CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
Commentario • 1
- 1. Truffe online e minorata difesa: la Corte dice basta agli automatismi (Cass. Pen. n. 39146/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 dicembre 2025
Nella lotta alle frodi informatiche, la giurisprudenza ha valorizzato l'aggravante di cui all'art. 640, co. 2-bis, c.p., riconoscendo che l'ambiente digitale può generare una condizione di vulnerabilità cognitiva a carico dell'acquirente: distanza tra le parti, identità opaca del venditore, impossibilità di controllare qualità del bene prima dell'acquisto. Ma la Cassazione, con la sentenza n. 39146/2025, ribadisce un principio ormai consolidato: la minorata difesa non si applica automaticamente perché il reato è commesso online. La piattaforma non è di per sé un luogo di minor tutela, e l'online non può assurgere a circostanza aggravante presunta. La decisione Nel caso esaminato, la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MI NU, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 12/04/2022 del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO;
letti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le conclusioni e la memoria di replica;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. LI AN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 21 ottobre u.s. dal difensore del ricorrente, avv. CO TA, che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato, previa rinuncia al settimo motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2585 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 28/10/2022 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 12 aprile 2022 il Tribunale di Campobasso ha rigettato l'istanza di riesame proposta dal MI avverso l'ordinanza del Tribunale di Larino del 25/3/2022, con la quale era stata applicata, a seguito di dichiarazione di incompetenza funzionale dichiarata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano in occasione dell'udienza fissata per l'ammissione al rito abbreviato, la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti allo stesso ascritti (artt. 640, comma primo e secondo, n.
2-bis e 61 n. 7 , art. 648-ter 1 cod. pen.; capi a) b) c) d) e) f) g). MI NU ha proposto ricorso per cassazione deducendo sette motivi di ricorso, all'ultimo dei quali ha rinunziato in conseguenza della sostituzione del presidio carcerario con quello domiciliare (org. G.i.p. 30 giugno 2022). 1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per omesso esame dei motivi di riesame con particolare riferimento alle argomentazioni spese per contestare la ricorrenza del delitto di auto riciclaggio;
l'acquisto di bitcoin con denaro di provenienza illecita non integrerebbe l'autoriciclaggio contestato, per difetto del requisito dell'impiego in attività economica, finanziaria, imprenditoriale e speculativa, con mancanza di impiego e sostituzione nell'attività speculativa di cui ai capi di accusa. 2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché completamente omessa quanto all'effettivo ed efficace ostacolo all'identificazione posto dall'acquisto di bitcoin rispetto alla provenienza illecita delle somme derivante dalle truffe oggetto di contestazione;
mancherebbe qualsiasi confronto con le argomentazioni spese in sede di riesame;
i bonifici effettuati provengono dai medesimi conti correnti in cui giacevano i proventi delle truffe, mediante gestione delle somme bonificate dalle persone offese;
la condotta in questione non può essere considerata dissimulatoria, né ricorre un ostacolo alla identificazione dell'origine delittuosa dei proventi;
l'anonimato dell'utente della blockchain non è elemento tipico del delitto contestato ed anche l'account impiegato, con riferimento alle sia pur false generalità spese per l'apertura del conto bancario di provenienza non consente di configurare il delitto contestato, atteso che era agevole associare i bonifici alle truffe effettuate. 3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen., per la inidoneità della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi impiegati nell'acquisto di bitcoin;
non ricorre alcun ostacolo concreto all'identificazione; mentre si apprezza solo l'oscuramento dell'autore, celato sotto mentite spoglie. 4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancato esame dei motivi di riesame, avendo il Tribunale del riesame omesso ogni confronto con le argomentazioni con le quali si escludeva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5) cod. pen., non sussistendo alcuna particolare situazione di vulnerabilità, oggetto di approfittamento, atteso che la rete rappresentava solo una modalità di realizzazione della condotta di truffa, senza alcun ostacolo alla concreta difesa dei soggetti destinatari delle attività truffaldine. 5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell'art. 61, primo comma, n.5) cod. pen.; il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto la ricorrenza dell'aggravante contestata in relazione alle circostanze di luogo integrate dalla distanza intercorrente nell'apparente vendita telematica in asta giudiziaria tra l'indagato e i soggetti passivi;
tale situazione non comportava alcun concreto svantaggio per le persone offese, rappresentando una circostanza di fatto assolutamente neutra e fisiologica alla realizzazione delle truffe così come perpetrate. 6. Con il sesto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari, per omesso esame dei motivi di riesame con i quali si evidenziava la inattualità del pericolo di reiterazione dei reati, soprattutto considerato il tempo trascorso dalla consumazione dei fatti contestati. 7. Con il settimo motivo di ricorso, al quale il ricorrente ha rinunziato, era stata censurata l'adeguatezza della misura cautelare di massima portata afflittiva applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1.1. Il ricorrente, anche nella modalità grafica di proposizione del motivo, con particolare riferimento al primo, secondo, quarto e sesto, ha introdotto censure non consentite, lamentando nella sostanza l'apparenza di una motivazione che non avrebbe corrisposto ai motivi di riesame in senso conforme alla critica argomentata dalla difesa. Nel proporre tali motivi, il ricorrente evidentemente non si confronta con la motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie resa dal Tribunale della cautela nel ricostruire i presupposti relativi alla fattispecie di auto riciclaggio contestata, nonché gli elementi caratterizzanti e costitutivi l'aggravante per il reato di truffa ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. perì. Anche il terzo e quinto motivo di ricorso si caratterizzano per la loro manifesta infondatezza, atteso che pur evocando il vizio di violazione di legge si articolano in concreto come una critica alla motivazione che tuttavia, sui diversi punti devoluti, non può essere ritenuta né omessa, né apparente, tanto da integrare, appunto una violazione di legge. 2. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, presupposto indefettibile per l'applicazione della misura cautelare personale, è rilevabile nel giudizio di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione f di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre ancora evidenziare come traspaia la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi già valutati dal Tribunale del riesame, con trama argomentativa che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del MI, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame è dunque risultato univocamente rilevante e prudentemente apprezzato nella sua obiettiva consistenza, senza che il ricorrente si confronti con le motivazioni spese sul punto sia dal giudice del momento genetico, che da quello dell'incidente cautelare. 3. Il primo, secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente afferendo, nella sostanza, allo stesso profilo analizzato da diverse prospettive dal ricorrente quanto all'effettiva ricorrenza dei presupposti del delitto di auto riciclaggio con riferimento al reinvestimento delle somme provento di truffa aggravata in acquisto di bitcoin, con conseguente ostacolo all'identificazione. Il Tribunale nella sua motivazione ha esplicitato elementi chiari e persuasivi quanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza sul punto (pag. 6 e ss. della ordinanza impugnata), chiarendo che il MI, quale reale utilizzatore di conti intestati a generalità inesistenti (SS LE e SS Daniele) aveva effettuato bonifici in favore di un conto corrente acceso presso la Fidor bank per l'acquisto di cripto valute, ovvero rappresentazioni digitali di valore, non emessa, né garantita da una banca centrale o da altrà autorità centrale, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente, così ponendo un serio diaframma per la identificazione del ricorrente come beneficiario delle transazioni ed effettivo titolare dei bitcoin acquisiti con il provento delle truffe. Le caratteristiche della condotta posta in essere, la serialità della stessa, tradiscono la professionalità del MI nel realizzarle e sono tutti elementi chiaramente valutati e valorizzati dal Tribunale, riscontrando puntualmente le censure difensive e chiarendo come alla individuazione del ricorrente quale acquirente di bitcoin, con operazioni che intendevano sottrarre a qualsiasi verifica lo spostamento delle somme provento di truffa, si giungeva solo ad esito di complesse investigazioni. In tal senso il Tribunale, ampiamente considerando in concreto tutte le censure difensive, ha fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di auto riciclaggio il percorso da seguire, ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria, è quello dell'idoneità ex ante, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta attività decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407-01; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419-01). In concreto l'attività di indagine e la considerazione dei suoi esiti da parte del Tribunale del riesame hanno chiarito che le somme confluivano su conti correnti riferibili a diversi soggetti, così realizzando un mutamento dei titolari del profitto illecito, e ponendo in essere tramite false identità (nel caso concreto poi doppia falsa identità, prima come avvocato addetto alla gestione di aste giudiziarie e poi come titolare e acquirente di bitcoin per il tramite di falsi titolari di conti correnti), una serie di ostacoli all'apprensione del profitto illecito di tutta evidenza nella motivazione impugnata (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407-02). In tal senso è emersa la caratteristica attività di inquinamento del circuito economico al fine di conseguire un utile mediante l'immissione di denaro ed altre utilità provenienti da delitto delle quali il reo vuole rendere non più riconoscibile la provenienza delittuosa. Possono dunque certamente essere ricondotte nel concetto di attività speculativa le polimorfe attività tese a conseguire un utile economico, realizzate accettando il rischio di possibili e considerevoli perdite;
