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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 679/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
NAPOLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3261/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500047438000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso, eccependo la tardività della costituzione di ADER,
e insiste per l'accoglimento del ricorso. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe afferente a Tarsu e tassa auto.
Lamentava di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte eccependo in subordine la prescrizione .
Si è costituita la Agenzia delle Entrate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come esattamente osservato dalla resistente , le cartelle sono state tutte notificate e mai impugnate .
Pertanto risulta infondata anche la eccezione di prescrizione .
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
NAPOLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3261/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500047438000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso, eccependo la tardività della costituzione di ADER,
e insiste per l'accoglimento del ricorso. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe afferente a Tarsu e tassa auto.
Lamentava di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte eccependo in subordine la prescrizione .
Si è costituita la Agenzia delle Entrate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come esattamente osservato dalla resistente , le cartelle sono state tutte notificate e mai impugnate .
Pertanto risulta infondata anche la eccezione di prescrizione .
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026