Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7055
CASS
Sentenza 15 maggio 2002

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A norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio, posto che detto evento comporta esigenze di conoscenza per gli eredi; costituiscono , pertanto, elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. La mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., che può essere eccepita solo dagli eredi, non causa la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione.

Per l'ammissibilità dell'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento che giustifichi un "simultaneus processus". In particolare, la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, deve essere riconosciuta indipendentemente dall'esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della "legitimatio ad causam", attenendo questa alle condizioni dell'azione e non ai presupposti processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7055
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7055
    Data del deposito : 15 maggio 2002

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