Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2016, n. 38310
CASS
Sentenza 5 luglio 2016

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Massime1

L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento.

Commentario1

  • 1Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2016, n. 38310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38310
Data del deposito : 5 luglio 2016

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