campo nel quale certamente rientra l'investimento in valute virtuali, utilizzate notoriamente per scopi diversi dal pagamento, per essere in concreto comprensive e indicative di prodotti di riserva di valore a fini di risparmio ed investimento. Tale sistema è stato ricostruito, anche in dottrina, come agevolatore di condotte illecite, atteso che è possibile conseguire un potenziale alto grado di anonimato, senza previsione di alcun controllo sulla provenienza del denaro convertito in moneta virtuale. L'uso del dark e deep web consente infatti, anche attraverso l'utilizzo di tecniche crittografate, un elevato livello di riservatezza, con sostanziale impossibilità di individuare sia l'utente che l'oggetto delle compravendite virtuali. La V Direttiva antiriciclaggio è in tal senso illuminante, ha creato strumenti di controllo proprio in relazione a questo tipo di contrattazioni, che disvelano la fattispecie oggetto di contestazione, con ciò evidenziandosi la particolare insidiosità della condotta e la possibilità di individuare i passaggi del provento delle truffe solo grazie alle peculiari investigazioni realizzate. 4. Anche il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, avendo il ricorrente posto lo stesso tema con diverse argomentazioni, quanto alla ritenuta ricorrenza della aggravante declinata nel testo dell'art. 61 n. 5) cod. pen.. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la logica e persuasiva argomentazione spesa dal controllore della cautela (pag. 3 e seg.), che ha correttamente richiamato la giurisprudenza formata da questa Corte sul punto, ove si è inteso valorizzare l'uso -ultroneo rispetto alle ordinarie modalità di manifestazione del raggiro- dello strumento della rete;
in particolare, nella fattispecie è stata esaltata la creazione da parte dell'indagato di una serie di elementi consultabili informaticamente su notori portali immobiliari al fine di rendere possibile la conoscenza della pendenza di aste giudiziarie su determinati fabbricati al fine di coinvolgere ignari utenti interessati. In tal senso è stato persuasivamente richiamato un complesso meccanismo caratterizzato dalla creazione di una falsa identità digitale quale avvocato del foro di Milano, con affidamento determinato da una serie di elementi concreti di identificazione dello stesso, in uno alla creazione di false ipotesi di vendita mediante asta giudiziaria di fabbricati e mediante la creazione di falsi annunci, in tutto corrispondenti a quelli normalmente utilizzati in quelle sedi. Il Tribunale del riesame ha dunque correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale è configurabile l'aggravante dell'approfittamento delle situazioni o condizioni di minorata difesa, con riferimento alle condizioni di luogo, quando l'autore della truffa abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01); così esplicitando compiutamente l'insieme di elementi dai quali trarre i gravi indizi di colpevolezza a carico del MI quanto alla truffa aggravata così come contestata (falsa identità, mancanza di interlocuzione diretta, predisposizione di apposita modulistica). 5. Anche il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato ed omette di confrontarsi con l'ampia motivazione spesa dal Tribunale sul punto, limitandosi a fornire una propria alternativa versione e lettura delle circostanze e degli elementi di fatto acquisiti in sede di indagine a carico del MI, ritenuti indicativi della inattualità del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle per cui si procede;
il motivo peraltro tiene in assoluto non cale: l'apprezzamento della personalità dell'indagato, recidivo reiterato per truffa e sostituzione di persona, con attitudine alla predisposizione di mezzi e strumenti organizzativi atti a conseguire i propri obiettivi illeciti, la gravità e spregiudicatezza della condotta posta in essere, commessa avvalendosi anche del furto di identità in danno di uno professionista di Milano e realizzando un sito internet contraffatto, con contatti di riferimento e modulistica atta ad ingenerare nell'interlocutore l'affidamento necessario ad indurlo a contrarre. 6. La rinuncia al settimo motivo, per sopravvenuto raggiungimento dello scopo, rende inammissibile anche tale sollecitazione processuale. 7. L'inammissibilità del ricorso determina a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si ritiene equitativamente di determinare in euro tremila.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022.
