Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
Integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto colui che ponga in vendita accessori e ricambi per aspirapolvere sui quali sia stato riprodotto il marchio dell'impresa produttrice dei componenti originali; né ha rilievo al riguardo l'art. 241 del D.Lgs. n. 30 del 2005 in virtù del quale non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto resta, comunque, vietata ex art. 473 e 474 cod. pen. la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2014, n. 37451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37451 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 13/05/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 660
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 04487/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO LE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 26/11/2013 del Tribunale del riesame di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OLDI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'indagato l'avv. ADDANTE Elio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 26 novembre 2013 il Tribunale del riesame di Taranto, confermando il provvedimento assunto dal locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto il mantenimento del sequestro preventivo di numerosissimi pezzi di accessori e ricambi per aspirapolvere, nonché di un capannone industriale con annessa abitazione, del saldo attivo dei conti correnti - bancari e postali - e di un sito internet, tutti facenti capo ad EO LE, indagato per il delitto di cui all'art. 474 c.p.. 1.1. Il fumus commissi delicti è stato ravvisato negli esiti degli accertamenti eseguiti sui pezzi di ricambio destinati a prodotti della ditta Vorwerk Folletto, recanti marchi della stessa ditta risultati contraffatti.
1.2. Ha ritenuto il Tribunale che, quanto ai ricambi, al capannone industriale e al sito internet, il sequestro fosse stato legittimamente disposto in ragione della strumentalità di detti beni rispetto alla consumazione del reato, e che per il saldo del conto corrente fosse applicabile il sequestro funzionale alla confisca, di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2, sul presupposto che si trattasse del provento dell'attività delittuosa ascritta al EO.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, affidandolo a nove motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente rimprovera al Tribunale di aver ritenuto astrattamente configurabile il delitto di vendita di prodotti dal marchio contraffatto, di cui dell'art. 474 c.p., comma 2, sebbene l'imputazione contestata facesse anche riferimento all'ipotesi criminosa, del tutto incompatibile, di cui comma 1 dello stesso articolo.
Denuncia totale carenza di motivazione su tale questione, sebbene specificamente dedotta nei motivi di riesame.
2.2. Col secondo motivo deduce la legittimità della condotta ascrittagli, alla luce del disposto degli artt. 31, 35 e 241 del codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30);
richiama un precedente specifico di questa Corte Suprema (Sez. 5^, n. 47081 del 18/11/2011, Groppo, Rv. 251208), affermativo del diritto di porre in commercio ricambi non originali recanti lo stesso marchio di quelli originali, in funzione estetico - descrittiva.
2.3. Col terzo motivo deduce carenza di motivazione in ordine al dolo, sostenendo di aver agito ritenendo liberalizzato il mercato dei ricambi.
2.4. Col quarto motivo denuncia la violazione del principio di equivalenza tra l'ipotizzato profitto e il valore dei beni in sequestro.
2.5. Col quinto motivo lamenta che, nell'apprezzamento del valore del compendio immobiliare, si sia tenuto conto del prezzo pattuito fra le parti contraenti al momento dell'acquisto, anziché dell'effettivo valore catastale del bene.
2.6. Col sesto motivo denuncia l'illegittima applicazione, anche ai fini della quantificazione del profitto, della norma che autorizza il sequestro per equivalente, entrata in vigore in epoca successiva alla commissione del reato;
segnala l'erroneità dell'assunto, posto a motivazione del deliberato, che l'illecito contestato abbia natura di reato permanente;
si richiama, in proposito, all'enunciazione giurisprudenziale che ha riconosciuto il carattere sanzionatorio della misura e ne ha quindi escluso l'applicabilità in via retroattiva.
2.7. Col settimo motivo il ricorrente rinnova l'eccezione di inapplicabilità del sequestro per equivalente ex art. 321 c.p.p., comma 2 bis, e denuncia carenza motivazionale in ordine all'applicazione del comma 2 dello stesso articolo, che prevede la misura come meramente facoltativa.
2.8. Con l'ottavo motivo lamenta che non siano state prese in considerazione le indagini difensive, sebbene ritualmente depositate nella cancellarla del G.i.p..
