Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, ai fini del computo del termine di fase delle indagini preliminari deve aversi riguardo al reato contestato nel provvedimento coercitivo, anche se l'azione penale sia stata successivamente esercitata per un reato diverso. (Fattispecie in cui l'originaria imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa era stata integrata, nella richiesta di rinvio a giudizio, con le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 9964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9964 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
9 9 6 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez. 296 Francesco Ippolito - Presidente - CC 01/03/2016 Angelo Costanzo - R.G.N. 4756/2016 Anna Criscuolo Ersilia Calvanese Gaetano De Amicis -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SI NC, n. il 01/10/1956 avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. 19/2015 del 30/10/2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. سل RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 30 ottobre 2015 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da SI NC avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Palmi aveva rigettato, il 23 dicembre 2014, un'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, applicatagli per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, che ha dedotto tre motivi di doglianza, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 303, 304, 299, cod. proc. pen., per l'intervenuto superamento dei termini massimi di custodia cautelare in ordine al giudizio di primo grado, quanto meno dal 30 novembre 2014, sul triplice rilievo che gli stessi sarebbero decorsi: a) sia con riferimento alla sospensione di cui all'art. 304, primo comma, lett. a), cod. proc. pen. (essendo stata applicata per intero ossia per il periodo di anno uno e mesi sei · la sospensione dei termini prevista come tetto invalicabile dall'art. 304, sesto comma, cod. proc. pen., ad una ipotesi in cui vi erano state, invece, due sole sospensioni a causa dell'astensione degli avvocati dalle udienze, per un periodo complessivo pari ad appena due mesi e quattordici giorni); b) sia, inoltre, con riferimento all'ipotizzato reato di concorso esterno in associazione mafiosa (capo sub C), contestato nell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere senza alcun riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen. (in realtà contestate solo nella richiesta di rinvio a giudizio); c) sia, infine, con riferimento al reato ritenuto in giudizio, dato che una sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, divenuta definitiva l'8 giugno 2015, ha escluso per gli altri coimputati, giudicati nel merito con il rito abbreviato, la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono fondati e ne impongono l'accoglimento, con carattere logicamente assorbente rispetto alla terza censura, peraltro assertivamente dedotta per la prima volta, e senza il necessario supporto documentale, solo in questa Sede. Alle 1 2. In ordine alle ragioni dalla difesa prospettate nel primo motivo di ricorso il Tribunale ha omesso di rispondere, limitandosi ad osservare che il termine massimo di fase sarebbe venuto in scadenza il 27 novembre 2015, senza chiarire il titolo e la durata di una non meglio precisata sospensione dei termini che sarebbe avvenuta il 6 marzo 2014. 3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie plurisoggettiva ascrivibile al concorso esterno in associazione mafiosa (capo sub C) comporti "l'integrale rinvio recettizio" all'associazione di stampo mafioso provvisoriamente contestata in sede cautelare - all'interno dello stesso provvedimento e nei confronti di altri indagati al capo sub A), anche per quel che attiene alle - e ciò aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., indipendentemente dalla qualifica di mero concorrente esterno attribuita all'appellante in imputazione. Conseguentemente, tenuto conto degli effetti delle su indicate aggravanti della disponibilità delle armi e della destinazione dei profitti, il Tribunale ha rigettato l'appello dovendosi avere riguardo, nella determinazione della pena ai fini del computo dei termini massimi di fase della custodia cautelare, anche alla presenza di tali circostanze oggettive.