letti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le conclusioni e la memoria di replica;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. LI AN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 21 ottobre u.s. dal difensore del ricorrente, avv. CO TA, che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato, previa rinuncia al settimo motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2585 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 28/10/2022 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 12 aprile 2022 il Tribunale di Campobasso ha rigettato l'istanza di riesame proposta dal MI avverso l'ordinanza del Tribunale di Larino del 25/3/2022, con la quale era stata applicata, a seguito di dichiarazione di incompetenza funzionale dichiarata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano in occasione dell'udienza fissata per l'ammissione al rito abbreviato, la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti allo stesso ascritti (artt. 640, comma primo e secondo, n.
2-bis e 61 n. 7 , art. 648-ter 1 cod. pen.; capi a) b) c) d) e) f) g). MI NU ha proposto ricorso per cassazione deducendo sette motivi di ricorso, all'ultimo dei quali ha rinunziato in conseguenza della sostituzione del presidio carcerario con quello domiciliare (org. G.i.p. 30 giugno 2022). 1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per omesso esame dei motivi di riesame con particolare riferimento alle argomentazioni spese per contestare la ricorrenza del delitto di auto riciclaggio;
l'acquisto di bitcoin con denaro di provenienza illecita non integrerebbe l'autoriciclaggio contestato, per difetto del requisito dell'impiego in attività economica, finanziaria, imprenditoriale e speculativa, con mancanza di impiego e sostituzione nell'attività speculativa di cui ai capi di accusa. 2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché completamente omessa quanto all'effettivo ed efficace ostacolo all'identificazione posto dall'acquisto di bitcoin rispetto alla provenienza illecita delle somme derivante dalle truffe oggetto di contestazione;
mancherebbe qualsiasi confronto con le argomentazioni spese in sede di riesame;
i bonifici effettuati provengono dai medesimi conti correnti in cui giacevano i proventi delle truffe, mediante gestione delle somme bonificate dalle persone offese;
la condotta in questione non può essere considerata dissimulatoria, né ricorre un ostacolo alla identificazione dell'origine delittuosa dei proventi;
l'anonimato dell'utente della blockchain non è elemento tipico del delitto contestato ed anche l'account impiegato, con riferimento alle sia pur false generalità spese per l'apertura del conto bancario di provenienza non consente di configurare il delitto contestato, atteso che era agevole associare i bonifici alle truffe effettuate. 3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen., per la inidoneità della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi impiegati nell'acquisto di bitcoin;
non ricorre alcun ostacolo concreto all'identificazione; mentre si apprezza solo l'oscuramento dell'autore, celato sotto mentite spoglie. 4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancato esame dei motivi di riesame, avendo il Tribunale del riesame omesso ogni confronto con le argomentazioni con le quali si escludeva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5) cod. pen., non sussistendo alcuna particolare situazione di vulnerabilità, oggetto di approfittamento, atteso che la rete rappresentava solo una modalità di realizzazione della condotta di truffa, senza alcun ostacolo alla concreta difesa dei soggetti destinatari delle attività truffaldine. 5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell'art. 61, primo comma, n.5) cod. pen.; il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto la ricorrenza dell'aggravante contestata in relazione alle circostanze di luogo integrate dalla distanza intercorrente nell'apparente vendita telematica in asta giudiziaria tra l'indagato e i soggetti passivi;
tale situazione non comportava alcun concreto svantaggio per le persone offese, rappresentando una circostanza di fatto assolutamente neutra e fisiologica alla realizzazione delle truffe così come perpetrate. 6. Con il sesto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari, per omesso esame dei motivi di riesame con i quali si evidenziava la inattualità del pericolo di reiterazione dei reati, soprattutto considerato il tempo trascorso dalla consumazione dei fatti contestati. 