CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20157 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha chiesto il rigetto del ricorso eak‘AL70Alri (1,Zin x L. t-1 43'7,/ è_Db sm_ 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 20157 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/11/2022 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 26 aprile 2022, con il quale il GIP presso il medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di US RR la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 56-575-577, n. 4, cod. pen. commesso il 24 aprile 2022 all'interno della discoteca Bianco Dinner Club di Casamicciola Terme, ai danni di GI AR LLOL, vocalist del locale, con un'arma da taglio. 2. Il Tribunale ha ricostruito la vicenda sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e degli addetti alla discoteca, delle immagini riprese dalle telecamere situate nel locale e dalla documentazione medica. Da tali elementi è emerso che nelle prime ore del mattino del 24 aprile 2022, aveva fatto ingresso nella discoteca Bianco Dinner Club AL RR, padre del ricorrente e che costui aveva preteso dal LLOL un "saluto" pubblico di benvenuto. Al rifiuto opposto dal vocalist, US RR gli si era avvicinato con fare adirato, superando il bancone e i tentativi del Dj di fermarlo, aveva estratto un coltello e, mentre si trovava corpo a corpo con il LLOL, gli aveva sferrato un colpo al fianco affermando: «A Ischia comando io, la tengo io in mano». Quindi, lo aveva afferrato per il collo da dietro e gli aveva puntato la lama sulla pelle, minacciandolo. Lo aveva poi colpito con violenti schiaffi esclamando ripetutamente: «Io ti uccido, qua comando io». Il personale di sicurezza era infine intervenuto allontanando il RR. A causa del colpo subito, il LLOL riportava una ferita da taglio che interessava la cute e la sottocute nella regione del polo inferiore della milza e del colon discendente. L'ordinanza impugnata ha ravvisato nella condotta del RR gli estremi del tentato omicidio, e non del reato di lesioni personali aggravate, come sostenuto dalla difesa, valorizzando la circostanza che il ricorrente, dopo aver sferrato il colpo con il coltello, aveva stretto la persona offesa, puntandole il coltello alla gola, minacciandola di morte («ti uccido») e dicendole: «ora ce l'hai alla gola», così dimostrando di sapere che in precedenza l'arma gli era stata puntata in altra zona del corpo. Ha ritenuto, inoltre, che non vi fosse la prova che il coltello utilizzato dal RR era di piccole dimensioni, risultando dalle immagini delle videoriprese il contrario. Del pari ha valutato come irrilevante la circostanza che la ferita inferta fosse da taglio e non da punta, ipotizzando che la vittima avesse evitato il colpo per i movimenti legati alla concitazione. 3. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Luigi Bonetti, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 1 / 3.1. Con il primo motivo si denuncia la mancanza o manifesta illogicità dell'ordinanza in relazione alla sussistenza dei presupposti del tentativo di omicidio, e il travisamento della prova, in quanto il Tribunale avrebbe affermato la sussistenza di una circostanza mai emersa dalle indagini, e cioè che la persona offesa avrebbe schivato il colpo diretto al torace, sicché esso avrebbe attinto il fianco. La difesa contesta, inoltre, la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio, anziché di lesioni personali. Il Tribunale del riesame avrebbe sottovalutato la circostanza che il RR avrebbe sferrato un unico colpo, nonostante la distanza ravvicinata con la persona offesa, e le avrebbe inferto una ferita lievissima, giudicata guaribile in sette giorni e della quale, nell'immediatezza, non si era neppure accorta. 3.2. Con il secondo motivo si censura l'ordinanza in punto di esigenze cautelari, nella parte in cui afferma che le modalità della condotta sarebbero state particolarmente allarmanti, tali da lambire le modalità mafiose. Poiché tali modalità costituiscono una circostanza aggravante giuridicamente prevista, secondo la difesa essa potrebbe essere considerata soltanto ove correttamente contestata, altrimenti non potrebbe tenersene conto. 4. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. La ricostruzione della dinamica dei fatti e la loro qualificazione giuridica va esente da censure. Giova preliminarmente ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), è chiamato a rilevare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente 2 investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, n. m.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 3. Nella fattispecie, la motivazione svolta dal Tribunale del riesame è logica, coerente e puntuale nel ricostruire la dinamica dei fatti e nel trarre da questi elementi sufficienti a qualificare la condotta in termini di tentato omicidio. Essa risulta senz'altro conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01; Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881 - 01). L'ordinanza impugnata ha valorizzato la sede corporea attinta dal coltello, la circostanza che subito dopo aver colpito il fianco, il RR aveva premuto l'arma contro la gola della persona offesa;
