Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 38781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38781 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38781/2025 Roma, li, 01/12/2025
Composta da EUGENIA SERRAO
UGO BELLINI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 1011/2025 CC 11/11/2025 R.G.N. 16941/2025
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- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: RU
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: MA UN Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
AR EF nato a [...] il [...]
inoltre:
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avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/11/2023, il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Roma ha emesso, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., pronuncia di non luogo a procedere a carico di AR EF ed altri coimputati per non avere commesso il fatto rispettivamente ascritto a ciascuno di essi. Per quanto d'interesse in questa sede, AR EF, odierna ricorrente, era chiamata a rispondere del reato di omicidio stradale;
nell'ambito del medesimo
procedimento ulteriori imputati, sanitari che avevano avuto in cura la vittima dopo l'incidente stradale, rispondevano del reato di omicidio colposo. La persona offesa, investita dall'auto condotta da AR mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, dopo essere stata soccorsa e ricoverata presso l'ospedale "San Camillo" di Roma, decedeva a causa di una tromboembolia polmonare determinata da trombosi venosa profonda. La pronuncia resa dal G.i.p. era impugnata innanzi alla Corte d'appello di Roma dal Pubblico Ministero presso la Procura di Roma. La Corte d'appello di Roma, in data 2 aprile 2025, in accoglimento della impugnazione del P.M. limitatamente alla posizione di AR EF, ha emesso il decreto che dispone il giudizio a carico di costei;
con sentenza emessa in pari data, ha confermato la decisione del primo Giudice con riferimento agli altri imputati. Nella pronuncia nella quale ha confermato la decisione del G.i.p. nei confronti dei coimputati si è soffermata ad illustrare le ragioni poste a fondamento del rinvio a giudizio di AR.
2. La difesa dell'imputato ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte territoriale. All'uopo, dopo avere richiamato i termini della vicenda processuale che occupa, lamenta quanto segue. I) Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 581, lett. b) e c), 428 e 429 cod. proc. pen.
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La Corte d'appello ha omesso di considerare come la sentenza di non luogo a procedere, resa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., costituisca provvedimento a contenuto decisorio pieno, non meramente processuale o interlocutorio, sostanzialmente assimilabile ad una sentenza assolutoria sotto il profilo delle garanzie difensive. Ciò imporrebbe che la sua eventuale riforma debba rispettare rigorosi presupposti di forma e sostanza, pena la nullità del giudizio d'appello. In base ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la riforma in appello di una pronuncia di non luogo a procedere richiede una motivazione rafforzata, con specifica confutazione delle ragioni poste a fondamento della decisione del G.i.p., trattandosi di un provvedimento a contenuto decisorio. L'omissione di tale raffronto integrerebbe una violazione della legge processuale, in quanto inciderebbe sulla validità stessa della pronuncia riformatrice e sulle garanzie di effettivo contraddittorio. La Corte d'appello avrebbe deciso sulla base di un atto di appello affetto da insanabile inammissibilità originaria. Il Pubblico Ministero, infatti, nel proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, ha omesso di indicare i capi e i punti della decisione
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: RU
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: MA UN Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
impugnata, limitandosi a generiche considerazioni critiche sull'intero costrutto assolutorio, senza distinguere tra le diverse posizioni soggettive coinvolte e senza illustrare l'incidenza causale delle condotte contestate a ciascun imputato sull'evento occorso. II) Violazione della legge penale in relazione all'art. 589-bis cod. pen.; assenza di accertata violazione delle norme sulla circolazione stradale. La sentenza impugnata ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputata EF AR per il reato di omicidio stradale ex art. 589-bis cod. pen., riformando la sentenza di non luogo a procedere resa dal G.i.p., senza tuttavia accertare né chiarire in motivazione quale norma del codice della strada sia stata violata dalla ricorrente ed in cosa sia consistita la condotta antigiuridica contestata. Nel corpo della motivazione la Corte territoriale si limita ad affermare, in modo del tutto assertivo, che la condotta della ricorrente avrebbe innescato la catena causale dell'evento morte, senza tuttavia mai richiamare gli obblighi violati. III) Vizio di motivazione;
omessa motivazione rafforzata in caso di riforma di sentenza di non luogo a procedere;
illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di nesso causale;
omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica in atti. La sentenza impugnata risulterebbe affetta da un vizio motivazionale strutturale, poiché omette di confrontarsi in modo analitico e puntuale con le determinazioni del primo Giudice, come richiesto in ipotesi di ribaltamento di una sentenza di non luogo a procedere. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il Giudice dell'impugnazione non possa riformare una sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. senza una motivazione rafforzata, che dia conto, in maniera dettagliata, dei motivi per cui le valutazioni del G.i.p. non siano condivisibili, superandole in fatto e in diritto. Il Giudice di seconde cure, nel riformare la sentenza di non luogo a procedere, non ha considerato che il decesso è sopravvenuto ben dodici giorni dopo l'impatto, a causa di una tromboembolia polmonare sviluppatasi in un soggetto affetto da altre patologie, dopo un ricovero ospedaliero durante il quale sono state adottate scelte terapeutiche oggetto di autonoma valutazione nel procedimento contro i sanitari. La motivazione impugnata non si confronta con i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nesso causale. Sostituisce, infatti, all'accertamento ex ante un automatismo eziologico del tutto contrario agli orientamenti della Suprema Corte. Nessun passaggio della motivazione menziona o analizza la consulenza tecnica difensiva depositata nel fascicolo, nonostante essa costituisse una delle fonti principali del convincimento espresso dal G.i.p.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: MA UN Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
3. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputata ha depositato memoria conclusiva, nella quale, anche in replica alle argomentazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La difesa delle parti civili costituite ha fatto pervenire una nota nella quale dichiara di revocare la costituzione di parte civile nei confronti di AR EF.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La difesa, nella sostanza, avversa il decreto di rinvio a giudizio disposto a carico di AR EF, atto non impugnabile. La Corte d'appello, chiamata a decidere sulla impugnazione promossa dal P.M. della sentenza del G.i.p. di non luogo a procedere, ove si determini ad accogliere l'appello, è tenuta ad emettere il decreto che dispone il giudizio, non essendo richiesto dalla legge che argomenti le ragioni della decisione assunta. La fattispecie è regolata dall'art. 428, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, a mente del quale "Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato". Come risulta dal piano tenore della norma, nel caso di appello del Pubblico ministero, ove la Corte d'appello decida di non confermare la sentenza di non luogo a procedere, deve pronunciare il decreto che dispone il giudizio e formare il fascicolo per il dibattimento. Soltanto nel caso in cui confermi la decisione di non luogo a procedere è tenuta ad emettere sentenza, illustrando le ragioni del rigetto dell'appello. Il decreto che dispone il giudizio, il quale non è impugnabile ex se, non deve essere corredato da alcuna motivazione, non essendo questa richiesta dalla normativa processuale vigente.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: MA UN Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto di illustrare, nella pronuncia di conferma della sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli originari coimputati di AR, le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalle conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice per le indagini preliminari. La motivazione per un verso non rende impugnabile il decreto di rinvio a giudizio e la sentenza emessa nei confronti dei coimputati nella quale è contenuta;
per altro verso non inficia il decreto di rinvio a giudizio, il quale, sebbene accompagnato da una motivazione non richiesta, non è un atto abnorme. Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, questa Corte, pronunciandosi in un caso assimilabile a quello in esame, ha condivisibilmente affermato che: "In caso di impugnazione da parte del pubblico ministero della sentenza di non luogo a procedere, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso dalla corte d'appello contestualmente alla enunciazione delle ragioni di non condivisibilità della sentenza impugnata, atteso che tale provvedimento rientra tra quelli che il Giudice di appello può emettere all'esito dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 428, comma 3, cod. proc. pen., come riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'esplicitazione della motivazione non incide sull'idoneità dell'atto a determinare comunque la progressione del processo dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio" (così Sez. 4, n. 6432 del 24/01/2019, [...], Rv. 275074).
3. Le deduzioni difensive, per le ragioni sin qui enunciate, si appalesano manifestamente infondate. Deve aggiungersi, per completezza argomentativa, come siano del tutto inconferenti i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso, peraltro citati in modo non preciso, riguardanti il ribaltamento di una pronuncia assolutoria. Le Sezioni Unite RO (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, [...]) - a cui sembra aver fatto riferimento la ricorrente hanno offerto risposta al seguente quesito: "Se il giudice di appello, investito della impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado". Il caso concreto riguardava il ribaltamento operato dalla Corte d'appello di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale a seguito di giudizio ordinario;
nella vicenda in esame viene in rilievo il decreto che dispone il giudizio, atto non impugnabile.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: RU
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: MA UN Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
Parimenti eccentrici sono i rilievi difensivi riguardanti il contenuto dell'appello promosso dal P.M., il quale, parimenti, non può formare oggetto di impugnazione.
4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/11/2025
Il Consigliere estensore MA UN
Il Presidente
EUGENIA SERRAO
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: MA UN Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0