7. Con il settimo motivo di ricorso, al quale il ricorrente ha rinunziato, era stata censurata l'adeguatezza della misura cautelare di massima portata afflittiva applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1.1. Il ricorrente, anche nella modalità grafica di proposizione del motivo, con particolare riferimento al primo, secondo, quarto e sesto, ha introdotto censure non consentite, lamentando nella sostanza l'apparenza di una motivazione che non avrebbe corrisposto ai motivi di riesame in senso conforme alla critica argomentata dalla difesa. Nel proporre tali motivi, il ricorrente evidentemente non si confronta con la motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie resa dal Tribunale della cautela nel ricostruire i presupposti relativi alla fattispecie di auto riciclaggio contestata, nonché gli elementi caratterizzanti e costitutivi l'aggravante per il reato di truffa ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. perì. Anche il terzo e quinto motivo di ricorso si caratterizzano per la loro manifesta infondatezza, atteso che pur evocando il vizio di violazione di legge si articolano in concreto come una critica alla motivazione che tuttavia, sui diversi punti devoluti, non può essere ritenuta né omessa, né apparente, tanto da integrare, appunto una violazione di legge. 2. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, presupposto indefettibile per l'applicazione della misura cautelare personale, è rilevabile nel giudizio di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione f di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre ancora evidenziare come traspaia la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi già valutati dal Tribunale del riesame, con trama argomentativa che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del MI, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame è dunque risultato univocamente rilevante e prudentemente apprezzato nella sua obiettiva consistenza, senza che il ricorrente si confronti con le motivazioni spese sul punto sia dal giudice del momento genetico, che da quello dell'incidente cautelare. 3. Il primo, secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente afferendo, nella sostanza, allo stesso profilo analizzato da diverse prospettive dal ricorrente quanto all'effettiva ricorrenza dei presupposti del delitto di auto riciclaggio con riferimento al reinvestimento delle somme provento di truffa aggravata in acquisto di bitcoin, con conseguente ostacolo all'identificazione. Il Tribunale nella sua motivazione ha esplicitato elementi chiari e persuasivi quanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza sul punto (pag. 6 e ss. della ordinanza impugnata), chiarendo che il MI, quale reale utilizzatore di conti intestati a generalità inesistenti (SS LE e SS Daniele) aveva effettuato bonifici in favore di un conto corrente acceso presso la Fidor bank per l'acquisto di cripto valute, ovvero rappresentazioni digitali di valore, non emessa, né garantita da una banca centrale o da altrà autorità centrale, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente, così ponendo un serio diaframma per la identificazione del ricorrente come beneficiario delle transazioni ed effettivo titolare dei bitcoin acquisiti con il provento delle truffe. Le caratteristiche della condotta posta in essere, la serialità della stessa, tradiscono la professionalità del MI nel realizzarle e sono tutti elementi chiaramente valutati e valorizzati dal Tribunale, riscontrando puntualmente le censure difensive e chiarendo come alla individuazione del ricorrente quale acquirente di bitcoin, con operazioni che intendevano sottrarre a qualsiasi verifica lo spostamento delle somme provento di truffa, si giungeva solo ad esito di complesse investigazioni. In tal senso il Tribunale, ampiamente considerando in concreto tutte le censure difensive, ha fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di auto riciclaggio il percorso da seguire, ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria, è quello dell'idoneità ex ante, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta attività decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407-01; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419-01). In concreto l'attività di indagine e la considerazione dei suoi esiti da parte del Tribunale del riesame hanno chiarito che le somme confluivano su conti correnti riferibili a diversi soggetti, così realizzando un mutamento dei titolari del profitto illecito, e ponendo in essere tramite false identità (nel caso concreto poi doppia falsa identità, prima come avvocato addetto alla gestione di aste giudiziarie e poi come titolare e acquirente di bitcoin per il tramite di falsi titolari di conti correnti), una serie di ostacoli all'apprensione del profitto illecito di tutta evidenza nella motivazione impugnata (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407-02). In tal senso è emersa la caratteristica attività di inquinamento del circuito economico al fine di conseguire un utile mediante l'immissione di denaro ed altre utilità provenienti da delitto delle quali il reo vuole rendere non più riconoscibile la provenienza delittuosa. Possono dunque certamente essere ricondotte nel concetto di attività speculativa le polimorfe attività tese a conseguire un utile economico, realizzate accettando il rischio di possibili e considerevoli perdite;
