Sentenza 10 novembre 2023
Massime • 2
In tema di reati tributari, ha natura di confisca diretta quella disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte.
In tema di impugnazioni cautelari reali, è legittima la declaratoria, da parte del tribunale del riesame, di inammissibilità dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari reiettiva dell'istanza di dissequestro con cui sia dedotta la mancanza di motivazione sul "periculum in mora" nel caso in cui non sia stata previamente proposta la relativa eccezione al giudice di "prime cure", posto che la carenza motivazionale rende il provvedimento genetico viziato da nullità relativa, che, ove non tempestivamente dedotta con l'istanza di dissequestro, non può essere eccepita, per la prima volta, con l'appello reale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2023, n. 50320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50320 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore presente, Avv. GIAMPIERO MAFFI, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50320 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 10/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Tribunale del riesame di Vicenza emessa in data 6 giugno 2023 veniva rigettato l'appello cautelare reale proposto nell'interesse della RE.NO.MA SRL, di cui è legale rappresentante GH IO, terzo interes- sato, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Vicenza il 27 aprile 2023, sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-bis, D.Igs. n. 74 del 2000, quale profitto del reato di cui all'art. 2, D.Igs. n. 74 del 2000, contestato a tale CA OB quale amministratore, all'epoca dei fatti, della società RE.NO.MA S.r.l., oggetto del capo y) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, procuratore speciale, dedu- cendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo ed il secondo motivo, da illustrarsi congiunta- mente tenuto conto dell'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesa, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di manifesta illogicità della moti- vazione laddove la decisione riconduce le somme sequestrate sui conti correnti della società al profitto del reato tributario, nonché per aver i giudici qualificato il profitto dei reati tributari quale mancato decremento patrimoniale, giustificando inoltre il vincolo reale concretamente eseguito nei confronti di somme accreditate sui conti sociali a seguito di attività lecite dalla stessa compiute. In sintesi, la difesa del ricorrente rileva che le allegazioni documentali pro- dotte in sede di appello cautelare dimostravano in maniera evidente che al mo- mento del mutamento della proprietà della società, dal CA alla nuova ammini- stratrice TI, avvenuto il 10 luglio 2020, la società vantava saldi attivi per centinaia di euro, divenuti di migliaia di euro al momento del sequestro eseguito il 28.06.2021. Tali somme derivavano da accrediti a favore della società maturati a seguito di attività lecite poste in essere dalla medesima. Ad avviso della difesa, pertanto, tali somme non costituirebbero profitto del reato tributario, anzitutto, in ragione di un prevalente orientamento giurisprudenziale, di cui sarebbe espres- sione la sentenza n. 4976 del 21.10.2021 di questa Sezione, con la conseguenza che il profitto dei reati commessi dall'amministratore non sarebbe rimasto nella disponibilità della società, che aveva mutato non solo l'amministratore ma anche la proprietà in favore della sig.ra TI. Né il PM avrebbe dato prova che le somme rinvenute sui conti correnti sociali dopo il mutamento della compagine 2 societaria costituissero il profitto dei reati posti in essere dal precedente ammini- stratore. In secondo luogo, poi, che tali somme non costituiscano profitto del reato tributario contestato, discenderebbe dalla tipologia di illeciti commessi dall'ammi- nistratore stesso, atteso che le somme avvinte dal vincolo reale non potrebbero dirsi riconducibili nemmeno al profitto di alcuni reati posti in essere dall'ammini- stratore CA, in ragione della difficile determinazione del prezzo del reato di cui ai capi c) e r), ossia emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2.2. