CASS
Sentenza 20 settembre 2023
Sentenza 20 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2023, n. 38373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38373 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAIDI DE (CUI 03K9P37) nato il [...] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLG MIGNOLO, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38373 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna all'esito di giudizio abbreviato di AB ID per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deduce vizio congiunto di motivazione in merito all'esclusione della sussumibilità della fattispecie concreta nell'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti di cui agli art. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. 3. La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di ricorso sono inammissibili, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle del giudice di merito, non solo perché reiterativi delle doglianze d'appello (circa l'inammissibilità per aspecificità dei motivi meramente reiterativi, ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710) ma anche in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, questo anche circa il presupposto della speciale tenuità dell'evento pericoloso richiesto di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 2 2.2. Orbene, con iter logico-giuridico esplicitato con motivazione esente da censure rilevabili in questa sede, in quanto coerente e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non confronta il suo dire, la Corte territoriale, esclude la sussumibilità della fattispecie concretamente accertata nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., oltre che la sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, stesso codice. Il giudice di merito, in particolare, non si limita, nel ritenere, ai fini dell'esclusione, rispettivamente, dell'esiguità e della speciale tenuità del pericolo, alla mera valutazione della suddivisione della cocaina in 18 dosi ma considera, valutandole in uno con la detta suddivisione, le circostanze di tempo e di luogo della condotta. Si valorizza difatti la condotta caratterizzata da immediata disponibilità di plurime dosi, occultate negli indumenti intimi, già pronte per l'immediata cessione all'interno di un parco, nota zona di spaccio, e in ora diurna, ritenuta dal giudice di merito quindi caratterizzata da alta frequenza di accessi, tenuta da soggetto in possesso di bilancino di precisione oltre che di 110,00 euro nonostante nullatenente. 2.3. Ne conseguono quindi, da un lato, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la corretta applicazione del principio di diritto sancito, quanto all'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., da Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, non avendo ritenuto l'astratta incompatibilità tra la detta attenuante e l'ipotesi di «lieve entità» ma avendo la Corte territoriale valutato in concreto l'assenza della speciale tenuità dell'evento dannoso, e, dall'altro, la non contraddittorietà della decisione, per aver ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e contemporaneamente escluso il fatto di particolare tenuità. Con riferimento a tale secondo profilo, difatti, deve ribadirsi che la fattispecie di «lieve entità», di cui al citato comma 5, e la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicannente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo, come nella specie, e altresì il carattere non abituale della condotta (ex plurimis: Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258, nonché la successiva conforme Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572). 2.4. Parimenti inconferente, per mancato confronto con la ratio decidendi, è il profilo di censura che si appunta sulla commisurazione giudiziale della pena con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti 3 generiche, laddove la motivazione, tutt'altro che apodittica, evidenzia il sotteso iter logico-giuridico che non solo esclude elementi positivamente valutabili ma valorizza, ancorché in senso contrario, le circostanze che la difesa avrebbe voluto essere considerate come favorevoli, cioè la sussistenza di precedenti penali anche se non specifici ma in materia di reati contro il patrimonio e commessi da soggetto che, con il reato sub iudice, ha commesso un delitto determinato da motivi di lucro. Rileva sul punto peraltro ribadire che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione;
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione;
Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Consigli e es Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLG MIGNOLO, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38373 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna all'esito di giudizio abbreviato di AB ID per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deduce vizio congiunto di motivazione in merito all'esclusione della sussumibilità della fattispecie concreta nell'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti di cui agli art. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. 3. La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di ricorso sono inammissibili, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle del giudice di merito, non solo perché reiterativi delle doglianze d'appello (circa l'inammissibilità per aspecificità dei motivi meramente reiterativi, ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710) ma anche in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, questo anche circa il presupposto della speciale tenuità dell'evento pericoloso richiesto di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 2 2.2. Orbene, con iter logico-giuridico esplicitato con motivazione esente da censure rilevabili in questa sede, in quanto coerente e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non confronta il suo dire, la Corte territoriale, esclude la sussumibilità della fattispecie concretamente accertata nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., oltre che la sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, stesso codice. Il giudice di merito, in particolare, non si limita, nel ritenere, ai fini dell'esclusione, rispettivamente, dell'esiguità e della speciale tenuità del pericolo, alla mera valutazione della suddivisione della cocaina in 18 dosi ma considera, valutandole in uno con la detta suddivisione, le circostanze di tempo e di luogo della condotta. Si valorizza difatti la condotta caratterizzata da immediata disponibilità di plurime dosi, occultate negli indumenti intimi, già pronte per l'immediata cessione all'interno di un parco, nota zona di spaccio, e in ora diurna, ritenuta dal giudice di merito quindi caratterizzata da alta frequenza di accessi, tenuta da soggetto in possesso di bilancino di precisione oltre che di 110,00 euro nonostante nullatenente. 2.3. Ne conseguono quindi, da un lato, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la corretta applicazione del principio di diritto sancito, quanto all'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., da Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, non avendo ritenuto l'astratta incompatibilità tra la detta attenuante e l'ipotesi di «lieve entità» ma avendo la Corte territoriale valutato in concreto l'assenza della speciale tenuità dell'evento dannoso, e, dall'altro, la non contraddittorietà della decisione, per aver ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e contemporaneamente escluso il fatto di particolare tenuità. Con riferimento a tale secondo profilo, difatti, deve ribadirsi che la fattispecie di «lieve entità», di cui al citato comma 5, e la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicannente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo, come nella specie, e altresì il carattere non abituale della condotta (ex plurimis: Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258, nonché la successiva conforme Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572). 2.4. Parimenti inconferente, per mancato confronto con la ratio decidendi, è il profilo di censura che si appunta sulla commisurazione giudiziale della pena con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti 3 generiche, laddove la motivazione, tutt'altro che apodittica, evidenzia il sotteso iter logico-giuridico che non solo esclude elementi positivamente valutabili ma valorizza, ancorché in senso contrario, le circostanze che la difesa avrebbe voluto essere considerate come favorevoli, cioè la sussistenza di precedenti penali anche se non specifici ma in materia di reati contro il patrimonio e commessi da soggetto che, con il reato sub iudice, ha commesso un delitto determinato da motivi di lucro. Rileva sul punto peraltro ribadire che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione;
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione;
Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Consigli e es Il Presidente