Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 2
In materia edilizia, anche a seguito delle nuove disposizioni contenute del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e nella legge 21 dicembre 2001 n.443. gli interventi assoggettabili al regime della denuncia di inizio attività che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
In materia edilizia legittimamente il giudice, nel concedere con la sentenza di condanna la sospensione condizionale della pena può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell'opera abusiva disposta con la stessa condanna ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47
Commentari • 2
- 1. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
Leggi di più… - 2. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 18304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18304 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Umberto PAPADIA Presidente
dott. Nicola QUITADAMO Componente
dott. Alfredo TERESI "
dott. Alfredo M. LOMBARDI "
dott. Aldo FIALE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DO UA, n. a Squinzano il 27.05.1953;
avverso la sentenza 15.04.2002 della Corte di Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Loreto D'Ambrosio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15.4.2002 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza 8.5.2001 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la penale responsabilità di DO UA in ordine ai reati di cui:
-- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della concessione edilizia e dell'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo, una recinzione in muratura per un'altezza di mt. 2,75, ad una distanza inferiore a 300 mt. dal mare - acc. in Casalabate, il 13.2.1998) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto e lire 20 milioni di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla demolizione medesima.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il DO, il quale ha eccepito:
-- la insussistenza del reato, in quanto la recinzione eseguita non sarebbe assoggettata al regime della concessione edilizia ma realizzabile previa riera denuncia di inizio dell'attività;
-- violazione di legge quanto alla disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione effettiva della demolizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
1. Quanto alla prima doglianza, deve rilevarsi che l'art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996, n. 662 (modificato dall'art. 10 del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito nella legge 28.2.1997, n. 30 e dall'art. 11 del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito nella legge 23.5.1997, n. 135) - che ha sostituito l'art. 4 del D.L. 5.10.1993, n. 398, convertito nella legge 4.12.1993, n. 493 - ha previsto, per alcuni interventi specifici, la facoltà di eseguirli previa mera denuncia di inizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 24.12.1993, n. 537. Tra tali interventi la norma ricomprende "recinzioni, muri di cinta e cancellate".
Affinché - però - possa utilizzarsi il procedimento della denuncia di inizio dell'attività, gli immobili interessati non devono essere vincolati o ricompresi in zona vincolata a fini di tutela paesaggistica, ambientale, storico - archeologica, storico - artistica, storico - architettonica e storico - testimoniale.
1.1 L'art. 1, 6 comma, della legge 21.12.2001, n. 443 ha ribadito la possibilità d utilizzazione della procedura di denuncia di inizio dell'attività per gli interventi edilizi minori già previsti dall'art. 4, 7 compia, del D.L. n. 398/1993 (convertito nella legge n. 493/1993), come sostituito dall'art. 2, 60 comma, della legge n.662/1996.
Tra tali interventi sono ricompresi, come si e detto, le recinzioni ed i muri di cinta.
Il 7 comma dello stesso art. 1, dispone - però - che la realizzazione di inter venti siffatti qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico - artistica o paesaggistico - ambientale, "è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al D.Lgs. 29.10.1999, n. 490".
1.2 Con il D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e stato emanato il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che, nella prima parte, riunisce e coordina le norme sul permesso di costruire e sulla denuncia di inizio dell'attività in materia edilizia;
Tale T.U. e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.10.2001, con entrata in vigore fissata (art. 138) a decorrere dal 1 gennaio 2002, ma detto termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 bis della legge 31.12.2001, n. 463, che ha convertito il D.L. n. 411/2001 (recante proroghe e differimenti di termini). Successivamente sono intervenuti il D.L. 20.6.2002, n. 122 e la relativa legge di conversione 1.8.2002, n. 185 che hanno ulteriormente spostato il termine in questione dapprima al 1 gennaio 2003 e poi al 30 giugno 2003.
