Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
La sospensione del processo, conseguente alla presentazione da parte di uno solo dei coimputati della richiesta di rimessione, si estende a tutte le posizioni processuali e al computo dei termini di custodia cautelare per ciascun imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2009, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/01/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 92
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 034866/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO AN, N. IL 01/07/1978;
avverso ORDINANZA del 22/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARBARISI MAURIZIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 4 agosto 2008, depositata in pari data, la Corte di Appello di Cagliari, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., nel respingere l'istanza formulata in data 31 luglio 2008 nell'interesse dell'indagato IS IE di liberazione per cessazione della efficacia della custodia cautelare, assumeva che, essendo stato sospeso all'udienza dibattimentale 9 luglio 2008 il processo ai sensi dell'art. 47 c.p.p., comma 2, per aver chiesta il coimputato DO IN la rimessione ai sensi dell'art. 46 c.p.p., ciò aveva determinato la sospensione dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, in conseguenza di quanto disposto dalla prima parte dell'art. 47 c.p.p., comma 4. Sull'appello proposto dalla difesa IS che argomentava che l'istanza di rimessione presentata dal DO altro non era in realtà se non una ricusazione nei confronti della Corte decidente, conseguendone che la sospensione dei termini della misura cautelare non operava ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 5, richiamato dall'art. 47 c.p.p. posto che il caso di sospensione non gli si riferiva, avendo peraltro chiesto la separazione dei giudizi, il Tribunale di Cagliari con ordinanza 22 agosto 2008 lo rigettava argomentando come non fosse di competenza della Corte ovvero del Tribunale delibare nel merito l'istanza di rimessione valutando se la stessa in realtà dovesse essere diversamente qualificata. Dovendo ritenersi formalmente un'istanza di rimessione, istituto di carattere eccezionale coinvolgente non i singoli componenti dell'organo giudiziario, ma l'ufficio giudiziario nella sua interezza potendo derivare una modifica alla competenza per territorio, l'eccezione invocata, secondo il giudice di merito, non ricorreva investendo la rimessione il procedimento nella sua interezza e dunque tutti gli imputati senza distinzione alcuna.
Proponeva ricorso il IS eccependo l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 47, 303 e 304 c.p.p. richiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. La motivazione di rigetto adottata dalla Corte era censurabile in quanto nella fattispecie ricorreva l'art. 304 c.p.p., comma 5 che prevede che la sospensione dei termini, così come previsto dal cit. articolo, comma 1, non si applica ai coimputati cui i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi. E il IS, infatti, all'udienza del 9 maggio 2008 aveva avanzato istanza di applicazione pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p. e all'udienza del 9 luglio 2008 aveva chiesto che si procedesse alla separazione dei giudizi. La sospensione del processo e le conseguenze ad essa derivanti si riverberano solo nei confronti del soggetto che vi da causa sicché il Tribunale, ancorché non avesse disposto la separazione non poteva sospendere il processo anche nei confronti del IS. Nè poteva escludersi di per sè solo la separazione per il solo fatto che l'istanza di rimessione abbia natura eccezionale perché ciò condurrebbe di fatto a un'abrogazione dell'art. 47 c.p.p., comma 4, laddove richiama l'art. 304 c.p.p. e atteso che le ragioni dell'istanza di rimessione sono solo personali del DO. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 47, 303 e 304 c.p.p. sul presupposto di aver chiesto che si procedesse nei suoi confronti previa separazione del procedimento in costanza di un'istanza di rimessione del procedimento presentata da altri (DO) posto che la causa di sospensione non gli si riferiva essendo attinente alla mera posizione di chi l'aveva proposta. Osserva la Corte che la circostanza che nella fattispecie l'istanza di rimessione possa avere o meno contenuto di istanza di ricusazione, originata da motivazioni che si ricollegano al rigetto di un'istanza de libertate del DO, a prescindere dal nomen juris che a detta istanza il richiedente DO ha dato, è inconferente rilevando nella fattispecie l'attivazione da parte della Corte di Appello della procedura propria della rimessione con trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione con ciò delibando di fatto sulla richiesta stessa valutandola appunto come richiesta di rimessione e non di ricusazione. Sarà poi la Corte di legittimità dichiarando inammissibile, rigettando la richiesta o accogliendola a far luce sulla eventuale diversa natura sostanziale dell'istanza con le relative conseguenze.
Trattandosi pertanto di istanza di rimessione e involgendo la medesima non un singolo giudicante, ma un ufficio giudiziario nella sua completezza, la causa di sospensione attiene a tutti gli imputati potendo determinare l'accoglimento un spostamento eccezionale della competenza che varrebbe nei confronti non del solo richiedente la rimessione ma nei confronti di tutti i prevenuti dovendo essere giudicati da un ufficio giudiziario diverso.
Questa impostazione trova conforto nella costante giurisprudenza di legittimità, confermata dalla pronuncia delle Sezioni Unite che, per prima, ha esaminato l'art. 45 c.p.p. novellato dalla L. 7 novembre 2002, n. 248; è stato infatti autorevolmente deciso che la rimessione è istituto di carattere eccezionale, in quanto esso costituisce deroga alle regole generali sulla competenza per territorio e rappresenta un'evidente deviazione dal principio del giudice naturale precostituito per legge, onde non può che essere l'effetto di una causa eccezionale, di una grave - eccezionale - situazione locale che investe l'intero ufficio giudiziario, nel suo complesso, e non i singoli giudici: se così non fosse, l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo dinanzi ad altro ufficio giudiziario (Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2003, n. 1, Berlusconi ed altri). Da tali rilievi deve inequivocamente inferirsi che la richiesta di rimessione, anche se presentata solo da alcuni imputati, non riguarda singole posizioni processuali ma investe l'intero processo, essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che ne permettono il regolare svolgimento in quella sede giudiziaria, di talché gli effetti sospensivi della richiesta di rimessione non possono che estendersi a tutte le posizioni processuali e al processo unitariamente considerato. Le precedenti riflessioni rendono evidente che la disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare, conseguente alla richiesta di rimessione, non è compatibile con la previsione dell'art. 304 c.p.p., comma 5, la cui ragione giustificativa risiede nel fatto che le cause sospensive non riguardano necessariamente l'intero processo, ben potendo attenere unicamente alla posizione di alcuni imputati, tant'è che la disposizione da ultimo citata esplicitamente dichiara inapplicabile la sospensione "ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono" (Sez. 1, Sentenza n. 46321 del 2003, Trolio). Peraltro si osserva che il riferimento normativo di cui all'art. 304 c.p.p., comma 5 della non applicabilità ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedano che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi richiede la concreta praticabilità della separazione non potendosi prescindere dalla valutazione che ciò debba essere giuridicamente possibile. Un caso di rimessione realizza appunto questa non praticabilità della separazione atteso che non vi sarebbe in concreto un ufficio giudiziario, in caso di accoglimento della richiesta di remissione, competente a decidere. Nella fattispecie inoltre la separazione non era ulteriormente possibile atteso che il IS aveva raggiunto un accordo con il PM per la definizione del giudizio ai sensi dell'art.599 c.p.p., comma 4, che a seguito della novella L. 24 luglio 2008, n. 125 è un istituto abrogato.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento del Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009