campo nel quale certamente rientra l'investimento in valute virtuali, utilizzate notoriamente per scopi diversi dal pagamento, per essere in concreto comprensive e indicative di prodotti di riserva di valore a fini di risparmio ed investimento. Tale sistema è stato ricostruito, anche in dottrina, come agevolatore di condotte illecite, atteso che è possibile conseguire un potenziale alto grado di anonimato, senza previsione di alcun controllo sulla provenienza del denaro convertito in moneta virtuale. L'uso del dark e deep web consente infatti, anche attraverso l'utilizzo di tecniche crittografate, un elevato livello di riservatezza, con sostanziale impossibilità di individuare sia l'utente che l'oggetto delle compravendite virtuali. La V Direttiva antiriciclaggio è in tal senso illuminante, ha creato strumenti di controllo proprio in relazione a questo tipo di contrattazioni, che disvelano la fattispecie oggetto di contestazione, con ciò evidenziandosi la particolare insidiosità della condotta e la possibilità di individuare i passaggi del provento delle truffe solo grazie alle peculiari investigazioni realizzate. 4. Anche il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, avendo il ricorrente posto lo stesso tema con diverse argomentazioni, quanto alla ritenuta ricorrenza della aggravante declinata nel testo dell'art. 61 n. 5) cod. pen.. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la logica e persuasiva argomentazione spesa dal controllore della cautela (pag. 3 e seg.), che ha correttamente richiamato la giurisprudenza formata da questa Corte sul punto, ove si è inteso valorizzare l'uso -ultroneo rispetto alle ordinarie modalità di manifestazione del raggiro- dello strumento della rete;
in particolare, nella fattispecie è stata esaltata la creazione da parte dell'indagato di una serie di elementi consultabili informaticamente su notori portali immobiliari al fine di rendere possibile la conoscenza della pendenza di aste giudiziarie su determinati fabbricati al fine di coinvolgere ignari utenti interessati. In tal senso è stato persuasivamente richiamato un complesso meccanismo caratterizzato dalla creazione di una falsa identità digitale quale avvocato del foro di Milano, con affidamento determinato da una serie di elementi concreti di identificazione dello stesso, in uno alla creazione di false ipotesi di vendita mediante asta giudiziaria di fabbricati e mediante la creazione di falsi annunci, in tutto corrispondenti a quelli normalmente utilizzati in quelle sedi. Il Tribunale del riesame ha dunque correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale è configurabile l'aggravante dell'approfittamento delle situazioni o condizioni di minorata difesa, con riferimento alle condizioni di luogo, quando l'autore della truffa abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01); così esplicitando compiutamente l'insieme di elementi dai quali trarre i gravi indizi di colpevolezza a carico del MI quanto alla truffa aggravata così come contestata (falsa identità, mancanza di interlocuzione diretta, predisposizione di apposita modulistica). 5. Anche il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato ed omette di confrontarsi con l'ampia motivazione spesa dal Tribunale sul punto, limitandosi a fornire una propria alternativa versione e lettura delle circostanze e degli elementi di fatto acquisiti in sede di indagine a carico del MI, ritenuti indicativi della inattualità del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle per cui si procede;
il motivo peraltro tiene in assoluto non cale: l'apprezzamento della personalità dell'indagato, recidivo reiterato per truffa e sostituzione di persona, con attitudine alla predisposizione di mezzi e strumenti organizzativi atti a conseguire i propri obiettivi illeciti, la gravità e spregiudicatezza della condotta posta in essere, commessa avvalendosi anche del furto di identità in danno di uno professionista di Milano e realizzando un sito internet contraffatto, con contatti di riferimento e modulistica atta ad ingenerare nell'interlocutore l'affidamento necessario ad indurlo a contrarre. 6. La rinuncia al settimo motivo, per sopravvenuto raggiungimento dello scopo, rende inammissibile anche tale sollecitazione processuale. 7. L'inammissibilità del ricorso determina a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si ritiene equitativamente di determinare in euro tremila.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022.