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge per nullità assoluta del provvedimento genetico applicativo della misura cautelare reale del 7.06.2021, nonché del provvedimento impugnato per difetto di motiva- zione circa la sussistenza del periculum in mora. In sintesi, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per aver operato il- legittimamente il richiamo al decreto di sequestro preventivo con riferimento alla motivazione sul periculum in mora, nella specie mancantè, nonostante quanto af- fermato dalle note Sezioni Unite Ellade. Nella specie, nel provvedimento genetico tale motivazione risulta del tutto omessa, limitandosi ad affermare il Gip presso il Tribunale di Vicenza che la motivazione sul periculum non fosse necessaria trat- tandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, in violazione del richiamato orientamento giurisprudenziale. L'ordinanza, pertanto, deve rite- nersi affetta da nullità, anche in ragione del fatto che, nel caso di specie, la persona giuridica non aveva posto in essere, a seguito del mutamento di proprietà, alcuna manovra elusiva atta ad occultare beni mobili ed immobili in danno dell'Erario. In quanto nullità assoluta ed insanabile rilevabile ex officio, illegittima sa- rebbe la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello operata dal giudice collegiale della cautela, trattandosi di patologia processuale rilevabile in ogni stato e grado del processo anche in difetto di eccezione difensiva. 3. L'Avv. Giampiero Maffi ha depositato telematicamente in data 30.08.2023 istanza di trattazione orale del ricorso, accolta con provvedimento del Presidente titolare di questa sezione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato in presenza, è infondato. 2. Va premesso, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che in data 7.06.2021, il Gip presso il Tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo 3 finalizzato alla confisca ex art. 12 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000 della somma di euro 186.935,94 in via diretta a carico della società RE.NO.MA s.r.I., quale profitto del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a CA OB, il quale, all'epoca dei fatti, rivestiva la carica di amministratore della società. In particolare, secondo il capo y) dell'imputazione provvisoria, CA, in qualità di firmatario delle dichiarazioni fiscali presentate per la RE.NO.MA s.r.l. relativamente al periodo di imposta 2019, avrebbe indicato, nelle predette dichiarazioni annuali, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesi- stenti, così facendo derivare un'evasione d'imposta pari a complessivi 186.935,94 euro (nella specie 89.404,14 euro di IVA e 97.531,80 euro di IRES). In esecuzione del citato decreto di sequestro, in data 28.06.2021, la Guardia di Finanza di Vi- cenza procedeva al sequestro dei saldi attivi dei conti correnti riconducibili alla società RE.NO.MA s.r.I., oggi legalmente rappresentata dal sig. GH Clau- dio. 3. In data 17.11.2022, per il tramite del proprio legale, GH IO, quale legale rappresentante della RE.NO.MA s.r.I., presentava al Gip presso il Tri- bunale di Vicenza istanza di dissequestro, lamentando che le somme sottoposte a vincolo reale da parte della Guardia di Finanza sarebbero affluite sui conti correnti della società non in seguito agli illeciti contestati al CA, bensì in conseguenza dell'ordinaria e lecita attività di impresa svolta in seguito al cambio di proprietà e di amministrazione della stessa. In particolare, si rappresentava che, al momento del subentro di TI AR, amministratrice unica e proprietaria della società, avvenuto in data 1.7.2020, i saldi attivi sui conti correnti della società erano pari a 357 euro. In data 28.12.2021, subentrava quale nuovo proprietario ed ammini- stratore unico della società GH IO, con il quale si realizzava un netto miglioramento dei saldi attivi dei conti correnti sociali. Con ordinanza emessa in data 27.04.2023, il Gip presso il Tribunale di Vi- cenza rigettava l'istanza, evidenziando la natura fungibile del denaro in sequestro e sostenendo la riconducibilità delle predette somme al profitto del reato conte- stato, anche se confluite sui conti correnti della società dopo la commissione dell'il- lecito. 4. In data 6.05.2023, avverso tale provvedimento, veniva proposto atto di appello, con il quale si deducevano tre motivi di doglianza. Con il primo motivo, la difesa evidenziava l'assenza di qualsivoglia riconducibilità delle somme seque- strate sui conti correnti della società RE.NO.MA s.r.l. al profitto del reato di cui al 4 capo y) dell'imputazione provvisoria. Con il secondo motivo, si evidenziava l'illo- gicità risultante dal testo dell'ordinanza impugnata nella parte in cui qualifica da un lato, il profitto dei reati tributari quale mancato decremento patrimoniale e dall'altro giustifica il vincolo reale concretamente eseguito nei confronti di somme accreditate sui conti sociali a seguito di attività lecite compiute dalla stessa. Con il terzo motivo, si rilevava la nullità assoluta dell'ordinanza genetica applicativa della misura cautelare reale, nonché del provvedimento impugnato, per difetto di mo- tivazione circa la sussistenza del periculum in mora ai sensi degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. In data 6.06.2023, il Tribunale di Vicenza, con l'ordinanza oggetto di esame da parte di questa Corte, rigettava l'appello formulato dalla difesa di RE.NO.MA s.r.I., evidenziando il corretto operato del primo giudice, nonché l'inammissibilità della questione sollevata concernente il difetto di motivazione del periculum in mora, trattandosi di profilo sollevato ex novo nell'atto di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. 