le caratteristiche del coltello usato che, sebbene di piccole dimensioni, dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza risultava comunque idoneo a cagionare la morte. Puntualmente, i giudici del riesame hanno osservato che la traiettoria longitudinale del movimento della lama evidenziava il carattere volontario dello stesso, confermato dal fatto che, quando il coltello era stato puntato al collo del LLOL, il RR aveva accompagnato il gesto con la frase «ora ce l'hai alla gola» e con minacce di morte («ti uccido»). Con motivazione ineccepibile, l'ordinanza impugnata ha, altresì, escluso che il ricorrente si sia volontariamente limitato ad effettuare un taglio laterale, scontrandosi tale ipotesi con la concitazione del momento - evidenziata dalle immagini delle telecamere - che non avrebbe consentito un siffatto controllo delle azioni. In tale contesto, il riferimento ad un movimento della persona offesa che avrebbe evitato il colpo e che spiegherebbe la ragione per cui il coltello non era 3 entrato di punta nel fianco della vittima non appare affatto incongruo ed è stato utilizzato dal Tribunale come uno dei plurimi elementi (sede corporea attinta, idoneità dell'arma, minacce di morte) su cui fondare le proprie conclusioni. Inoltre, correttamente il carattere superficiale della ferita riportata dal LLOL non è stato ritenuto dirimente al fine di escludere il tentativo di omicidio, dal momento che, secondo l'insegnamento di questa Corte, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa. (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 - 01; Sez. 1, n. 48681 del 14/09/2022, n.m. Si veda, altresì, Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Rv. 277151 - 01, secondo la quale la mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente). Le argomentazioni svolte dai giudici del riesame risultano senz'altro coerenti con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi, assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 18/03/2019, Comelli, Rv. 275012). La valutazione del Tribunale del riesame, benché operata allo stato degli atti e salva ed impregiudicata ogni ulteriore, anche successiva, risultanza, deve ritenersi senz'altro congrua ai fini della qualificazione giuridica della condotta in termini di tentato omicidio: la pericolosità dell'arma usata, la zona corporea attinta, le modalità complessive dell'azioni, le minacce di morte pronunciate durante l'aggressione, hanno integrato altrettanti indici fattuali dimostrativi, in riferimento al richiesto livello della gravità indiziaria, dell'idoneità e della non equivocità degli atti compiuti dal RR al fine di cagionare la morte della persona offesa, oltre che dell'animus necandi che aveva sorretto la sua condotta. 4. Priva di pregio, in quanto affatto generica, è la censura concernente la sussistenza delle esigenze cautelari. 4 Essa si appunta unicamente sul riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alle "modalità mafiose" dell'azione, laddove invece tale espressione è utilizzata solo in termini meramente descrittivi della modalità particolarmente aggressiva e arrogante della condotta del RR. Tant'è vero che, non solo il Tribunale afferma trattarsi di modalità tali da "lambire", e dunque non integrare le modalità mafiose, ma tale affermazione viene poi specificata con riferimento alla descrizione della personalità del ricorrente, definito come violento e aggressivo e sprezzante delle regole. A tale valutazione si affianca poi la considerazione della gravità dell'azione, nonché della condotta tenuta successivamente ai fatti e che il Tribunale, con adeguata motivazione, ha ritenuto tale da evidenziare gli appoggi e i collegamenti su cui il ricorrente ha potuto fare affidamento nell'Isola per rendersi irrintracciabile. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Al rigetto consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Non determinando l'esito del presente procedimento la liberazione del ricorrente detenuto, va data comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario, come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022.
lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha chiesto il rigetto del ricorso eak‘AL70Alri (1,Zin x L. t-1 43'7,/ è_Db sm_ 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 20157 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/11/2022 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 26 aprile 2022, con il quale il GIP presso il medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di US RR la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 56-575-577, n. 4, cod. pen. commesso il 24 aprile 2022 all'interno della discoteca Bianco Dinner Club di Casamicciola Terme, ai danni di GI AR LLOL, vocalist del locale, con un'arma da taglio. 2. Il Tribunale ha ricostruito la vicenda sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e degli addetti alla discoteca, delle immagini riprese dalle telecamere situate nel locale e dalla documentazione medica. Da tali elementi è emerso che nelle prime ore del mattino del 24 aprile 2022, aveva fatto ingresso nella discoteca Bianco Dinner Club AL RR, padre del ricorrente e che costui aveva preteso dal LLOL un "saluto" pubblico di benvenuto. Al rifiuto opposto dal vocalist, US RR gli si era avvicinato con fare adirato, superando il bancone e i tentativi del Dj di fermarlo, aveva estratto un coltello e, mentre si trovava corpo a corpo con il LLOL, gli aveva sferrato un colpo al fianco affermando: «A Ischia comando io, la tengo io in mano». Quindi, lo aveva afferrato per il collo da dietro e gli aveva puntato la lama sulla pelle, minacciandolo. Lo aveva poi colpito con violenti schiaffi esclamando ripetutamente: «Io ti uccido, qua comando io». Il personale di sicurezza era infine intervenuto allontanando il RR. A causa del colpo subito, il LLOL riportava una ferita da taglio che interessava la cute e la sottocute nella regione del polo inferiore della milza e del colon discendente. L'ordinanza impugnata ha ravvisato nella condotta del RR gli estremi del tentato omicidio, e non del reato di lesioni personali aggravate, come sostenuto dalla difesa, valorizzando la circostanza che il ricorrente, dopo aver sferrato il colpo con il coltello, aveva stretto la persona offesa, puntandole il coltello alla gola, minacciandola di morte («ti uccido») e dicendole: «ora ce l'hai alla gola», così dimostrando di sapere che in precedenza l'arma gli era stata puntata in altra zona del corpo. Ha ritenuto, inoltre, che non vi fosse la prova che il coltello utilizzato dal RR era di piccole dimensioni, risultando dalle immagini delle videoriprese il contrario. Del pari ha valutato come irrilevante la circostanza che la ferita inferta fosse da taglio e non da punta, ipotizzando che la vittima avesse evitato il colpo per i movimenti legati alla concitazione. 3. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Luigi Bonetti, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 1 / 3.1. Con il primo motivo si denuncia la mancanza o manifesta illogicità dell'ordinanza in relazione alla sussistenza dei presupposti del tentativo di omicidio, e il travisamento della prova, in quanto il Tribunale avrebbe affermato la sussistenza di una circostanza mai emersa dalle indagini, e cioè che la persona offesa avrebbe schivato il colpo diretto al torace, sicché esso avrebbe attinto il fianco. La difesa contesta, inoltre, la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio, anziché di lesioni personali. Il Tribunale del riesame avrebbe sottovalutato la circostanza che il RR avrebbe sferrato un unico colpo, nonostante la distanza ravvicinata con la persona offesa, e le avrebbe inferto una ferita lievissima, giudicata guaribile in sette giorni e della quale, nell'immediatezza, non si era neppure accorta. 3.2. Con il secondo motivo si censura l'ordinanza in punto di esigenze cautelari, nella parte in cui afferma che le modalità della condotta sarebbero state particolarmente allarmanti, tali da lambire le modalità mafiose. Poiché tali modalità costituiscono una circostanza aggravante giuridicamente prevista, secondo la difesa essa potrebbe essere considerata soltanto ove correttamente contestata, altrimenti non potrebbe tenersene conto. 4. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. La ricostruzione della dinamica dei fatti e la loro qualificazione giuridica va esente da censure. Giova preliminarmente ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), è chiamato a rilevare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente 2 investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, n. m.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 3. Nella fattispecie, la motivazione svolta dal Tribunale del riesame è logica, coerente e puntuale nel ricostruire la dinamica dei fatti e nel trarre da questi elementi sufficienti a qualificare la condotta in termini di tentato omicidio. Essa risulta senz'altro conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01; Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881 - 01). L'ordinanza impugnata ha valorizzato la sede corporea attinta dal coltello, la circostanza che subito dopo aver colpito il fianco, il RR aveva premuto l'arma contro la gola della persona offesa;
