Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2011, n. 40037
CASS
Sentenza 14 ottobre 2011

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Nel caso in cui il giudice, al momento della deliberazione finale, abbia derubricato un reato non oblabile in altro oblabile, l'imputato ha il diritto di chiedere l'oblazione soltanto se, entro il momento della formulazione delle conclusioni, abbia proposto la relativa istanza per l'ipotesi di derubricazione dell'originaria imputazione. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato, nelle conclusioni, aveva espressamente proposto istanza di oblazione nell'ipotesi in cui il reato di ricettazione fosse derubricato - come poi accadde - in quello di cui all'art. 712 cod. pen.).

Qualora la proponibilità della richiesta di oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell'originaria (e preclusiva) imputazione disposta con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice, oltre ad irrogare la corrispondente sanzione, è tenuto, con la stessa sentenza e previa richiesta dell'imputato, a rimettere quest'ultimo in termini per proporre la richiesta di oblazione, subordinando l'efficacia della condanna al perfezionamento del relativo "iter" procedimentale. (La Corte ha precisato che, se il pagamento avviene nel termine stabilito, il reato si estingue e la relativa declaratoria è pronunciata, ad istanza di parte, dal giudice dell'esecuzione, altrimenti la sentenza di condanna diviene efficace ed eseguibile).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2011, n. 40037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40037
Data del deposito : 14 ottobre 2011

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