5. Tanto premesso, e passando all'esame dei motivi propositi, rileva il Col- legio che il primo e il secondo motivo sono complessivamente infondati, in quanto, anzitutto, non si confrontano con le motivazioni svolte dai giudici del riesame a confutazione delle identiche doglianze mosse in sede di appello cautelare, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica davanti a questa Corte, ma, in ogni caso, si appalesano non fondati in diritto. 5.1. In primo luogo, quanto alla presunta illegittimità del sequestro in ra- gione della tipologia degli illeciti per cui la misura cautelare è stata disposta, il Tribunale del riesame ha già chiarito che il provvedimento di cautela reale è stato disposto unicamente per il reato di cui all'art. 2, D. Igs. n. 74 del 2000, contestato all'indagato CA al capo y) della imputazione provvisoria, in quanto la somma di cui è stato disposto il sequestro corrisponde all'importo complessivo delle imposte evase, sia IRPEF che IVA, mediante la condotta consistita, secondo l'Accusa, nell'indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2019, attraverso l'impiego di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. A tal proposito, i giudici hanno chiarito che la misura non è stata di- sposta in relazione alle fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi c) e r), sicché, correttamente, le doglianze relative alle incertezze e alle difficoltà nella determinazione dell'ammontare del profitto o del prezzo del reato di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 200, sono state ritenute non afferenti al caso di specie (pag. 5 ordinanza Tribunale di Vicenza). 5.2. Quanto, poi, alla riconducibilità delle somme sequestrate al profitto del reato tributario di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, i giudici dell'appello cautelare hanno spiegato le ragioni per le quali corrette erano da considerarsi le argomen- tazioni del Gip presso il Tribunale di Vicenza (pagg. 6/7 ordinanza Tribunale). Risolutivo, al riguardo, è il richiamo all'autorevole insegnamento delle Se- zioni Unite penali di questa Corte che hanno chiarito come la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'au- tore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale mo- netario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è osta- tiva alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01). Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato, infine, ripreso dalla giuri- sprudenza successiva di questa Sezione, con riferimento proprio alla confisca tri- butaria ex art. 12 -bis, D.Igs. n. 74 del 2000, affermandosi il principio secondo cui in tema di reati tributari, la confisca, ex art. 12 -bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappre- sentante, ha natura di confisca diretta, in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (Fattispecie di sequestro finalizzato a confisca: Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, Rv. 283714 - 01). E' ben vero che, sul punto, come da atto l'ordinanza impugnata, si registra un contrasto giurisprudenziale, avendo infatti questa stessa Sezione, dopo il pre- detto arresto delle Sezioni Unite, affermato che in tema di reati tributari, le somme di denaro affluite sul conto corrente della gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla consumazione del delitto ad opera del suo amministratore non sono suscettibili di confisca diretta, in quanto, non derivando da reato, non ne costituiscono il profitto (in motivazione, la Corte ha precisato che tali somme, costituenti, in specie, l'ac- conto sul prezzo di cessione di un compendio di beni, non costituiscono profitto del reato di omesso versamento delle ritenute dovute, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, neanche sotto forma di risparmio di spesa e che, pertanto, non sono suscettibili di essere sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca di- retta, potendo essere, invece, sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente i beni nella disponibilità dell'amministratore di fatto della società: Sez. 3, n. 11086 del 04/02/2022, Rv. 283028 - 01). 