Sentenza 15 maggio 2002
Massime • 2
A norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio, posto che detto evento comporta esigenze di conoscenza per gli eredi; costituiscono , pertanto, elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. La mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., che può essere eccepita solo dagli eredi, non causa la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione.
Per l'ammissibilità dell'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento che giustifichi un "simultaneus processus". In particolare, la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, deve essere riconosciuta indipendentemente dall'esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della "legitimatio ad causam", attenendo questa alle condizioni dell'azione e non ai presupposti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7055 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ROBERTO LE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LAVORI & COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. TELEGRAFO Gaetano, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO DE CESARE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND RESIDENCE COSTA DEL SOLE, in persona degli Amm.ri P.t. Sigg.ri NICOLA ORLANDO, NICOLA DE TULLIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso LU GARDIN, difeso dall'avvocato SANTE NARDELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NT LE, NO MA, AN RO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 00805/00 proposto da:
AN RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato GIULIO POJAGHI BETTONI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE BARILE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LAVORI & COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, COND RESIDENCE COSTA DEL SOLE, in persona degli Amm.ri pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 263/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 16/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato NARDELLI, difensore del COND. RESIDENCE COSTA DEL SOLE, che ha chiesto rigetto del ricorso principale;
udito l'Avvocato BARILE, difensore del resistente AN, che ha chiesto rigetto del ricorso principale e accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto dei ricorsi. Svolgimento del processo
Con atto del l5/6/l987 il condominio Residence Costa del Sole sito in Bari, premesso che nel complesso immobiliare erano stati eseguiti dalla s.r.l. Lavori e Costruzioni lavori di ristrutturazione riguardanti i terrazzi d'attico a seguito dei quali nei piani sottostanti il lastrico solare si erano verificate infiltrazioni di umidità, conveniva in giudizio l'impresa appaltatrice dei lavori per sentirla condannare al risarcimento dei danni.
La società convenuta, costituitasi, contestava le avverse doglianze e, tra l'altro, eccepiva che i pretesi vizi non afferivano a parti comuni dell'immobile.
Il giudizio veniva riunito a quello instaurato con atto del 3/11/1987 dai coniugi NT MI e VI AR nei confronti del condominio e della s.r.l. Lavori e Costruzioni per ottenere la rimozione degli eventi dannosi verificatisi nel loro appartamento ed il risarcimento dei danni.
Interveniva poi volontariamente in giudizio RO GA, altro condomino, per sentir condannare il condominio o la Lavori e Costruzioni alla eliminazione delle cause dell'umidità verificatasi nel proprio appartamento ed al risarcimento dei danni. Su istanza dei coniugi NT-VI veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli appartamenti posti sulla verticale dei lastrici solari tra i quali GI IC che si costituiva e chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.
La causa, interrotta per la morte di GI IC, veniva riassunta dal condominio.
L'adito tribunale di Bari, con sentenza 1/6/1996, condannava la Lavori e Costruzioni a pagare al condominio L. 48.500.000, ai coniugi NT-VI L. 2.250.000, a GA RO L. 2. 100.000. Avverso la detta sentenza proponeva gravame la società soccombente con atto notificato al condominio, ai coniugi NT- VI e a GA RO i quali resistevano all'appello. I citati coniugi spiegavano in via subordinata appello incidentale chiedendo la condanna del condominio, esclusiva o concorrente con la società appellante, al risarcimento dei danni ex articolo 2051 c.c. Anche il GA proponeva appello incidentale nei confronti della Lavori e Costruzioni e del condominio.
Con sentenza 16/3/1999 la corte di appello di Bari rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale di GA RO, condannava la s.r.l. Lavori e Costruzioni a pagare al GA L.
