/8/00 rv 217259; Sez.3 n. 580 del 20/3/00 rv 216526).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94-1/ter disp.att.c.p.p.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GENNAIO 2003.