6 I giudici del riesame, tuttavia, hanno ritenuto di dover seguire la giurispru- denza successiva, di cui è espressione la sentenza n. 42616/2022, che ha invece ritenuto che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite trovi applicazione anche con riferimento ai reati tributari ed in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa. In particolare, si ritiene che non sia necessario operare una differenziazione tra profitto costituito da accrescimento patrimoniale e profitto in- tegrato da risparmio di spesa, distinzione che non sarebbe stata recepita in alcuna disposizione normativa in tema di confisca, sì da ritenere che il Legislatore abbia inteso differenziare il regime giuridico applicabile alle due categorie. Si evidenzia, inoltre, come le Sezioni Unite hanno sottolineato che il denaro rappresenta non solo cosa essenzialmente fungibile, ma anche l'archetipo di bene corrispettivo di valore, essendo parametro unificante del valore di cose tra loro diverse. In ragione di quanto sopra, i giudici dell'appello cautelare hanno concluso affermando che anche nel profitto determinato da risparmio di spesa viene in ri- lievo il denaro quale archetipo di bene corrispettivo di valore, rilevando in quest'ipotesi il denaro quale somma non versata a causa della commissione del reato. A ritenere diversamente, soggiungono i giudici del riesame, dovrebbe rite- nersi che il profitto del reato, quando consiste in un risparmio di spesa, non sa- rebbe mai costituito da denaro, non essendovi mai una somma di denaro fisica- mente identificabile che entra nel patrimonio del beneficiario, e ciò comporterebbe la generale esclusione, per tutte le ipotesi di profitto integrato da risparmio di spesa, dell'ammissibilità della confisca diretta, dunque anche quando sul conto corrente bancario sia già presente il denaro al momento della commissione del reato. Infine, si aggiunge nell'ordinanza impugnata, richiamando quanto affermato dalla sentenza n. 42616/2022, che il Legislatore, con riferimento alla confisca tri- butaria di cui all'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, avrebbe inteso affermare che, quanto ai reati tributari, in relazione ai quali il profitto è generalmente determinato da risparmio di spesa, la confisca ordinaria è quella diretta, non potendo mai l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita essere considerato come terzo estraneo al reato, distinguendo l'art. 12 -bis citato tra persona non estranea al reato che può subire solo la confisca diretta, e reo che invece può essere potenziale desti- natario anche di una confisca per equivalente. Conclusivamente, pertanto, aderendo alla giurisprudenza da ultimo forma- tasi, i giudici di appello hanno ritenuto che, nel caso di specie, poiché il profitto del reato si è realizzato attraverso il mancato pagamento delle imposte dovute, traducendosi, così, in un risparmio fiscale e in un potenziale arricchimento futuro, a prescindere dal mutamento della persona fisica dell'amministratore, le rimesse 7 sui conti correnti della società devono ritenersi pur sempre riconducibili alla me- desima persona giuridica che ne è titolare e che, avendo tratto profitto dall'altrui condotta illecita, non può essere considerata soggetto terzo, estraneo al reato. Da qui la riconducibilità del denaro rivenuto dalla Guardia di Finanza sui conti correnti della società al profitto del reato tributario contestato al precedente amministra- tore della società, nonostante le somme siano confluite sui predetti conti succes- sivamente alla commissione dell'illecito e al mutamento della compagine societaria in termini di proprietà e di organo amministrativo (pag. 7 ordinanza Tribunale di Vicenza). 6. A fronte di tale apparato argomentativo, ritiene il Collegio di dover con- fermare la correttezza della prospettazione accusatoria avallata dal giudice colle- giale della cautela. Sul punto, va premesso che la confisca diretta, forma speciale della misura di sicurezza di cui all'art. 240 c.p., ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato, e presuppone ineludibilmente la loro individuazione. Il prezzo, in parti- colare, consiste "nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito". In relazione ai reati tributari, il prezzo può essere individuato in ipotesi limitate come, ad esempio, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