Il primo rinvio (quello al 30 giugno 2002) non è stato introdotto dal D.L. 411/2001, bensì dalla legge di conversione n. 463/2001 e pertanto la relativa disposizione è entrata in vigore - ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988 - soltanto il 10 gennaio 2001, quando però il T.U. era ormai vigente da nove giorni. La pur breve vigenza del T.U. n. 380/2001, dall'1 al 9 gennaio 2002, assume sicuramente rilievo, pertanto, ai fini del principio di successione di leggi penali nel tempo stabilito dall'art. 2 cod. pen. Il T.U. disciplina gli interventi edilizi realizzabili mediante denuncia di inizio dell'attività individuandoli in via residuale rispetto alle categorie espressamente sottoposte a permesso di costruire. Ciò ha reso inutile l'elencazione degli interventi edilizi minori già contenuto nell'art. 4 del D.L. n. 398/1993 come modificato dal ricordato art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996. Qualora un qualsiasi intervento da realizzarsi mediante denuncia di inizio dell'attività riguardi immobili sottoposti a tutela storico - artistica o paesaggistico - ambientale, l'effettuazione dello stesso - ai sensi dell'art. 22, 3 comma, dello stesso T.U. (il riferimento è alla formulazione originaria di tale articolo, le cui modificazioni ad opera del D.Lgs. 27.12.2002, n. 301 non sono valutabili agli effetti della individuazione della normativa più favorevole, poiché destinate ad entrare in vigore dal 30 giugno 2003) - è condizionata al preventivo rilascio dell'atto abilitativo richiesto dagli ordinamenti in base ai quali è imposto il vincolo e l'eventuale denuncia di inizio dell'attività rimane priva di effetti fino a che un atto abilitativo siffatto non sia stato emesso.
1.3 Alla stregua delle disposizioni normative vigenti e tenuto conto delle previsioni del T.U. n. 380/2001, la realizzazione di "recinzioni, muri di cinta e cancellate" può essere effettuata:
-- contestualmente alla costruzione di un edificio: ed in tal caso dovrà essere autorizzata con lo stesso provvedimento abilitativo che riguarda l'edificio medesimo;
-- al servizio di un edificio preesistente: ed in tal caso potrebbe essere considerata alla stregua del regime delle opere pertinenziali (vedi C. Stato, Sez. 5, 9.10.2000, n. 5370);
-- indipendentemente dall'esistenza e dalla costruzione di un fabbricato (con interventi assai variegati quanto alle caratteristiche costruttive ed ai materiali usati): ed in tal caso potrà farsi ricorso anche alla denuncia di inizio dell'attività, ma la disciplina da applicare dovrà essere individuata caso per caso.
1.4 Nella fattispecie in esame:
-- risulta effettuata, in zona assoggettata a tutela paesaggistico - ambientale, la recinzione perimetrale di un fondo (in tufo ed alta mt. 2,75) indipendentemente dall'esistenza e dalla costruzione di un fabbricato;
-- per essa non è stata richiesta né ottenuta l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 (ora art. 151 del T.U. n. 490/1999), sicché sussiste, ad evidenza (e, del resto, non è contestato dal ricorrente) il reato di cui all'art. 1 sexies legge n. 431/1985 (ora art. 163 del T.U. n. 490/1999);
-- non è stata richiesta concessione edilizia né è stata esperita la procedura di denuncia di inizio dell'attività;
-- la procedura di denuncia di inizio dell'attività non era esperibile, ai sensi dell'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996 e, quando pure fosse stata esperita, sarebbe stata inefficace ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 443/2001;
-- disposizioni più favorevoli non si rinvengono nel T.U. n. 380/2001.
La recinzione medesima, pertanto, realizzata con opere edilizie permanenti e comportante trasformazione rilevante del territorio, era assoggettata a provvedimento concessorio, la cui mancanza integra il reato di cui all'art. 20, lett. C), legge n. 47/1985. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le sezioni Unite di questa Corte suprema - con la sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo, alle cui diffuse argomentazioni, condivise da questo Collegio, si rinvia - hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva.
Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, la visione di un giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165 cod. pen.
3. La inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sicché non può tenersi conto della prescrizione dei reati venuta a scadere dopo la presentazione del ricorso medesimo (vedi Cass., sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 APRILE 2003.