2.9. Col nono motivo denuncia totale carenza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti tecnici svolti dall'ausiliario della polizia giudiziaria, malgrado la sua incompatibilità in quanto responsabile dell'ufficio concorrenza e protezione del marchio Vorwerk Folletto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esaminando i motivi d'impugnazione nello stesso ordine ad essi conferito dal ricorrente, ne va rilevata la complessiva infondatezza.
1.1. Il fumus commissi delicti sul quale il giudice del riesame ha fondato la conferma della misura cautelare reale si riferisce al reato di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti industriali con marchi contraffatti, al fine di trarne profitto;
la vendita di detti prodotti non è stata contestata come imputazione autonoma (che infatti non avrebbe potuto concorrere, stante la clausola di riserva di cui al secondo comma dell'art. 474 c.p.), ne' come tale è stata valutata dal Tribunale, ma è venuta in considerazione soltanto quale modalità di conseguimento del profitto;
ciò in relazione alla ritenuta apprendibilità, nella forma del sequestro funzionale alla futura confisca, delle somme ricavate dalla messa in commercio dei prodotti in questione. Tanto emergendo in tutta chiarezza dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, non vi era alcuna necessità di ulteriormente argomentare in ordine al rigetto dell'eccezione di parte.
2. Non sussiste la denunciata violazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 241, (codice della proprietà industriale). Detta norma,
invero, ha transitoriamente liberalizzato la produzione e la vendita dei componenti di un prodotto complesso, ancorché coperto da diritto di privativa, in vista dell'utilizzo di essi quali ricambi per ripristinare l'aspetto originario del prodotto. Ciò, tuttavia, non significa che sia consentito riprodurre su tali componenti il marchio dell'impresa produttrice dei componenti originali: il marchio, invero, è il segno distintivo che indica univocamente l'origine del prodotto, garantendone l'autenticità, la provenienza e la qualità;
il titolare acquista con la registrazione il diritto di farne uso esclusivo nell'attività economica e di vietare ai terzi analogo uso (D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 20). Le caratteristiche formali del prodotto, invece, sono tutelate attraverso la registrazione del disegno o del modello, dalla quale deriva il relativo diritto di utilizzo in via esclusiva (art. 41 del D.Lgs. citato). Solo di quest'ultimo diritto, e non anche di quello inerente all'uso esclusivo del marchio, l'art. 241 del più volte citato decreto legislativo ha sospeso l'esercizio fino alla modifica della direttiva 98/71/CE, relativamente ai componenti di un prodotto complesso destinati alla sua riparazione: tanto emerge in tutta chiarezza non soltanto dalla collocazione sistematica della norma, inserita nella sezione 2^ del capo 8^ (disposizioni transitorie e finali), riguardante i disegni e modelli, mentre dei marchi si occupa la sezione 1^ dello stesso capo 8^; ma anche - e soprattutto - dalla precisazione che la direttiva 98/71/CE si riferisce alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
2.1. In considerazione di quanto osservato non può essere condivisa -sebbene fatta propria da un precedente giurisprudenziale di questa stessa sezione (n. 47081 del 18/11/2011, Groppo, Rv. 251208) - la tesi volta a sostenere che il legislatore, rendendo lecita la produzione e il commercio dei ricambi, abbia autorizzato anche l'imitazione del marchio utilizzato dal produttore dei componenti originali. L'argomento addotto a sostegno, con l'affermare che il marchio può assumere anche diversi ruoli, laddove rappresenti non la "firma" del produttore, bensì una caratteristica estetica o descrittiva del prodotto, è viziato da una petizione di principio che non soltanto non trova alcun addentellato nella normativa vigente, ma s'infrange anzi irrimediabilmente nella nozione stessa del marchio, nella sua origine storica, nella sua funzione economico- giuridica.
2.2. La conclusione cui si deve necessariamente pervenire è che, alla stregua della norma transitoria invocata dal ricorrente, non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, ma può invece vietarsi - con la forza cogente delle norme incriminatrici di cui agli artt. 473 e 474 c.p., - la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali.
2.3. Neppure è utilmente invocabile il disposto di cui all'art. 6, n. 1, lett. c) della direttiva europea 89/104/CEE, atteso che in esso
è affermata la liceità dell'uso del marchio altrui soltanto "se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio": ciò chiaramente sta a significare - avuto particolare riguardo all'uso del termine "destinazione" - che il marchio può essere apposto alla confezione, mentre non può lecitamente contrassegnare il componente, poiché la sua presenza su di esso dopo il montaggio più non varrebbe a individuare la - già raggiunta - destinazione, ma piuttosto l'origine del componente stesso;
il che sarebbe, oltretutto, in contrasto con l'obbligo di osservanza degli "usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale", immediatamente richiamati dalla disposizione comunitaria in questione.
