Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2005, n. 26149
CASS
Sentenza 9 giugno 2005

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Il potere dovere del giudice penale di eseguire la demolizione del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna ex art. 7 Legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, opera anche nel caso in cui i beni siano stati acquisiti al patrimonio comunale, atteso che l'eventuale contrasto con il potere amministrativo si realizza soltanto al momento in cui il consiglio comunale abbia manifestato la volontà di non procedere alla demolizione per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2005, n. 26149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26149
    Data del deposito : 9 giugno 2005

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