Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
La mancanza di controfirma dell'ausiliario in calce al decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. comporta una mera irregolarità, non colpita da sanzione di nullità ne' per effetto della norma specifica di cui all'art. 555 cod proc. pen., ne' delle norma generali in materia di nullità. (Cfr. Cass. Sez. III 6 dicembre 1999 n. 13987).
Commentario • 1
- 1. Bollettino di informazione di Diritto della ConcorrenzaAccesso limitatoRoberto Sparano · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1999, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
DR. DAVIDE AVITABILE PRESIDENTE Udienza pubblica
DR. ALDO RIZZO CONSIGLIERE del 3.12.1999
DR. AMEDEO POSTIGLIONE CONSIGLIERE relatore SENTENZA
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE estensore N. 4058
DR. CLAUDIA SQUASSONI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 39279/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno
contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno 2.7.99 con la quale veniva dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza del Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, in data 3.1198
nei confronti di
PISAPIA ANTONIO N. A CAVA DEI TIRRENI IL 1.6.48
MEMOLI RITA N. A CAVA DEI TIRRENI IL 23.5.36
res. entrambi ivi via Abbro 5
imputati dei reati di cui agli artt. 110 CP, 20 lett. 'c' della Legge n. 47.85, I sexies della Legge n. 431.85, 734 CP, 1, 2, 13, 4, 14 della Legge n. 1086.71, 17 e 20 della Legge n. 64.74, accertati in Cava dei Tirreni il 6.6.95.
Sentita la relazione fatta dal consigliere dr. Postiglione;
sentito il Procuratore Generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel corso del procedimento di appello indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno rilevava che il decreto di citazione a giudizio, in primo grado, risultava sottoscritto dal magistrato, ma non anche dall'ausiliario. Secondo la Corte, tale atto era giuridicamente inesistente e comportava la radicale nullità del giudizio di primo grado per difetto di iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale, con restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica di Salerno. Nè poteva costituire equipollente della controfirma la sottoscrizione apposta dall'ausiliario sotto la formula "depositato" e/o "per copia conforme".
2. Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la medesima corte di Appello, deducendo violazione, in relazione all'art. 606 lett. 'b' CPP, degli artt. 555 e 126 CPP. Ad avviso del ricorrente, la decisione è viziata dall'accoglimento acritico di alcuni passi di sentenze della Suprema Corte. La sentenza a SU del 28.10.99 n. 14 aveva ad oggetto l'interruzione della prescrizione e stabiliva che con la sottoscrizione dell'ausiliario veniva certificata l'autenticità dell'atto anche con riguardo alla data. Pertanto era da questo momento che l'atto assumeva efficacia interruttiva della prescrizione. Si trattava di una affermazione compiuta ad altro effetto, dinanzi ad un atto che recava la sottoscrizione dell'ausiliario.
3. Nè poteva assumere veste di precedente la decisione 22.2.98 n. 2909, in relazione alla efficacia interruttiva della prescrizione del decreto di citazione a giudizio, che viene in essere al momento della sottoscrizione del PM e dell'ausiliario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
La sentenza della Corte di Appello di Salerno utilizza come "precedenti" alcune statuizioni di questa Corte rese in tutt'altra problematica, vale a dire l'efficacia interruttiva della prescrizione per effetto del decreto di citazione per il giudizio. Tale efficacia viene fatta risalire alla emissione e non alla notifica all'imputato per emissione si intende il momento in cui l'atto è perfetto nei suoi requisiti.
5. Il problema non affrontato dalla Corte di Cassazione è quello se la mancata sottoscrizione dell'ausiliario comporti la giuridica inesistenza dell'atto ovvero una mera irregolarità.
6. La corte di Appello propende per la nullità - inesistenza, dovuta ad un difetto di iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale. Tesi che appare eccessiva a questa Corte. Infatti, quando un decreto di citazione per il giudizio non sia controfirmato dall'ausiliario, ciò non dimostra che vi è una mancata iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale, ma è lecito il dubbio che si tratti di un difetto di assistenza.
7. L'art. 555 CPP prevede, al secondo comma, le cause di nullità del decreto di citazione a giudizio e non elenca tra le medesime il difetto di data, di sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste. Quindi non si ravvisa una specifica nullità comminata dalla legge per il caso in esame.
8. Occorre allora verificare se possa trattarsi di nullità di ordine generale. Mentre la mancata sottoscrizione del Pubblico Ministero è certamente un vizio tale da implicare un difetto di iniziativa nell'azione penale, non appare condivisibile l'assunto che la mancanza di sottoscrizione dell'ausiliario che lo assiste implichi il medesimo effetto, tenuto anche conto che il difetto di assistenza è causa di nullità generale per l'imputato (lett. 'c' dell'art. 178 CPP) ma non per il PM. Poiché l'art. 555 CPP accomuna sotto i requisiti di cui alla lett. 'h' anche la data, vi è da chiedersi se la mancanza di data cagioni anch'essa nullità assoluta, apparendo viceversa preferibile ritenere che la data dell'atto possa essere certificata anche altrimenti, ad esempio mediante la data del deposito.
8. Appare pertanto condivisibile la tesi del PG ricorrente, nel senso che la mancanza di controfirma dell'ausiliario in calce al decreto di citazione a giudizio emesso dal PM comporta una mera irregolarità non colpita da sanzione di nullità ne' per effetto della norma specifica di cui all'art. 555 CPP, ne' delle norme generali in materia di nullità.
9. Al riguardo, occorre tenere presente l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 184.98, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 CP sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nella specie, si trattava della questione se fosse costituzionalmente corretto attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alla mera emissione del decreto di citazione per il giudizio e non alla notificazione del medesimo all'imputato. La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, sotto il profilo che la sola emissione del decreto di citazione, certificata dall'ausiliario anche con riguardo alla data, vale ad interrompere la prescrizione. La sottoscrizione dell'ausiliario viene assunta, a tal fine, come una garanzia in più per la persona sottoposta alle indagini.
10. La citata ordinanza della Corte Costituzionale non riguarda la presente fattispecie, in cui non si fa questione di interruzione della prescrizione ad opera del decreto di citazione a giudizio. Qui viene in considerazione l'iniziativa del PM, che rappresenta un problema diverso e che non può essere ricondotta alla categoria generale della nullità assoluta ed insanabile per la mancanza di controfirma dell'ausiliario. In senso conforme, questa corte si è già pronunciata in diverse occasioni, sempre originate da ricorsi in analoghe fattispecie del Procuratore Generale di Salerno contro la posizione, ormai tralatizia, assunta in materia da quella Corte di Appello. Vedasi Cass. udienza pubblica del, 10.11.99 imp. Iannazzone. 11. Appare pertanto doveroso l'accoglimento del ricorso, anche se i reati sono destinati a sicura prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di
Napoli.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2000