Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere desunto anche dalla mancata presentazione dell'estradando all'udienza fissata per la sua identificazione.
Commentario • 1
- 1. Quando sussiste il pericolo di fuga in relazione all’emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'esteroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Milano rigettava una istanza con la quale una persona, nei cui confronti era richiesta una consegna estradizionale dall'Autorità giudiziaria della Svizzera, aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelate in carcere applicatagli in relazione a detta procedura, con quella degli arresti domiciliari. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'istante il quale deduceva i seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2008, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/11/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2448
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 026028/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA RA NT N. IL 06/06/1960;
avverso ORDINANZA del 26/06/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO A., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
non sono comparsi i difensori avv. DACQUI G. e avv. LO VELTRI G.. FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Caltanissetta, con ordinanza 26/6/2008, dopo avere dato atto che, con sentenza del giorno 24 precedente, aveva deliberato in senso favorevole alla estradizione verso il Belgio di Antonio La Ferrara, condannato in quel Paese alla pena di anni dieci di reclusione per i reati di sequestro di persona e altro (sentenza 20/12/2004 Tribunale di Bruxelles), disponeva la custodia cautelare in carcere del predetto al fine di assicurarne la consegna allo Stato richiedente.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'estradando e ha denunciato la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 714, 274 e 275 c.p.p., in relazione al ritenuto pericolo di fuga.
Il ricorso non è fondato.
La cautela adottata è funzionale ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di estradizione e, in questa prospettiva, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la necessità della misura per scongiurare il pericolo di fuga, reso concreto dal comportamento già tenuto dall'estradando, che, nel corso della procedura, non si era presentato all'udienza fissata per la sua identificazione e per prestare l'eventuale consenso all'estradizione.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009