3.000.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che dopo la morte di GI IC solo i suoi eredi PE e Edoardo GI erano legittimati ad eccepire la nullità dell'atto di riassunzione per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
che gli credi GI non avevano sul punto proposto alcuna impugnazione per cui la relativa questione non poteva essere proposta da altri e diversi soggetti (come la società appellante); che la non valida ricostituzione del contraddittorio non determinava inutilità pratica della sentenza vertendosi nella specie in ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale;
che la terrazza a livello in questione, anche se di proprietà esclusiva, era da equiparare (per la sua funzione di copertura della parte sottostante dell'edificio) al lastrico solare e, quindi, oggetto di condominio;
che si trattava di due regimi non elidenti ma coesistenti;
che la domanda di risarcimento danni era proponibile dal condominio e dai proprietari dei vani sottostanti ai quali la terrazza serviva da copertura;
che la Lavori e Costruzioni nella missiva 9/3/1987, in riposta alla lettera 21/1/1983 con la quale il condominio aveva denunciato vizi occulti consistenti nella difettosa copertura dei terrazzi e nelle infiltrazioni d'acqua, aveva sostanzialmente ammesso l'esistenza del vizio;
che la c.t.u. poteva assurgere a fonte oggettiva di prova;
che era infondata la tesi della società appellante in ordine alla inattendibilità della c.t.u.;
che, in relazione alla domanda proposta da GA MU, si era in presenza di un intervento adesivo autonomo la cui ammissibilità era sorretta dal fatto che tale domanda presentava una connessione o un collegamento con quella del condominio con opportunità del simultaneus processus;
che il condomino GA era proprietario di un appartamento interessato dalle conseguenze della imperfetta esecuzione dei lavori appaltati alla appellante principale;
che pertanto la detta domanda doveva essere esaminata e decisa;
che il citato interventore poteva proporre anche domande nuove non essendo la sua attività legata a quella della parte che aveva iniziato il giudizio stante l'autonomia del diritto fatto valere nei confronti dall'altra parte convenuta.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Bari è stata chiesta dalla s.r.l. Lavori e Costruzioni con ricorso affidato a cinque motivi. Hanno resistito con separati controricorsi il condominio e GA RO il quale ha proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo. NT MI e VI AR non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Il ricorso principale della società Lavori e Costruzione e quello incidentale di GA RO vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale la s.r.l. Lavori e Costruzioni denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli articoli 156, 300, 161, 303 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. Deduce la ricorrente principale che la corte di appello ha errato nell'affermare che solo gli eredi di GI IC erano legittimati ad eccepire la nullità dell'atto di riassunzione notificato dopo la morte del GI. L'atto riassuntivo deve essere portato a conoscenza di tutte le parti processuali ognuna delle quali è abilitata ad eccepire il vizio di forma di detto atto specie nell'ipotesi di litisconsorzio sia pur processuale. Nel caso in esame non si può ritenere sanato tale vizio atteso che essa società, non costituitasi nella fase successiva alla riassunzione, ha sollevato la relativa eccezione in grado di appello con uno specifico motivo di gravame. La corte di appello, quindi, avrebbe dovuto rilevare il vizio dell'atto di riassunzione e, stante la mancata costituzione di alcune parti, pronunciare la nullità della sentenza di primo grado e/o l'estinzione del giudizio.
Il motivo non è fondato.
Il ricorso per riassunzione del processo interrotto per la morte di una delle parti deve contenere gli estremi della domanda proposta per esigenze di conoscenza da parte degli eredi. Tali esigenze sono invece insussistenti - come ineccepibilmente rilevato dalla corte di appello - ove, immutata la parte, l'evento interruttivo riguardi il procuratore (sentenza di questa Corte 22/11/1986 n. 6883). A maggior ragione le dette esigenze non sussistono con riferimento alle parti costituite (nella specie: la società ricorrente) alle quali è sufficiente la notifica del decreto di fissazione dell'udienza con il ricorso contenente elementi sufficienti per individuare il giudizio che si intende proseguire.