al contrario, risulta più significativo il concetto di profitto del reato, definito dalla giurisprudenza quale "vantaggio economico ri- cavato in via immediata e diretta dal reato" (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Rv. 258636), ossia un quid di diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente (c.d. vincolo di pertinenzialità al reato), ma anche come "un beneficio aggiuntivo di tipo patrimoniale". In tale contesto, un primo orientamento riteneva di dover escludere la pos- sibilità di individuare un profitto confiscabile in relazione ai reati tributari, argo- mentando come dall'evasione d'imposta non venisse generata una nuova ric- chezza ("vantaggio economico aggiuntivo") immediatamente individuabile come diretta derivazione della condotta criminosa. Tale tesi fu in parte superata, allor- quando nella nozione di profitto fu ricompreso anche il "risparmio di spesa": in particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che "in tema di reati tributari (...) il profitto (...) è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale di- rettamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere an- che in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo" (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036 - 01). Allo stato del diritto vivente, su cui hanno avuto un ruolo determinante anche la più volte richiamata sentenza GU e le altre pronunce che si sono collocate nello stesso filone giurisprudenziale, è pacifico che il profitto dei reati 8 tributari possa essere individuato nel risparmio di spesa conseguito tramite la commissione del delitto, ed è suscettibile di confisca diretta in quanto rappresen- tato da denaro fungibile. Ed invero, proprio a tale ultimo proposito, dirimente, a giudizio del Collegio, è la circostanza (già oggetto di valutazione da parte di questa Corte: Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275599; Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Rv. 262770 - 01), che, a prescindere dai profili di responsabilità del legale rappresentante, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato "estraneo" al reato ai fini della confisca diretta del profitto medesimo (cfr., sul punto, Corte cost. sentenza n. 2/1987 se- condo cui l'art. 27, comma primo, Cost., non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto;
in senso analogo, Sez. 1, n. 3118 del 08/07/1991, Rv. 188391, aveva affermato il principio che la confisca, come misura di sicurezza patrimoniale, è applicabile anche nei confronti di soggetti (quali le società) sforniti di capacità penale. Ciò sul rilievo che l'estraneità al reato esige che la persona cui le cose appartengono non abbia partecipato con attività di concorso o altrimenti connesse, ancorché si tratti di persona non punibile perché priva di capacità penale;
nello stesso senso Sez. 3, n. 3390 del 19/01/1979, Rv. 141690, aveva affermato che può ritenersi estraneo al reato soltanto colui che alla commissione del reato me- desimo non abbia partecipato in alcun modo con una qualsiasi attività di concorso o altrimenti connessa, ancorché non punibile. Costituisce declinazione di tali inse- gnamenti il principio affermato da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, GU, Rv. 258647; nel senso che la nozione di "persona estranea al reato" cui appartiene e va restituita la cosa sequestrata (art. 240 cod. pen.) è diversa da persona estranea al procedimento penale, in quanto richiede la estraneità al fatto - reato, che non ricorre in chi sia sfuggito al procedimento penale, Sez. 1, n. 7855 del 28/01/1988, Rv. 178817). L'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 distingue nettamente, nel suo comma 1, tra «persona [non] estranea al reato», la quale può subire solo la confisca di- retta, e «reo», potenziale destinatario anche di un provvedimento di confisca per equivalente, suggerendo come la prima nozione abbia una portata più ampia della seconda. Nel caso di specie, poiché il profitto del reato si è realizzato attraverso il mancato pagamento delle imposte dovute, traducendosi, così, in un risparmio fi- scale e in un potenziale arricchimento futuro, a prescindere dal mutamento della persona fisica dell'amministratore, le rimesse sui conti correnti della società de- vono ritenersi pur sempre riconducibili alla medesima persona giuridica che ne è titolare e che, avendo tratto profitto dall'altrui condotta illecita, non può essere 9 considerata soggetto terzo, estraneo al reato. Da qui la riconducibilità del denaro rivenuto dalla Guardia di Finanza sui conti correnti della società al profitto del reato tributario contestato al precedente amministratore della società, nonostante le somme siano confluite sui predetti conti successivamente alla commissione dell'il- lecito e al mutamento della compagine societaria in termini di proprietà e di organo amministrativo. 