le caratteristiche del coltello usato che, sebbene di piccole dimensioni, dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza risultava comunque idoneo a cagionare la morte. Puntualmente, i giudici del riesame hanno osservato che la traiettoria longitudinale del movimento della lama evidenziava il carattere volontario dello stesso, confermato dal fatto che, quando il coltello era stato puntato al collo del LLOL, il RR aveva accompagnato il gesto con la frase «ora ce l'hai alla gola» e con minacce di morte («ti uccido»). Con motivazione ineccepibile, l'ordinanza impugnata ha, altresì, escluso che il ricorrente si sia volontariamente limitato ad effettuare un taglio laterale, scontrandosi tale ipotesi con la concitazione del momento - evidenziata dalle immagini delle telecamere - che non avrebbe consentito un siffatto controllo delle azioni. In tale contesto, il riferimento ad un movimento della persona offesa che avrebbe evitato il colpo e che spiegherebbe la ragione per cui il coltello non era 3 entrato di punta nel fianco della vittima non appare affatto incongruo ed è stato utilizzato dal Tribunale come uno dei plurimi elementi (sede corporea attinta, idoneità dell'arma, minacce di morte) su cui fondare le proprie conclusioni. Inoltre, correttamente il carattere superficiale della ferita riportata dal LLOL non è stato ritenuto dirimente al fine di escludere il tentativo di omicidio, dal momento che, secondo l'insegnamento di questa Corte, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa. (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 - 01; Sez. 1, n. 48681 del 14/09/2022, n.m. Si veda, altresì, Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Rv. 277151 - 01, secondo la quale la mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente). Le argomentazioni svolte dai giudici del riesame risultano senz'altro coerenti con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi, assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 18/03/2019, Comelli, Rv. 275012). La valutazione del Tribunale del riesame, benché operata allo stato degli atti e salva ed impregiudicata ogni ulteriore, anche successiva, risultanza, deve ritenersi senz'altro congrua ai fini della qualificazione giuridica della condotta in termini di tentato omicidio: la pericolosità dell'arma usata, la zona corporea attinta, le modalità complessive dell'azioni, le minacce di morte pronunciate durante l'aggressione, hanno integrato altrettanti indici fattuali dimostrativi, in riferimento al richiesto livello della gravità indiziaria, dell'idoneità e della non equivocità degli atti compiuti dal RR al fine di cagionare la morte della persona offesa, oltre che dell'animus necandi che aveva sorretto la sua condotta. 4. Priva di pregio, in quanto affatto generica, è la censura concernente la sussistenza delle esigenze cautelari. 4 Essa si appunta unicamente sul riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alle "modalità mafiose" dell'azione, laddove invece tale espressione è utilizzata solo in termini meramente descrittivi della modalità particolarmente aggressiva e arrogante della condotta del RR. Tant'è vero che, non solo il Tribunale afferma trattarsi di modalità tali da "lambire", e dunque non integrare le modalità mafiose, ma tale affermazione viene poi specificata con riferimento alla descrizione della personalità del ricorrente, definito come violento e aggressivo e sprezzante delle regole. A tale valutazione si affianca poi la considerazione della gravità dell'azione, nonché della condotta tenuta successivamente ai fatti e che il Tribunale, con adeguata motivazione, ha ritenuto tale da evidenziare gli appoggi e i collegamenti su cui il ricorrente ha potuto fare affidamento nell'Isola per rendersi irrintracciabile. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Al rigetto consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Non determinando l'esito del presente procedimento la liberazione del ricorrente detenuto, va data comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario, come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022.