Per quanto riguarda l'atto di riassunzione ritualmente notificato agli eredi di GI IC va osservato che - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come invece affermato dalla corte territoriale - solo i detti eredi erano legittimati a sollevare l'eccezione circa l'eventuale irregolarità di tale atto (per mancata indicazione degli estremi della domanda). La detta questione non è stata prospettata in primo grado ne' dagli eredi del GI ne' dalla Società Lavori e Costruzioni rimasti contumaci dopo la notifica dell'atto di riassunzione. In proposito bisogna evidenziare che, secondo quanto affermato da questa Corte (sentenza 14/3/2001 n. 3695), costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo: la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 125 disp. att. c.p.c. non determina la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non comporti il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione. In ogni caso l'eventuale irregolarità della riassunzione può dar luogo a nullità che non è rilevabile di ufficio e che è sanata dalla mancata eccezione di parte. Se invece la parte citata in riassunzione si costituisce ed eccepisce l'irregolarità tempestivamente ex articolo 157 c.p.c. la sanatoria resta esclusa e va dichiarata la nullità. Nella specie gli eredi del GI (unici legittimati) non hanno eccepito la detta irregolarità della riassunzione ne' in primo grado dopo la regolare notifica dell'atto di riassunzione, ne' hanno sollevato la detta eccezione nel giudizio di appello - con uno specifico motivo di gravame - non avendo proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
A nulla rileva che nella specie si verte in un'ipotesi di litisconsorzio processuale atteso che - come recentemente affermato da questa Corte - finanche in un processo a litisconsorzio necessario, nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti, ma in contumacia di alcune di esse, senza che il giudice di primo grado abbia deciso espressamente la questione pregiudiziale della validità della notifica dell'atto introduttivo alle parti non costituitesi, tale questione deve costituire oggetto di impugnazione, non rientrando nei poteri del giudice di appello il rilevare di ufficio la detta nullità e pronunciare l'annullamento della pronuncia impugnata (sentenza 5/4/2001 n. 5078). Con il secondo motivo di ricorso la Lavori e Costruzioni, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1117 c.c., 1126 c.c., 99 c.p.c. e 100 c.p.c., sostiene che la corte di merito ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimatone attiva del condominio (non proprietario della terrazza a livello sulla quale erano state eseguite le opere contestate) confondendo la funzione di un bene (lastrico solare) - e la conseguente ripartizione delle spese relative a tale bene - con la proprietà ed i diritti azionabili dal proprietario. La terrazza a livello non rientra tra i beni presuntivamente condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. Nella specie la terrazza a livello era di proprietà esclusiva del condomino GI e a nulla rileva che, per la funzione di copertura, era soggetta al particolare criterio di ripartizione delle spese di manutenzione previsto dall'articolo 1126 c.c.: la legittimazione ad agire, infatti, si rinviene solo dal titolo di proprietà della terrazza e non dalla funzione di tale bene. Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, come rilevato dal giudice di appello e come più volte affermato da questa Corte, il lastrico solare dell'edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini. Pertanto all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto esclusivo (sentenza 29/4/1997 n. 3672). In correlazione con tale obbligo è configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza (sentenza 1/12/2000 n. 15389). Nella specie è pacifico in fatto - come risulta dalla lettura della sentenza impugnata - che i lavori relativi alla ristrutturazione dei terrazzi d'attico e dei lastrici solari sono stati affidati in appalto alla società ricorrente dal condominio al bi amministratore va di conseguenza riconosciuta la legittimazione ad agire nei confronti della impresa appaltatrice per i difetti ed i vizi dell'opera commissionata posto che la rappresentanza processuale attiva del condominio per le controversie nascenti da un contratto di appalto spetta all'amministratore se la stipulazione del contratto stesso sia stata autorizzata o comunque approvata mediante ratifica dell'assemblea dei condomini (sentenza di questa Corte 22/11/1990 n. 11272). In proposito bisogna comunque porre in evidenza che - come risulta dalla parte espositiva della sentenza impugnata (pagina 7) - i danni in questione hanno riguardato anche le parti comuni dell'edificio (in particolare pluviali e parti esterne ai prospetti dei terrazzi) ed è noto che costituisce atto conservativo dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio l'azione dell'amministratore nei confronti dell'appaltatore (a tanto legittimato ex articoli 1130 n. 4 e 1131, primo comma, c.c.) per i difetti di costruzione relativamente alle medesime. Con il terzo motivo di società ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1667 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Ad avviso della s.r.l. Lavori e Costruzioni con la missivà del 9/3/1987 essa società non ha riconosciuto alcun vizio della propria opera - ed anzi ha escluso qualsiasi collegamento tra l'opera stessa ed il fenomeno dell'umidità negli appartamenti sottostanti la superficie interessata dall'esecuzione dei lavori appaltati - e si è limitata a far riferimento ad elementi estranei al contratto di appalto. Con il quarto motivo la s.r.l. Lavori e Costruzioni denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 61 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente principale la corte di appello ha errato nell'affermare che la c.t.u. poteva assurgere, nella specie, ad elemento di prova. Il giudice di secondo grado ha prospettato erroneamente i fatti processuali affermando che i dati da esaminare dal c.t.u. fossero già "probatoriamente" acquisiti: ciò non è vero come si rileva dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla seguente frase "in data 9/3/1991 il G.I. affermava che non vi era alcuna certezza sulla causa che aveva prodotto il fenomeno dell'umidità e neppure se la stessa era afferente a parti comuni".
