Sentenza 26 novembre 2003
Massime • 1
L'esistenza dello stato di latitanza non consegue alla redazione del verbale di vane ricerche di cui all'art. 295 cod. proc. pen. ad opera della polizia giudiziaria, bensì al provvedimento del giudice che è il risultato di una valutazione di merito in ordine all'effettiva sussistenza di tale situazione. Ne consegue che è legittimo, ancorché non sia stato redatto dalla polizia un verbale di vane ricerche, il decreto di latitanza emesso dopo che l'imputato, sottoposto all'obbligo di dimora di cui all'art. 238 cod. proc. pen., non ha ottemperato alla prescrizione di recarsi presso l'autorità di polizia per indicare il luogo in cui avrebbe fissato la propria dimora, integrando tale condotta pienamente gli estremi della sottrazione volontaria alla misura stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2003, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 26/11/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1911
3. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 046339/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN KO, n. a Belgrado il 1.6.1971;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Savona in funzione di giudice dell'esecuzione in data 23.10.2002.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso. Udita la relazione del Consigliere Dott. Agnello Rossi. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. AN KO ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Savona in funzione di giudice dell'esecuzione in data 23.10.2002 con la quale è stata rigettata la richiesta di declaratoria di illegittimità del decreto di latitanza emesso dal GIP presso il Tribunale di Savona e di tutti gli atti consequenziali e/o in subordine la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata e/o irregolare notifica all'avv. Biondi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 296 c.p.p. sul rilievo che "in nessun modo, dopo la scarcerazione dello KO, la polizia giudiziaria ha provveduto a ricercare lo KO presso il domicilio da questi indicato al momento in cui egli venne rimesso in libertà dal carcere di Bologna".
La motivazione addotta dal Tribunale - secondo cui il GIP aveva la facoltà di ritenere che lo KO si fosse sottratto volontariamente all'esecuzione della misura non essendosi presentato alla polizia giudiziaria di Savona in conformità alle prescrizioni del giudice - rappresenta, ad avviso della difesa del ricorrente, un escamotage per evitare di sanzionare l'inerzia della polizia. La mancata presentazione alla polizia giudiziaria non può infatti essere considerata come un indice del mancato rispetto dell'obbligo di dimora in mancanza di un verbale di vane ricerche nel luogo del domicilio dichiarato dallo KO.
Con la conseguenza che il decreto di latitanza del ricorrente è stato emesso in totale difetto delle condizioni di cui all'art. 296 c.p.p.. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 429 c.p.p. per la mancata notificazione del decreto che dispone il giudizio allo KO e/o al suo difensore.
Non è infatti condivisibile l'interpretazione del Tribunale secondo cui non era dovuta la notifica del decreto che dispone il giudizio allo KO stante la sua rinuncia a comparire all'udienza preliminare.
Tale rinuncia, infatti, può avere rilevanza per il giudizio ordinario ma non per l'udienza preliminare giacché nella vecchia formulazione della norma vi era un richiamo dell'art. 420 all'art. 486 c.p.p. ma non all'art. 488 del codice, "norma chiave per evitare la notifica al detenuto".
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 548, 3 comma, c.p.p. sul rilievo che - essendo illegittimo il decreto di latitanza - tutte le notifiche successive devono essere rivalutate dal Tribunale nella loro intrinseca regolarità e legittimità, che mancano certamente nella notifica dell'estratto contumaciale della sentenza de qua, eseguita in base all'art. 165 c.p.p. presso il difensore di ufficio invece che al domicilio eletto dall'imputato all'atto della scarcerazione.
2. Nelle sue conclusioni scritte il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione sostiene che il ricorso deve essere respinto. Secondo l'ufficio del Pubblico Ministero il decreto che dispone il giudizio non doveva essere comunicato all'imputato detenuto, volontariamente assente (art. 488 c.p.p. nella formulazione anteriore alla novella del 1999) mentre la latitanza, successivamente alla fissazione del giudizio, è stata legittimamente dichiarata a seguito della sottrazione, fin dal primo momento, dello KO all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria imposto all'atto della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, costituendo tale condotta manifestazione inequivocabile della volontà di sottrarsi alla misura cautelare. Con la conseguenza che le notifiche sono state legittimamente eseguite al difensore.