3.1. Sul punto, tuttavia, il Tribunale ha omesso di considerare le implicazioni chiaramente sottese al principio di diritto affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 7470 del 21/01/2009, dep. 20/02/2009, Rv. 243037; Sez. U, n. 24 del 05/07/2000, dep. 11/10/2000, Rv. 216706), secondo cui, in tema di misure cautelari personali, ai fini del computo del termine di fase delle indagini preliminari deve aversi riguardo al reato contestato nel provvedimento coercitivo, anche se l'azione penale, come avvenuto nel caso in esame, sia stata successivamente esercitata per un reato diverso. Ne discende che il "delitto per cui si procede" è solo quello rappresentato nell'imputazione del provvedimento restrittivo e che il computo del termine massimo di durata della custodia cautelare per la fase del giudizio deve avere riguardo solo alla imputazione come risultante dalla contestazione contenuta nell'ordinanza cautelare o al diverso titolo di reato ritenuto dal giudice all'esito del giudizio, tanto è vero che nella fattispecie oggetto della prima delle due pronunzie sopra citate il ricorso proposto dal P.M. è stato rigettato da questa Corte proprio sul rilievo che l'originaria imputazione era stata successivamente integrata con la contestazione di un'aggravante ad effetto speciale nell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. . ли Ora, non vi è dubbio che nella determinazione della pena ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare debba tenersi conto delle circostanze aggravanti c.d. indipendenti, ossia di quelle per le quali la pena è autonomamente individuata dalla legge (Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, dep. 15/12/2014, Rv. 261332, in relazione ad una fattispecie concernente le circostanze aggravanti di cui all'art. 416- bis, commi 4 e 6, cod. pen., relative proprio alla disponibilità delle armi e alla destinazione dei profitti). Occorre tuttavia considerare, sotto altro ma connesso profilo, che, pur avendo le su indicate aggravanti natura oggettiva, in quanto riferibili entrambe all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe, le stesse possono essere ritenute senz'altro applicabili anche al concorrente esterno, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., sempre che egli sia consapevole dei fatti oggetto delle predette aggravanti o per colpa li ignori (Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, dep. 04/11/2009, Rv. 244904; v., inoltre, Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, dep. 09/11/2015, Rv. 265254). Siffatte circostanze aggravanti, dunque, ove ne ricorrano i necessari profili di gravità della base indiziaria, possono rilevare anche in sede cautelare, se puntualmente contestate nella formulazione della relativa imputazione, e possono essere valutate anche a carico del concorrente esterno, qualora siano emersi elementi tali da indurre a ritenere che egli sia stato a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi o della disponibilità di armi da parte degli associati, ovvero che abbia ignorato l'esistenza di tali profili del fatto per colpa o per errore determinato da colpa. Nel caso in esame, di contro, le su indicate aggravanti ad effetto speciale, entrambe valutate dal Tribunale ai fini del computo dei termini di fase della custodia cautelare, non hanno costituito oggetto di una precisa contestazione all'interno del capo d'imputazione provvisoriamente formulato nei confronti del ricorrente ai sensi degli artt. 110, 416-bis, cod. pen., né le stesse risultano chiaramente evincibili dal suo contenuto, fatto salvo un generico accenno allo scopo dell'associazione di commettere, fra l'altro, delitti in materia di armi ed esplosivi. Proprio in ragione della peculiarità dei su indicati criteri di imputazione di siffatte ipotesi circostanziali e della particolare gravità delle conseguenze sulla, più o meno ampia, durata dei termini di restrizione della libertà personale che scaturiscono, in forza dell'art. 278 cod. proc. pen., dai meccanismi di determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure nel caso in cui ricorrano aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria, ovvero quelle ad effetto speciale, si impone la necessità di una loro chiara ed autonoma indicazione all'interno del tema d'accusa provvisoriamente delineato in sede cautelare, senza che sia ли 3 possibile desumerne la presenza attraverso incerti rinvii per relationem al contenuto e alle modalità descrittive di imputazioni formulate a carico di altri indagati, sia pure contenute all'interno di uno stesso provvedimento cautelare.
3.2. La mancata contestazione in sede cautelare delle aggravanti di cui al quarto ed al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. non consente pertanto di valutarle ai fini della individuazione dei termini di fase ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., la cui scadenza - tenuto conto della emissione del decreto che dispone il giudizio in data 28 novembre 2012, del conseguente termine annuale di durata della misura dovuto al relativo limite edittale di pena e dell'ulteriore aumento di sei mesi previsto dall'art. 303, primo comma-3-bis, cod. proc. pen. - è intervenuta il 28 maggio 2014, data cui occorre aggiungere, in assenza di elementi in atti rinvenibili circa la presenza di eventuali ulteriori cause di sospensione, il complessivo periodo, dedotto dal ricorrente in sede di gravame, di mesi due e giorni quattordici di sospensione dei termini per l'astensione dei difensori dalle udienze, con la conseguente decorrenza del termine di durata della misura custodiale quanto meno dall'11 agosto 2014. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata scarcerazione di NC SI se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. . Così deciso il 1° marzo 2016 Francesco Ippolito E Il Presidente Il Consigliere estensore Gaetano De Amicis 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A CASSAZE M E R P Piera Esposito 4