Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 1
In relazione a controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di stati esteri o enti internazionali ad essi equiparati, sussiste la giurisdizione del giudice italiano non solo nell'ipotesi in cui oggetto del rapporto di lavoro controverso sia l'esecuzione di un'attività meramente ausiliaria delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche nel caso in cui, pur avendo il rapporto ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni istituzionali, la decisione richiesta al giudice italiano attenga soltanto ad aspetti patrimoniali del rapporto e non sia perciò idonea ad incidere sull'autonomia istituzionale del convenuto. (Nella specie è stata affermata la giurisdizione del giudice italiano in relazione a controversia instaurata da un dipendente dell'ambasciata dell'Arabia Saudita per il riconoscimento di differenze retributive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidenze F.F.-
Dott. Antonio IAINNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMBASCIATA DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA, in persona, dell'Ambasciatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO BACHELET 12, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO DALLA VEDOVA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AL BAYATY KHALIL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FINTE 10, presso lo studio dell'avvocato ORFEO CELATA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 113920/96 del Pretore di ROMA;
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udite l'Avvocato Orfeo CELATA, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
difetto di giurisdizione del giudice;
italiano.
Svolgimento del processo
Al AT HA conveniva davanti al Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, l'Ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita, alle cui dipendenze aveva lavorato dal 1^ ottobre 1970 al 24 ottobre 1995, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di lire 164.582.774, cui sosteneva avere diritto, a vario titolo, in relazione al precorso rapporto di lavoro.
L'Ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano e successivamente proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, con due motivi, al quale resiste con controricorso Al AT HA.
L'Ambasciata ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce che la cognizione della controversia deve ritenersi sottratta alla giurisdizione del giudice italiano in considerazioni delle mansioni svolte dall'attore. La tesi è infondata.
È sufficiente, in proposito, osservare che secondo la più recente giurisprudenza di questa S.C. con riguardo ai rapporti di lavori di personale di stati alle dipendenze di stati stranieri e di enti internazionali ad essi equiparati, la giurisdizione del giudice italiano adito dal personale predetto, sussiste non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavori aventi ad oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse da dipendenti con compiti strettamente inerenti alle funzioni predette, ove la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali del rapporto di lavoro, sia inidonea ad incidere o ad interferire nelle stesse funzioni (sent. 24 settembre 1993 n. 9675; in senso conforme cfr. sent. 20 ottobre 1995 n. 10392). Nella specie Al AT HA ha chiesto esclusivamente il pagamento delle differenze retributive cui sosteneva avere diritto. Con il secondo motivo l'Ambasciata ricorrente deduce che in base al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti qualsiasi controversia inerente al contratto in questione avrebbe dovuto essere decisa dal Tribunale Generale del Servizio Civile del Regno d'Arabia. Anche tale motivo è infondato, in quanto la attuale controversia ha ad oggetto non l'applicazione del contratto individuale di lavoro al quale fa riferimento l'Ambasciata ricorrente, ma l'applicazione del contratto collettivo relativo alla "Disciplina del rapporto di lavoro del dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali ed Organismi internazionali", invocato dall'attore. In definitiva, va affermata la giurisdizione del giudice italiano e l'Ambasciata ricorrente va condannata al pagamento delle spese della presente fase del processo, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida nella complessiva somma di lire 5.020.000 di cui lire 5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999