3. La difesa del ricorrente ha presentato una memoria difensiva svolgendo argomentazioni dirette a contestare le osservazioni contenute nella requisitoria scritta del Pubblico Ministero ed a riproporre le tesi giuridiche prospettate nel ricorso.
4. In ordine al primo motivo ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 296 c.p.p., si ricorda che l'art. 296, 1 comma, c.p.p. qualifica come latitante colui che "volontariamente si sottrae.....all'obbligo di dimora", mentre l'art. 283, 3 comma, c.p.p. prevede che " quando dispone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione".
La presentazione alla polizia giudiziaria prevista dal 3 comma dell'art. 283 c.p.p. è dunque un adempimento assolutamente necessario ed indispensabile perché la misura dell'obbligo di dimora possa concretamente tradursi in atto ed essere individuata e definita nel suo specifico contenuto.
Ne consegue che la mancata presentazione alla polizia giudiziaria e la conseguente mancanza della dichiarazione alla polizia del luogo ove il soggetto sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora "fisserà la propria abitazione" integrano pienamente gli estremi della sottrazione volontaria alla misura stessa (di cui impediscono sin dall'inizio la pratica attuazione e l'operatività) e determinano lo stato di latitanza.
Nella fattispecie in esame il Tribunale di Savona ha dunque correttamente ritenuto legittimo il decreto di latitanza emesso dopo che lo KO non aveva ottemperato alla prescrizione di recarsi presso la Questura di Savona per indicare all'autorità di polizia il luogo in cui avrebbe fissato la propria dimora in quanto con la sua condotta l'odierno ricorrente aveva reso impossibile l'applicazione della misura e si era perciò ad essa "volontariamente sottratto" rendendosi latitante. Tale conclusione non è inficiata dall'insistito richiamo della difesa del ricorrente all'inesistenza di un verbale di vane ricerche.
Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire che l'esistenza dello stato di latitanza non consegue alla redazione del verbale di vane ricerche ad opera della polizia giudiziaria ma al provvedimento del giudice che è il risultato di una valutazione di merito in ordine all'effettiva sussistenza di tale situazione (Cass. Sez. 2^, sent. n. 4802 del 24.9.1997), valutazione che nella specie risulta compiuta secondo parametri rispettosi dei dati normativi sopra richiamati.
Le considerazioni sin qui svolte sulla legittimità del decreto di latitanza inducono a far ritenere infondato anche il terzo motivo di ricorso - l'asserita violazione dell'art. 548, 3 comma, c.p.p. - che poggia sul presupposto della illegittimità del suddetto decreto. Anche tale motivo di ricorso va perciò rigettato.
5. Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 429 c.p.p. per la mancata notificazione del decreto che dispone il giudizio allo KO e/o al suo difensore.
Sul punto è da condividere l'assunto del Procuratore secondo cui il decreto che dispone il giudizio non doveva essere comunicato all'imputato detenuto, volontariamente assente in base al disposto dell'art. 488 c.p.p. nella formulazione anteriore alla novella del 1999.
Se infatti l'attuale formulazione dell'art. 429, ultimo comma, c.p.p. stabilisce che il decreto che dispone il giudizio "è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato ed alla persona offesa comunque non presenti", il testo dell'art. 429 vigente all'epoca dei fatti non conteneva analoga disposizione e la regola juris da applicare nell'ipotesi di imputato detenuto che volontariamente rinunciasse a comparire all'udienza preliminare era quella fissata dall'art. 488 c.p.p. (ora abrogato) secondo cui l'imputato detenuto che rifiutava di assistere all'udienza era rappresentato dal difensore.
A tale conclusione è doveroso giungere considerando che l'art. 420 c.p.p. (nel suo testo originario) operava un esplicito e diretto richiamo alle ipotesi di impedimento a comparire dell'imputato regolate dall'art. 486 c.p.p. (ora abrogato) ed al tempo stesso conteneva un richiamo implicito, ma giuridicamente e logicamente obbligato, alla disciplina dettata dall'art. 488, che costituiva il necessario completamento delle statuizioni contenute nell'art. 486 c.p.p.. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2004