Sentenza 5 luglio 2016
Massime • 1
L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento.
Commentario • 1
- 1. Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2016, n. 38310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38310 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2016 |
Testo completo
38 3 1 0/ 1 6 10 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 05/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2065/2016 STEFANO PALLA Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.17742/2016 ROSA PEZZULLO ANTONIO SETTEMBRE Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI RI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/02/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/02/2016, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 06/05/2015 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato AS NR per il reato di cui all'art. 3 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, per non aver ottemperato, nel termine fissato, all'ordine con il quale il Tribunale di Palermo gli aveva imposto, con decreto in data 11/07/2008 di versare entro un mese dall'inizio dell'esecuzione della misura di prevenzione, avvenuta il 20/06/2011, la somma di euro 200 a titolo di cauzione per l'adempimento delle prescrizioni imposte con il predetto decreto.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione AS NR, attraverso il difensore avv. G. Santoro, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, - comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione della - legge penale e vizi di motivazione, in relazione al preteso onere, gravante sull'imputato, di documentare l'impossibilità di adempiere all'obbligazione sanzionata. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato non ha adempiuto, attraverso la certificazione ISEE attestante la mancanza di redditi nel 2010, all'onere di fornire adeguata prova dell'esimente invocata, in quanto, a fronte dell'allegazione difensiva comprovante una situazione i situazione di assoluta indigenza, gravava sul giudice di merito accertare la reale condizione economica dell'imputato. La produzione della certificazione ISEE rispondeva alla necessità di dimostrare che nel 2010 - ultimo anno di imposta precedente il luglio 2011 l'imputato e i familiari conviventi non avevano percepito alcun - reddito e godevano delle esenzioni previste per i soggetti indigenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. In premessa mette conto osservare che, come già rilevato da questa Corte, «il reato di omesso versamento della cauzione (entro il termine stabilito dal giudice della prevenzione) risulta attualmente previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 4 in termini del tutto corrispondenti alla previgente 2 disposizione incriminatrice (L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4)» (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014 dep. 01/08/2014, Paraninfo). Con riferimento a quest'ultima disposizione (ma con argomentazione tuttora valida), la Corte costituzionale ha osservato che «dalla disciplina dei criteri di imputazione soggettiva del reato contenuta nell'art. 42 cod. pen. discende che anche il reato contravvenzionale in questione presuppone quantomeno la colpa>>, sicché la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da mancanza di disponibilità economiche evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta non una forma di responsabilità oggettiva ma l'esenzione da responsabilità» (Corte cost., sent. n. 218 del 1998). Muovendo dalle indicazioni offerte dal Giudice delle leggi, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, per un verso, che l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3 bis cit., al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto già compiuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare (Sez. 1, n. 13521 del 03/03/2010 - dep. 12/04/2010, Corso, Rv. 246830) e, per altro verso, che, con riferimento al reato in esame, rientra nella cognizione del giudice l'accertamento dell'impossibilità economica di adempiere al versamento della cauzione, mentre grava sull'imputato l'onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento, non potendo egli difendersi con la sola affermazione del proprio stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008 - dep. 16/10/2008, Iaffaldano, Rv. 242325); in altri termini, incombe sul giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, quando quest'ultimo ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza. (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014 - dep. 01/08/2014, Paraninfo, Rv. 260843). Conclusione, questa, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013 dep. 10/05/2013, Weng e altro, Rv. 255916; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014 - dep. 24/07/2014, Stanciu, Rv. 261657). 3 3. Ciò premesso, deve rilevarsi che, a fronte della produzione da parte dell'imputato della certificazione ISEE relativa alla produzione di redditi dell'anno 2010, la Corte di appello ha rilevato che detta produzione non è pertinente in quanto a AS si contesta il mancato versamento della cauzione entro il termine di trenta giorni dal 20/06/2011, sicché l'imputato non ha provato che nel periodo interessato (dal 20 giugno al 20 luglio 2011) non aveva alcuna capacità reddituale o proveniente da altri ricavi per estinguere l'obbligazione di versamento della cauzione. Al riguardo, non in linea con principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità risultano i riferimenti della sentenza impugnata alla mancanza di prove da parte dell'imputato circa l'impossibilità di adempiere all'obbligazione: infatti, come si è visto, sull'imputato grava solo un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento, a fronte del quale è compito del giudice accertare l'impossibilità economica di adempiere al versamento della cauzione. Resta, dunque, da verificare se, nel caso di specie, l'imputato abbia compiutamente adempiuto all'onere di allegazione in parola. La Corte distrettuale ha escluso detto adempimento, rilevando che la certificazione ISEE prodotta dall'imputato si riferiva al 2010, mentre il periodo di tempo nell'arco del quale la cauzione doveva essere versata andava dal 20 giugno al 20 luglio del 2011. Reputa il Collegio che il rilievo sia idoneo a dar conto del mancato adempimento dell'onere di allegazione da parte dell'imputato, tanto più che nessuna deduzione è stata dallo stesso articolata in ordine ad eventuali ragioni ostative alla produzione di analoga certificazione riferita all'anno 2011. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/07/2016. Il Presidente Il Consigliere esten: Ampelo Caput toma POSITATA IN CANCELLERIA 1 SET 2016 LUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise