Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2004, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EREDI DI SE EL: EN AN, SE IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato SILVIA COMOGLIO, difesi dall'avvocato GIANFRANCO VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
WINTERTHUR ASSIC. S.P.A., LD TI, RT RO, RT IU;
- intimati -
avverso la sentenza n. 930/99 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione 1^ Civile, emessa il 25/06/99 e depositata il 07/07/99 (R.G. 645/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 12/4/ 1978 un'autovettura condotta dal proprietario NO NI, assicurata dalla VO IC e recante a bordo EN MO, venne a collisione con un'altra autovettura ed in conseguenza dello scontro il NO ed il EN persero la vita. VA AN e EN EZ, eredi del EN MO, convennero dinanzi al Tribunale di Asti gli eredi NO e la VO IC per esserne risarciti. La società assicuratrice resistette alla domanda. Il Tribunale, ritenuto il concorso di colpa del defunto NO NI in misura del 50%, condannò la VO, in favore degli attori, al risarcimento dei danni nella stessa misura. Su appello degli eredi EN la Corte di Torino confermò la sentenza del Tribunale. Su ricorso degli eredi EN la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte torinese, osservando che la TE IC (succeduta per incorporazione alla VO) avrebbe dovuto essere condannata all'integrale risarcimento del danno, ed ha rinviato alla Corte di Torino anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. La Corte di Torino, in sede di rinvio, uniformandosi alla pronunzia della Suprema Corte, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la TE, in favore degli eredi EN, all'integrale risarcimento dei danni. Ha, peraltro, liquidato equitativamente soltanto le spese del giudizio di Cassazione e di quello di rinvio, osservando che gli importi minimi della tariffa forense approvata con D.M. 5/10/1994,n. 585 non potevano trovare applicazione, in quanto contrastanti con il Trattato CE, che vieta qualsiasi limitazione alla libera concorrenza tra imprese professionali. Ricorrono gli eredi EN con un unico, articolato motivo. La TE IC non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunciano violazione dell'art. 91 Cod. Proc. Civ., nonché vizi motivazionali. Lamentano, in primo luogo, che la Corte di merito abbia liquidato in loro favore gli onorari di avvocato equitativamente ed in misura inferiore ai minimi tariffari. La doglianza è fondata. La Corte di Cassazione ha ritenuto che gli onorari d'avvocato vadano liquidati in base alle tariffe professionali, senza possibilità per il giudice di fare ricorso a criteri equitativi. In particolare la Suprema Corte ha osservato che le disposizioni della tariffa forense approvata con D.M. 5/10/1994, n. 585, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia CE (sentenza 19/2/2002, in C-35/99), non si pongono in contrasto con il principio di libera concorrenza sancito dall'art. 85 ora 81) del Trattato istitutivo, giacché, pur essendo le tariffe professionali predisposte da membri della stessa professione, sono soggette ad approvazione e controllo da parte di organi pubblici, conservando quindi i caratteri della normativa statale (Cass., 4/4/2003, n. 5252). I ricorrenti lamentano, inoltre, che la Corte territoriale abbia omesso di liquidare le spese e gli onorari dei primi due gradi di giudizio. La doglianza è fondata. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che il giudice di rinvio, al quale la causa sia stata rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio se - come nella specie - abbia riformato la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi di giudizio ed al loro risultato (Cass., 16/4/1992, n. 4686 Cass., 13/8/11 987, n. 6927). La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitatamente ai punti investiti dalle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, che si uniformerà ai principi di diritto innanzi enunciati e provvedere anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004