3. Privo di fondamento è anche il terzo motivo, col quale il ricorrente sostiene la mancanza del dolo adducendo di aver operato nella convinzione che il mercato dei ricambi fosse stato liberalizzato dall'art. 241 del codice della proprietà industriale. In argomento vi è soltanto da osservare che la linea difensiva che struttura il motivo non è rapportabile all'elemento soggettivo del reato, costituito dalla coscienza e volontà di introdurre nello Stato prodotti industriali con marchi contraffatti al fine di trarne profitto, bensì alla rilevanza dell'errore di cui all'art. 47 c.p., comma 3. Quest'ultima disposizione riconosce all'errata interpretazione della norma extrapenale l'efficacia di escludere la punibilità soltanto se ne sia derivato un errore sul fatto che costituisce il reato: il che non può dirsi nel caso di specie, nel quale l'errore interpretativo nel quale il EO mostra di essere incorso riguarda una norma che limita la portata del precetto penale, senza minimamente influire sulla consistenza del fatto: il che si traduce in un errore sulla norma penale, inescusabile per disposto dell'art. 5 c.p.. 4. I motivi quarto, quinto, sesto e settimo richiedono trattazione congiunta in quanto la loro disamina comporta la necessità di un chiarimento in ordine alla ratio decidendi cui il Tribunale si è attenuto.
4.1. Sebbene la motivazione dell'ordinanza impugnata, nell'illustrare le ragioni del rigetto della richiesta di riesame, contenga frequenti riferimenti all'istituto del sequestro preordinato alla confisca per equivalente, sulla cui inapplicabilità alla fattispecie s'imperniavano molte delle ragioni esposte dall'indagato istante, occorre tuttavia rimarcare come la funzione giuridica della misura disposta sui beni del EO sia stata valutata dal Tribunale in una diversa prospettiva.
Ciò emerge in tutta evidenza là dove l'ordinanza chiarisce che il sequestro operato sugli accessori e ricambi ritenuti contraffatti, nonché sull'immobile adibito a capannone industriale e sul sito internet, è stato disposto in funzione esclusivamente preventiva, in quanto finalizzato a impedire la reiterazione del reato per cui si procede.
4.2. Ma anche con riferimento al sequestro del denaro corrispondente ai saldi attivi dei conti correnti bancari e postali il Tribunale mostra di attribuire alla misura cautelare una funzione diversa da quella prodromica alla confisca per equivalente;
tanto si evince in termini sufficientemente chiaVi dal tenore delle considerazioni svolte al paragrafo 1) di pag. 2, dove è fatto espresso richiamo dell'art. 321 c.p.p., comma 2 il quale - a differenza del comma 2- bis, che si riferisce a precise tipologie di reato - consente in via generale al giudice di disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. Infatti l'applicazione della norma citata prescinde totalmente - a differenza di quanto lo stesso Tribunale mostra di credere - dalla possibilità di confisca del tantundem, avendo il suo referente sostanziale nell'art. 240 c.p., il cui primo comma consente la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato. Proprio in quest'ottica, infatti, segue immediatamente nell'ordinanza la citazione della pronuncia con cui questa Corte Suprema ha riconosciuto la legittimità della confisca di beni che siano il risultato dell'investimento del denaro costituente il profitto del reato (Sez. 6^, n. 4114 del 21/10/1994 - dep. 25/01/1995, Giacalone, Rv. 200855; ma più significativo sarebbe stato richiamarsi a Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007 - dep. 06/03/2008, Miragliotta, Rv. 238700).
In buona sostanza, dunque, al di là della frequente - e poco coerente con la ratio decidendi effettiva - menzione della confisca per equivalente, il Tribunale ha ravvisato nei saldi attivi dei conti correnti il risultato della trasformazione del denaro acquisito quale profitto del reato, derivante dalla vendita a terzi dei prodotti recanti i marchi contraffatti per cui si procede.