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione - possono essere esaminate congiuntamente in quanto si risolvono tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di norme di diritto, essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento in particolare all'interpretazione del contenuto della missiva 9/3/1987 inviata dalla società ricorrente al condominio ed alla valutazione della disposta c.t.u.) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Il giudice di appello ha esaminato il contenuto della missiva 9/3/1987 inviata dalla società Lavori e Costruzioni al condominio - che in data 21/1/1983 aveva denunciato i vizi relativi alla difettosa copertura dei terrazzi ed alle infiltrazioni - ed ha quindi affermato che con tale missiva la società appaltatrice aveva ammesso l'esistenza del vizio lamentato.
La corte di merito ha poi posto in rilievo che la c.t.u., pur non essendo normalmente un mezzo di prova, nella specie era da considerare come uno strumento d'accertamento necessario di situazioni rilevabili esclusivamente con ricorso a determinate cognizioni tecniche (in tali sensi è la costante giurisprudenza di questa Corte: tra le tante sentenze 12/12/2000 n. 15630; 10/3/2000 n. 2802). Il giudice di secondo grado ha quindi ritenuto attendibili le valutazioni e le determinazioni del consulente di ufficio - in ordine alle cause che avevano determinato il lamentato fenomeno dell'umidità - avendo cura di precisare che tali valutazioni non si ponevano in contrasto con l'ordinanza del G.I. del 9/3/1991 (richiamata dalla Lavori e Costruzioni nel quarto motivo di ricorso) in quanto la detta ordinanza era stata pronunciata ben otto mesi prima del deposito della relazione peritale.
La corte barese è pervenuta alle riportate conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle detto valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge ed i denunciati vizi di motivazione che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del condominio, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della società ricorrente.
Sotto altro aspetto bisogna segnalare che la ricorrente denuncia l'errata interpretazione di un documento (missiva del 9/3/1987) senza riportare il contenuto specifico e completo di tale documento il che non consente di ricostruirne - alla luce esclusivamente di alcune isolate parti - il senso complessivo. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la rilevanza dell'errore interpretativo commesso dalla corte di appello. Deve quindi ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: la Lavori e Costruzioni ha inteso in sostanza censurare il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede.
Del pari e critiche mosse in questa sede alla valutazione della relazione del c.t.u. (di cui al quarto motivo di ricorso) non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità non essendo stati precisati in ricorso i punti salienti e importanti della relazione del c.t.u.: la detta omissione non consente di verificare la decisività dei rilievi al riguardo mossi dai ricorrenti.
Infatti, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie (nella specie la relazione peritale) ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non (o mal) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione. La ricorrente, infine, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie (con riferimento, in particolare, al contenuto della citata missiva del 9/3/1987 ed alla valutazione della c.t.u.). Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 3/2/2000 n. 1195;
27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089).
