Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14588 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 4 5.8 8 /02 i PUBBLICA ITA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 5157/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron. 33999 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 27/05/02 ConsigliereDott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SENTENZ A sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA GARBARINO IOLANDA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO CONCETTI, giusta delega in2002 2389 calce alla copia notificata del ricorso;
-1- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1080/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 03/08/99 R.G.N. 6143/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 30.7.1993 al Pretore di Genova, IO NO chiedeva che venisse sancita l'irripetibilità dell'importo di £.
4.385.750 preteso dall'Inps in quanto indebitamente erogato sulla pensione IR di cui la ricorrente era titolare. L'assicurata invocava l'art.52 della legge n.88/1989 o l'art.80 del r.d. n. 1422 del 1924, i quali sancivano tale irripetibilità salva l'ipotesi – qui non verificatasi in cui l'erogazione dipendesse da dolo del percipiente. L'Inps resisteva sostenendo che, in base al citato art.80 l'irripetibilità era limitata solo alle somme la cui erogazione fosse dovuta ad errore di calcolo. Il Pretore adito accoglieva la domanda e tale decisione veniva confermata a seguito di appello dell'Inps - dal Tribunale di Genova con sentenza del - 3.8.1999 la quale faceva applicazione della nuova disciplina introdotta dall'art. 1, commi 260, 261,263 e 265 della legge 23.12.1996, n. 662. Premesso che il credito vantato dall'Inps risultava costituito dalla indebita percezione del trattamento minimo sulla pensione IR 82008942 per il periodo 1.10.1983/31.10.1988, fatta oggetto di ripetizione per sopravvenuto accertamento dell'insussistenza del requisito reddituale, il Tribunale di Genova rilevava che dalle stesse affermazioni dell'Istituto emergeva che gli indebiti erano stati corrisposti per un lungo periodo, mentre la prima richiesta di restituzione documentata risaliva al 1993: risultava, dunque evidente la manifesta tardività del provvedimento dell'Inps, in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza n.166 del 1996 della Corte costituzionale. Avverso detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimato ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 260ss. della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983, osservando che il Tribunale, avendo fatto riferimento alla "manifesta tardività del provvedimento dell'Istituto", quale causa della irripetibilità, aveva fatto applicazione del citato art. 6 rispetto al quale la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 662 del 1996 avrebbe carattere aggiuntivo e non sostitutivo. In effetti invece la legge n.662 ha carattere integralmente sostitutivo Il motivo è fondato e merita, pertanto acoglimento. Ai sensi del comma 260 dell'art. 1 della legge 23.12.1996, n. 662 “per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni" Il comma successivo aggiunge che “qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso". La formulazione testuale della norma indica il chiaro intento del legislatore di disciplinare l'indebito previdenziale - dopo una successione di leggi precedenti che aveva dato luogo ad interminabili controversie non in modo aggiuntivo, ma integralmente sostitutivo, al fine precipuo di porre fine ad un perdurante contenzioso. In proposito, dopo qualche prima oscillazione, la giurisprudenza di questa Corte, anche sulla base dell'intervento delle Sezioni Unite (v. sent. 21.2.2000, n. 30) si è consolidata sull'avviso che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili unicamente secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile. Nell'occasione, peraltro, la citata sentenza delle SSUU ha precisato che la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati. Ne discende che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va rimessa cassata, mentre la causa va al Giudice di rinvio, designato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2002 Presidenteideme Il Consigliere estensore Refity IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria oggi, 14 OTT. 2002 IL CANCELLIEREN I D , O L L A 0 S 3 O 1 S B 3 . A I 5 T T D R , . A A A ' N S T L E S L P 3 E S O 7 - P I D 8 N I M - S I G 1 N O 1 A E D S A E D E I G T A E , G N E O E O S T L R E T T I S R I A I L G D E L R E O D S