Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 9964
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Sentenza 1 marzo 2016

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In tema di misure cautelari personali, ai fini del computo del termine di fase delle indagini preliminari deve aversi riguardo al reato contestato nel provvedimento coercitivo, anche se l'azione penale sia stata successivamente esercitata per un reato diverso. (Fattispecie in cui l'originaria imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa era stata integrata, nella richiesta di rinvio a giudizio, con le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 9964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9964
    Data del deposito : 1 marzo 2016

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