Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 1
È legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusivamente costruita ed al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto costituisce applicazione dell'articolo 165 cod. pen., il quale prevede la subordinazione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
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- 1. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
Leggi di più… - 2. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 17/12/1999
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere N. 4086
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 28026/1999
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
PA IA, nata il [...] a [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 8 aprile 1999 n. 2786, con la quale - in parziale riforma della sentenza del Pretore di Nola-Ottaviano 16 settembre 1998 n. 98, che l'aveva dichiarata colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 20 lett. c) L. 28 febbraio 1985 n.47;
b) del reato p. e p. dagli artt. 2, 13, 4 e 14 L. 5 novembre 1971 n.1086;
d) del reato p. e p. dall'art. 1 sexies L. 1985 n. 431;
accertati in S. Giuseppe V.no dal 25 luglio al 16 settembre 1997, f) del reato p. e p. dall'art. 349 c.p. accertato in S. Giuseppe V.no dal 19 agosto al 16 settembre 1997, e condannata, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'art. 349 c.p. e la continuazione, alla pena, sospesa a condizione della demolizione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, di mesi dieci di reclusione e L. 1 milione di multa - si riduceva la pena inflitta a mesi sette di reclusione e L. 800.000 di multa con revoca della condizione apposta alla sospensione condizionale della pena. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S, F, MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza 8 aprile 1999 n. 2786 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Nola-Ottaviano 16 settembre 1998 n. 98, dichiarava AR GA colpevole dei reati ascritti ai capi a), b), d) ed f) dell'imputazione, per aver abusivamente costruito in zona vincolata un edificio in c.a. a pianterreno sulla superficie di mq.175, e la condannava alla pena, sospesa, di mesi sette di reclusione e L. 800.000 di multa, con revoca della condizione della demolizione dell'opera abusiva e del ripristino dello stato dei luoghi apposta alla sospensione condizionale della pena.
Avverso detta sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza ed erronea applicazione della L. 28 febbraio 1985 n.47 (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché la sentenza impugnata avrebbe dovuto tenere in considerazione la non operatività dei vincoli, della norma antisismica, non essendo il comune di S. Giuseppe Vesuviano inserito nell'elenco speciale dei territori cui si applica la normativa antisismica, della modestissima entità del manufatto, delle condizioni familiari nonché dell'insussistenza dell'alterazione delle bellezze naturali, non essendovi degrado urbanistico;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.) perché la situazione processuale valutata appare priva di apposita motivazione con la conseguente inosservanza ed erronea applicazione della normativa sancita dalla L. 1985 n. 47, ma anche del vizio di motivazione;
3. violazione degli artt. 132 e 62 bis c.p. e mancanza ed illogicità della motivazione, perché la situazione oggettiva, che vede la zona sfornita di qualsiasi strumento urbanistico, costituisce un presupposto innegabile per concedere le attenuanti generiche nella massima portata. L'impugnazione è inammissibile. Infatti, il primo motivo appare manifestamente infondato perché la normativa sulle costruzioni in conglomerato cementizio e quella relativa alle costruzioni in zone antisismiche pur potendo concorrere, tuttavia non coincidono avendo oggettività giuridica diversa.
Ne discende che, essendo stata la ricorrente condannata solo per violazione delle prime, a nulla rileva la circostanza che il territorio del comune di S. Giuseppe Vesuviano non sia inserito nell'elenco speciale di quelli siti in zona sismica. La Corte d'appello per ridurre la pena inflitta dal primo Giudice ha espressamente fatto capo ai parametri previsti dall'art. 133 c.p., con particolare riferimento al fatto che la GA era incensurata. Non poteva, invece, considerare la modesta entità della costruzione, perché questa è costituita da un edificio che, per quanto limitato al pianterreno, tuttavia insiste su una superficie di mq.175 e non può quindi essere definito modesto.
Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda la presunta assenza di danno ambientale, perché, come ha bene osservato il Pretore, la contravvenzione prevista dall'art. 1 sexies L. 1985 n. 431 è reato di pericolo in quanto rivolto ad assicurare in via preventiva la salvaguardia del territorio, sicché per la commissione di esso non si richiede una lesione effettiva dell'ambiente - che nella specie sembra essersi, comunque, verificata, avuto riguardo alla vasta superficie occupata e al conseguente intervento, peraltro frustrato dalla pervicacia dell'imputata, del Corpo Forestale dello Stato - bastando la semplice messa a rischio dell'integrità paesaggistico- ambientale dei luoghi protetti.
Pertanto anche il vizio di motivazione eccepito col secondo motivo d'impugnazione si rivela palesemente privo di consistenza. Infine, per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso, la Corte d'appello ha ben ritenuto di confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti della duplice violazione dei sigilli, laddove l'intensità del dolo attestata dalla reiterata commissione del reato ne avrebbe giustificato il diniego. Di conseguenza la lamentela della GA risulta radicalmente ingiustificata.
Peraltro l'imputata ha beneficiato della revoca in appello della condizione apposta alla sospensione condizionale della pena dal giudice di primo grado.
In realtà, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di questa Corte, la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusivamente costruita e al ripristino dello stato dei luoghi è del tutto legittima perché costituisce applicazione dell'art. 165 c.p., il quale prevede la subordinazione del beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (Cass., Sez. V, 30 settembre 1998 n. 10309, ric. Licata;
Sez. III, 11 gennaio 1997 n. 141, ric. Vitantonio;
Sez. I, 2 agosto 1996 n. 7660, ric. Spina e altro). Non è condivisibile l'obiezione per cui l'eliminazione di tali conseguenze è già insita nell'ordine di demolizione e di remissione in pristino, poiché il collegamento operato dal cit. art. 165 c.p. consegue il duplice effetto di dare effettività a tale ordine e di incentivarne l'adempimento nonché di imprimere alla pena una connotazione funzionale, volta, cioè, al ripristino dell'ordinamento giuridico violato, e non meramente afflittiva.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2000