Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, per quanto il giudizio debba essere espresso relativamente a ciascun semestre, tuttavia la valutazione sui semestri immediatamente precedenti o immediatamente successivi a quelli interessati da infrazioni disciplinari, specie quando si tratta di infrazioni di una certa gravità, può essere negativa anche in assenza di illeciti disciplinari, dovendosi, in tal caso, considerare la condotta in contrasto con quell'atteggiamento di responsabilità che è lecito attendersi da detenuti che, per godere del beneficio, devono dar prova di partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei loro confronti, ai fini del loro più efficace reinserimento sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/1998, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 12.03.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.1513
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.36031/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) VI TO n. il 05.02.1949
avverso ordinanza del 13.05.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di FIRENZE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO IADECOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre VI TO avverso l'ordinanza del 13.5.1997 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con cui è stata parzialmente rigettata istanza di liberazione anticipata, da lui presentata relativamente al periodo dal 2.11.1992 al 2.5.1996, accogliendola limitatamente ai tre semestri dal 2.11.1993 al 2.5.1995. Il tribunale ha motivato il rigetto osservando che la condotta del detenuto nei quattro sequestri suindicati non poteva considerarsi dimostrativa di una seria volontà di partecipazione all'opera di rieducazione posta in essere nei suoi confronti, in quanto lo stesso si era reso responsabile di diverse infrazioni disciplinari e penali in data 23.3.1993, 25.5.1993 e 10.5.1996, in occasione delle quali era stato trovato in possesso di siringhe e di sostanze stupefacenti. Denuncia il ricorrente violazione dell'art. 54 dell'Ordinamento penitenziario, osservando che il tribunale aveva errato nel negare la liberazione anticipata per il semestre 2.5.1995/2.11.1995, durante il quale non erano stati registrati a suo carico rilievi di sorta, e che, in ogni caso, il di lui comportamento avrebbe dovuto essere valutato separatamente per ciascun semestre.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è destituito di fondamento.
Invero, pur essendo vero che il giudizio sulla concedibilità della liberazione anticipata deve essere espresso relativamente a ciascun semestre, tuttavia, come più volte enunciato da questa Corte, il giudizio sui semestri immediatamente precedenti o immediatamente successivi a quelli interessati da infrazioni disciplinari, specie quando, come nel caso in esame, si tratta di infrazioni di una certa gravità, può essere negativo, anche in assenza di illeciti disciplinari, dovendosi, in tali casi, considerare la condotta in contrasto con quell'atteggiamento di responsabilità che è lecito attendersi dai detenuti che, per godere del beneficio previsto dall'art.54 Ord.Pen., devono invece dar prova di partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei loro confronti, ai fini del loro più efficace reinserimento sociale (v., fra le tante, Cass. Sez.I, 3.6.1995 n. 916, ric. Annunziato). Nella specie, l'assenza di infrazioni disciplinari riguardava soltanto il sesto e il settimo semestre e la negativa condotta, reiterata in periodo successivo, ben poteva essere considerata come avente riflessi sulla valutazione della condotta mantenuta nei due semestri precedenti.
A ciò si aggiunga che, comunque, ai fini della concessione del suddetto beneficio, non è sufficiente la semplice buona condotta, essendo necessaria invece una vera e propria partecipazione attiva del soggetto all'opera di rieducazione e dovendosi riconoscere valore decisivo al risultati del trattamento individuale. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1998