7. Il terzo motivo è parimenti infondato. Ed invero i giudici dell'appello cautelare hanno rilevato che la doglianza sul periculum in mora è stata sollevata per la prima volta in tale sede mentre nulla era stato eccepito nell'iniziale richiesta di dissequestro, con la conseguenza che il Gip presso il Tribunale di Vicenza non si era pronunciato sulla censura in questione, non essendo stato investito della questione. I giudici della cautela reale hanno, quindi, ritenuto che la censura esulasse dal perimetro cognitivo del collegio, chia- mato a pronunciarsi solo sui motivi enunciati dall'interessato avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca e non su diverse questioni riguardanti, nel caso in esame, il provvedimento genetico della misura, sollevate per la prima volta in sede di appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione sul punto (pag. 10 ordinanza Tribunale di Vicenza). 7.1. Sul punto preme osservare che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti, conseguendone l'ammissibilità dell'ap- pello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01). A ciò deve, tuttavia, essere aggiunto che il vizio dedotto nel caso di specie riguarda la mancanza di motivazione sul periculum in mora. In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cas- sazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01), il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. La nullità per difetto di motivazione dei provvedimenti del giudice (com- prese le sentenze), prevista dalla norma in questione, è stata intesa da questa Corte come nullità a carattere relativo (ex plurimis: Sez. 6, n. 5457 del 12/09/2018, dep. 2019, Rv. 275029; Sez. 5, n. 11961 del 08/02/2005, Rv. 10 232058 - 01), interpretazione del resto avallata anche dalla Corte costituzionale (Corte cost., 9 dicembre 2022, n. 247; cfr. § 8 del "Considerato in diritto"). Il Giudice delle leggi, in particolare, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità riguardante l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità del decreto di convalida della perquisizione (si sottintende, per difetto di motivazione) sia di natura assoluta, dopo aver osservato che vertendosi nella specie in tema di disciplina degli istituti processuali, materia nella quale il legisla- tore gode di ampia discrezionalità, nei limiti della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle soluzioni adottate (ex plurimis, sentenze n. 230 e n. 74 del 2022, n. 213 del 2021, n. 252, n. 95 e n. 79 del 2020; ordinanza n. 116 del 2022), ha osservato che ciò vale anche quanto alla scelta del tipo di nullità con cui san- zionare una determinata violazione processuale. Ha poi aggiunto che la previsione di una nullità relativa non tuteli adeguatamente i diritti incisi dalla perquisizione illegittima sarebbe sostenibile solo qualora si dimostrasse che i termini per la pro- posizione delle eccezioni di nullità, previsti in via generale dall'art. 181 cod. proc. pen., rendono impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa. 7.2. Analoga considerazione può essere svolta con riferimento alla que- stione sollevata dalla difesa nel presente ricorso, posto che la parte ricorrente ben avrebbe potuto sollevare la relativa questione della mancanza del periculum in mora in sede di istanza di dissequestro proposta davanti al Gip. Vi è poi l'ulteriore rilievo, dirimente, operato dalla Corte costituzionale, lad- dove evidenzia come, accogliendo le questioni, si perverrebbe all'incongruo risul- tato di attribuire all'obbligo di motivazione del decreto di convalida della perquisi- zione (e, aggiunge il Collegio, al decreto di sequestro preventivo) uno "statuto rafforzato" persino rispetto all'obbligo di motivazione delle sentenze. Ed allora, alla luce di quanto sopra, ben si spiega l'approdo dei giudici della cautela i quali hanno fatto applicazione puntuale del principio, affermato con rife- rimento alla materia cautelare personale ma la cui validita e indiscutibile anche in materia cautelare reale, secondo cui la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Rv. 284544 - 01). Avendo svolto il ricorrente, in sede di istanza di dissequestro al Gip presso il Tribunale di Vicenza, censure solo con riferimento alla riferibilità delle somme sequestrate al profitto del reato, e non anche con riferimento al periculum, questi non poteva più dolersene davanti al giudice dell'appello cautelare. 11 8. Il ricorso dev'essere pertanto rigettato. Segue ex lege la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso, il 10 novembre 2023 Il Consi ere stensore Il Presidente