Con il quinto motivo la società ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 105 c.p.c., deduce che la corte di appello ha qualificato la domanda di GA RO come intervento adesivo autonomo senza considerare che il GA aveva fatto valere un proprio diritto che non aveva alcun collegamento con l'oggetto della controversia e che non era dipendente dal titolo dedotto nel processo e ciò rispetto sia alla domanda proposta d'al condominio, sia a quella avanzata dai coniugi NT-VI i quali avevano lamentato danni derivanti da infiltrazioni provenienti da una diversa terrazza a livello. La domanda del GA sarebbe stata ammissibile solo se l'interventore avesse aderito alla domanda proposta da una delle parti in danno dell'altra. Ciò non è avvenuto in quanto il GA ha proposto domande nei confronti di tutte le parti non assumendo posizione in merito alla responsabilità di una di tali parti: si tratta quindi di intervento principale - inammissibile - e non adesivo autonomo. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimento posto che la corte di appello ha chiarito che la domanda del GA - quale condomino proprietario di appartamento interessato dalle conseguenze derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori appaltati dal condominio alla Lavori e Costruzione - era connessa e collegata a quella del condominio: è quindi evidente l'interesse del GA ad intervenire a norma dell'articolo 105 c.p.c. in quanto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del giudizio.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, ai fini della facoltà di un terzo di intervenire in un giudizio pendente tra le altre parti, è sufficiente per l'ammissibilità dell'intervento medesimo che la domanda dell'interveniente presenti (come appunto nel caso in esame e come evidenziato dalla corte distrettuale) una connessione o un collegamento implicanti l'opportunità di un simultaneus processus. In particolare la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa (e, quindi, anche di proporre domande contro l'attore sempre che rientrino nella competenza del giudice adito e presentino un collegamento tale da rendere opportuno il simultancus processus) deve essere riconosciuta indipendentemente dall'esistenza o meno, nel soggetto che ha instaurato il giudizio medesimo della legittimatio ad causam attenendo questa alle condizioni dell'azione e non ai presupposti processuali (in tali sensi sentenze 20/4/1994 n. 4648; 24/2/1988 n. 1947; 19/7/1986 n. 4648). Con l'unico motivo del ricorso incidentale GA RO denuncia violazione ed errata applicazione degli articoli 2051, 1667 e 1669 c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione su circostanza decisiva. Deduce il ricorrente incidentale che la corte di appello, nel rigettare la domanda dei coniugi NT-VI, ha implicitamente ritenuto di rigettare anche la domanda di esso GA volta ad ottenere la condanna "di chi di ragione" (e, quindi, anche del condominio) per i danni in questione. La corte di merito ha affermato che, trattandosi di danni conseguenti da fatto dell'impresa appaltatrice dei lavori, non opererebbe il disposto di cui all'articolo 2051 c.c. Il giudice di secondo grado non ha però considerato che la responsabilità del custode non può essere esclusa tutte le volte che - come nella specie - non risulti in atti che il proprietario sia stato totalmente esonerato dall'esercizio dei poteri di controllo dopo l'affidamento del bene all'impresa appaltatrice.
Il motivo è privo di pregio.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'autonomia dell'appaltatore - il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera - comporta che di regola l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 c.c. ovvero in caso di una riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" del committente medesimo attuandone specifiche direttive, ovvero ancora quando il committente si sia fattualmente ingerito nell'esecuzione del lavoro materialmente cooperando all'impresa appaltatrice palesemente priva delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici, indispensabili per eseguire la prestazione, senza il pericolo di arrecare danni a terzi. La corresponsabilità del committente verso i terzi non può essere fatta discendere dalla mancata sorveglianza dell'attività dell'appaltatore risultata dannosa e dalla negligenza consistita nel non aver impedito le conseguenze pregiudizievoli dalla stessa derivabili: l'appaltatore, infatti, è ed agisce come imprenditore autonomo (nei sensi suddetti sentenze 26/6/2000 n. 8686; 20/11/1997 n. 11566; 29/10/1997 n. 10652;
12/2/1997 n. 1284; 30/5/1996 n. 5007).
Nella specie la corte di appello, con la sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi affermando che nessun addebito poteva essere mosso al condominio che, proprio per assolvere ai propri obblighi di manutenzione del lastrico solare e delle terrazze a livello, aveva affidato in appalto alla società Lavori e Costruzioni i lavori relativi alla ristrutturazione di detti beni. Inoltre la corte barese ha posto in evidenza che, come risultava dimostrato ed accertato in fatto, "la causa esclusiva dei danni era da imputarsi alla imperfetta esecuzione dei lavori affidati alla società deducente" (ossia alla ricorrente principale). Nel caso in esame non risulta poi accertata in fatto - ne' è stata dedotta dal GA - la sussistenza di quelle condizioni sopra precisate necessarie per ravvisare la corresponsabilità del committente condominio.
In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
La società ricorrente principale va condannata al pagamento in favore del condominio e di GA RO delle spese del giudizio di legittimità nella misura rispettivamente indicata in dispositivo. Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente incidentale ed il condominio nei cui confronti detto ricorso è stato proposto.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna la ricorrente principale s.r.l. Società Lavori e Costruzioni al pagamento in favore del condominio "Residence Costa del sole" e di GA RO delle spese del giudizio di cassazione che liquida, per il condominio, in complessivi euro 173,00 oltre euro 1.500,00 a titolo di onorari e, per GA RO, in complessivi euro 188,00 oltre euro 500,00 a titolo di onorari;
compensa tra il condominio e GA RO le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2002