Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 2
Ai sensi dell'articolo 7 lett. f) della legge n. 205 del 2000, che ha modificato l'articolo 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, le controversie tra il concessionario di un pubblico servizio ed il singolo utente rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la regolamentazione impressa al servizio dalla P.A. ed i limiti da essa derivanti al comportamento degli utenti, non derivandone un'alterazione della natura privatistica del rapporto tra questi e il concessionario (nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione dell'AGO a conoscere della domanda proposta dal concessionario di una discarica nei confronti di un utente, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per lo smaltimento di fanghi stabilizzati, ivi necessariamente conferiti in forza di una disposizione della Regione).
Ai sensi dell'articolo 7 lett. f) della legge n. 205 del 2000, che ha modificato l'articolo 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, le controversie tra il concessionario di un pubblico servizio ed il singolo utente rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la regolamentazione impressa al servizio dalla P.A. ed i limiti da essa derivanti al comportamento degli utenti, non derivandone un'alterazione della natura privatistica del rapporto tra questi e il concessionario (nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione dell'AGO a conoscere della domanda proposta dal concessionario di una discarica nei confronti di un utente, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per lo smaltimento di fanghi stabilizzati, ivi necessariamente conferiti in forza di una disposizione della Regione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/01/2001, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Andrea VELA - Primo Presidente -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente e relatore-
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI POPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO SANINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AL CE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 33, presso lo studio dell'avvocato IA PACE NAPOLEONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DI BIASE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
AL IA PIA;
- intimata -
avverso la sentenza del Commissariato regionale usi civici di L'AQUILA, depositata il 26/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
La Corte di cassazione, a sezioni unite,
- considerato che con sentenza 26 febbraio 1999 il commissario Regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo - accogliendo le deduzioni di MA CO in ordine al difetto di giurisdizione del Commissario, per essere intervenuta, in ordine ai beni oggetto di causa, una conciliazione formalizzata sia davanti al Commissario che davanti al Ministero dell'Agricoltura e Foreste - ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sia in ordine alla questione principale dell'accertamento della natura dei suoli oggetto del giudizio, sia con riguardo alle domande riconvenzionali proposte da MA CO nei confronti del Comune di Popoli e del Commissariato stesso;
- considerato che avverso detta sentenza il Comune di Popoli ha proposto ricorso per cassazione "per violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", per avere il Commissario, con la sentenza impugnata, negato la propria giurisdizione per il fatto che si era dedotta la nullità, inefficacia o disapplicabilità degli atti di una precedente procedura conciliativa;
- considerato che il reclamo alla sezione speciale della Corte d'Appello di Roma (art. 32 della l. 16 giugno 1927 n. 1766 e 3 della l. 10 luglio 1930 n. 1078) costituisce il solo mezzo d'impugnazione di regola esperibile contro le decisioni del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, ovvero alla rivendicazione di terre, mentre il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., costituisce rimedio utilizzabile contro le statuizioni del commissario in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame (Cass., sez. un., 1 marzo 1995 n. 2318; Cass., sez. un., 29 novembre 1994 n. 10198);
- considerato che, pertanto, spetta alla sezione speciale della Corte d'Appello di Roma, in sede di reclamo, decidere sulla declaratoria di difetto di giurisdizione adottata dal Commissario per essere intervenuta una conciliazione in ordine alla domanda di demanialità dei beni trattandosi di controversia rientrante fra quelle di cui all'art. 32 della legge n. 1766 del 1927;
- considerato che, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate come in dispositivo;
P. Q. M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate in 330.000=, oltre a L 3.000.000, a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 17 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2001