Alla stregua della funzione così attribuita alla possibile confisca futura, la legittimità del provvedimento adottato in via cautelare trova conferma nel principio giuridico enunciato, più di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di sequestro preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa (Sez. 2^, n. 45389 del 06/11/2008, Perino Gelsomino, Rv. 241973).
4.3. Siffatta individuazione del profitto realizzato è il risultato di una stima prudenziale, effettuata dalla Guardia di Finanza e fatta propria dal Tribunale, del volume di affari praticato dal EO nell'arco di tempo cui l'imputazione si riferisce;
il risultato scaturitone, di Euro 221.121,00 (dunque ben superiore all'ammontare dei saldi attivi sottoposti a sequestro), discende da un accertamento di fatto che, per essere sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità. 4.4. È bensì vero che, trattandosi di sequestro facoltativo ("Il giudice può altresì disporre..."), la scelta di darvi corso è discrezionale e deve essere a sua volta motivata. Ma l'ordinanza impugnata non può dirsi carente da tale punto di vista, atteso che nel secondo paragrafo di pag. 5 è dato leggere quanto segue:
"Pertanto, la sussistenza del fumus dei reati contestati, nonché la circostanza che il mantenimento dei beni sequestrati (prodotti contraffatti, denaro, capannone industriale e sito internet) potrebbe comportare la reiterazione di nuove condotte criminose, aggravando e protraendo le conseguenze del reato, impongono la conferma del provvedimento impugnato": il che vale a soddisfare l'obbligo di motivazione sul punto.
4.5. Da quanto fin qui argomentato discende che devono ritenersi assorbite e travolte, siccome estranee al decisum, tutte le censure sviluppate dal ricorrente aventi il loro referente normativo nelle disposizioni che disciplinano la confisca per equivalente: ivi compresa la denuncia di illegittima applicazione in via retroattiva dell'art. 474 bis c.p., sulla quale la motivazione del provvedimento impugnato si è inutilmente soffermata.
5. L'ottavo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto inosservante del requisito di specificità dell'impugnazione. La doglianza con esso elevata, invero, riguarda l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle investigazioni difensive depositate dalla difesa del EO ai sensi dell'art. 391 octies c.p.p.; ma alla deduzione non si accompagna la necessaria indicazione delle risultanze di cui è lamentata l'omessa disamina, ne' delle ragioni per cui la loro valutazione - congiuntamente agli esiti dell'attività investigativa compiuta dalla p.g. e dal pubblico ministero - avrebbe dovuto assertivamente condurre a una diversa decisione del Tribunale.
6. Non merita, infine, accoglimento il nono motivo. Dopo aver posto la premessa - giuridicamente esatta, ma di neutra valenza ai fini argomentativi -circa la qualità di pubblico ufficiale rivestita dall'ausiliario della polizia giudiziaria, il ricorrente sostiene che nel presente procedimento il relativo incarico è stato conferito a soggetto che, per la sua posizione di responsabile dell'ufficio concorrenza e protezione del marchio "Folletto-Vorwerk", doveva ritenersi incompatibile ai sensi degli artt. 144 e 145 c.p.p.. Di tale eccezione, sollevata in sede di riesame, lamenta che il Tribunale non si sia in alcun modo occupato.
6.1. L'assunto posto a base della censura è manifestamente infondato. Gli artt. 144 e 145 c.p.p., definiscono i casi in cui la presenza di cause di incapacità o di incompatibilità dell'interprete rendono possibile la sua astensione o ricusazione;
essi non hanno, perciò, alcuna attinenza allo status dell'ausiliario di polizia giudiziaria, per il quale invece la legge non prevede alcuna ipotesi di incapacità o di incompatibilità: cosi come, del resto, nessuna norma prevede analoghe cause di astensione o ricusazione per il consulente tecnico del pubblico ministero.
6.2. Tanto premesso, l'omessa motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di cui sopra non può costituire causa di annullamento dell'ordinanza; ciò in base al principio, da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui il giudice, pur essendo tenuto in linea di principio a dar conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto dei motivi d'impugnazione, non è tuttavia obbligato a motivare in ordine al rigetto di istanze improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 5^, n. 18732 del 31/01/2012, Riccitelli, Rv. 252522; Sez. 5^, n. 4415 del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114; Sez. 5^, n. 7728 del 17/05/1993, Maiorano, Rv. 194868).
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2014