Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
Non è coperta dal patrocinio a spese dello Stato la sanzione pecuniaria erogata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2013, n. 42918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42918 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
429 1 8 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SZINE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 3128/2013- - Presidente - SENTENZA PAOLO BARDOVAGNI Dott. MASSIMO VECCHIO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 27642/2013 GIUSEPPE LOCATELLI - Consigliere - Dott. Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZU ZI parte offesa nel procedimento c/ AF DANIELA avverso la sentenza n. 51240/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 19/12/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-SZINE PRIMA PENALE Ricorso n. 27.642/2013 R.G. * Udienza del 2 ottobre 2013 Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero in persona del dott. Pietro Gaeta, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha con- cluso, chiedendo procedersi alla correzione della sentenza. Premesso Con ricorso, recante la data del 21 giugno 2013, inoltrato a mezzo fax a questa Corte suprema di cassazione, l'avvocato Luca Partesotti, nella dichiarata qualità di difensore di ZI UC, condannato da questa Corte al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende, giusta sentenza 18 giugno 2013 (dichiarativa della inammissibilità del ricorso proposto dal UC avverso or- dinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale or- dinario di Venezia), ha chiesto la correzione del (ritenuto) «er- rore materiale relativo» alla condanna al pagamento della som- ma alla cassa delle ammende, esponendo di essere stato am- messo al beneficio del patrocino a spese dello Stato. A corredo del ricorso il difensore ha allegato copia del decreto del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Venezia, 28 luglio 2012, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Considerato per manife- Il ricorso è inammissibile sia per vizio di forma che sta infondatezza della richiesta. Sotto il primo profilo è appena il caso di rilevare che il ricorso è stato presentato non mediante deposito presso la cancelleria, bensì a mezzo fax e, in proposito, questa Corte suprema di cas- sazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale è i- nammissibile la istanza «proposta a mezzo fax, in quanto in rela- zione alle comunicazioni e alle notificazioni dei privati e dei di- fensori si applica la previsione di cui all'articolo 121 cod. proc. pen., per la quale le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria;
مید 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SZINE PRIMA PENALE Ricorso n. 27.642/2013 R.G. * Udienza del 2 ottobre 2013 mentre il telefax può essere utilizzato, giusto il disposto di cui all' articolo 150 cod. proc. pen., solo dai funzionari di cancelleria»> (Sez. 5, n. 38968 del 11/10/2005 - dep. 24/10/2005, Mancini ed altro, Rv. 232555; cui adde in materia di impugnazioni: Sez. 6, n. 6565 del 13/12/2011 - dep. 17/02/2012, P.M. in proc. Ricci e altri, Rv. 252070; Sez. 3, n. 33873 del 14/06/2007 - dep. 05/09/2007, Luconi, Rv. 237589; Sez. 1, n. 16776 del 04/04/2006 - dep. 16/05/2006, P.G. in proc. Cozza ed altro, Rv. 234250). Quanto, poi, alla manifesta infondatezza, affatto prive di giu- ridico fondamento sono la pretesa del condannato alla esenzio- ne dalla sanzione inflittagli ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen. e la correlata richiesta di correzione del supposto errore materiale per la omessa esenzione. Questa Corte suprema di cassazione ha, infatti, da tempo chia- rito che «correttamente [..] è escluso dagli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato [..] l'esonero della sanzione di cui all'articolo 616 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 34541 del 07/06/2002 - dep. 15/10/2002, Bianchino). Eper veroil beneficio in parola riguarda elusivamente «i mezzi per agire in giudizio e non anche le pene pecuniarie che [..] intro- ducono solo una sanzione per la presentazione di impugnazione manifestamente infondate o inammissibili dall'origine ed in defi- nitiva una remora a comportamenti dilatori o obbligatori» (Sez. 6, n. 687 del 17/02/1997 - dep. 28/02/1997, Bianchino D, Rv. 207526). Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua- li, nonché valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugna- zione al versamento a favore della cassa delle ammende della - somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo. مید 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SZINE PRIMA PENALE Ricorso n. 27.642/2013 R.G. * Udienza del 2 ottobre 2013 P. Q.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 ottobre 2013. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Paolo Bardovagni) (Massimo Vecchio) Santus recelino P BardoВ ол о жиBardonay DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 OTT. 2013 IL CANCELLIERE Stefania IE 4