Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
Costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo; la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 cod. proc. civ. non determina la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione (nella specie il tribunale aveva dichiarato nulla la riassunzione, contenente l'indicazione dell'atto introduttivo del giudizio e del provvedimento in forza del quale veniva eseguita, per omessa riproduzione delle domande e dell'esposizione dei fatti di causa).
Commentario • 1
- 1. La riassunzione del processo civile alla luce della novella n. 69/2009.Luisa Camboni · https://www.studiocataldi.it/ · 8 febbraio 2013
La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 ha introdotto sostanziali modifiche al Codice di Procedura Civile. La ratio di tale legge è quella di semplificare i meccanismi del processo civile, di renderlo più snello al fine di raggiungere più velocemente la sua conclusione. Il Legislatore, in particolare, ha inteso ridurre sensibilmente i termini per proseguire o riassumere il processo, sì da abbreviarne la durata. Concentriamo la nostra attenzione sull'istituto della riassunzione nel processo civile esaminando in che modo questo istituto è stato modificato e in che modo sono disciplinati i termini per riassumere il giudizio. Norma di riferimento è l'art. 50 c.p.c. che, così, dispone: "Se la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - " -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - " -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - " -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
UL ZZ, elett., dom. in Roma, via Crescienzo n. 103 presso l'avv. Guido Pomarici che unitamente all'avv. Emilio Sangregorio lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Fonzo, Clementina Pulli e Antonietta Coretti, per procura speciale in calce al controricorso;
- CONTRORICORRENTE -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Como in data 19 marzo 1998, n. 406; R.G. 52/97;
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25/1/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Mario Scimone per delega dell'avv. Pomarici e Antonietta Coretti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pronuncia in data 5 marzo 1997 il Pretore del lavoro di Como dichiarava la nullità del ricorso in riassunzione di AU ZZ, già liquidatore della s.r.l. Merate, relativo alla opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2323 del 1995 per somme dovute a titolo di sanzione per omesso versamento contributivo da parte della detta società.
La decisione veniva confermata con sentenza del 19 marzo 1998 dal Tribunale locale che rigettava l'appello di esso ZZ. Osservava, in particolare, il Tribunale che: era effettivamente nullo il ricorso in riassunzione a seguito della sentenza del Pretore di Lecco dichiarativa dell'incompetenza territoriale del giudice prioritariamente adito, perché privo del contenuto della opposizione;
nel merito era comunque infondata l'opposizione essendo emerso che il verbale di accertamento delle violazioni contributive imputategli era stato regolarmente notificato;
così era incontroversa l'assunzione della carica di liquidatore della s.r.l. Merate ed era altresì certo l'inadempimento dell'onere previdenziale per i mesi gennaio-marzo 1992 e luglio 1993; per le omissioni contributive involgenti oneri gravanti sul legale rappresentante di ente collettivo, era quindi responsabile il ZZ, professionista qualificato nel settore imprenditoriale, al vertice della società poi dichiara fallita.
Il ZZ ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi cui ha resistito l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione formulata dalla difesa dell'INPS secondo cui la notifica è avvenuta il 15 settembre 1998 quando già era già decorso il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c.. L'eccezione va rigettata perché infondata.
La sentenza del Tribunale di Como è stata, infatti, notificata - come emerge dalla relata - il 2 giugno 1998, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la quale però non risulta essere stata prodotta.
Ne discende la tempestività di notifica del ricorso avvenuta il 15 settembre 1998, ossia entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Con i primi due motivi da esaminarsi congiuntamente, denunciandosi violazione dell'art. 125, 1 comma, n. 3 disp. att. c.p.c. ed erronea applicazione dell'art. 414 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nel confermare la nullità del ricorso in riassunzione depositato dal ZZ il 26 luglio 1996 sul rilievo che in esso il ricorrente si era limitato a richiamare l'opposizione ab origine proposta dinanzi al Pretore di Lecco, omettendo di riprodurne l'integrale contenuto, non ha considerato l'anzidetta norma di cui all'art. 125 disp. att. che indica tra gli elementi che l'atto di riassunzione deve contenere il solo richiamo dell'atto introduttivo del giudizio e non la riproduzione del suo contenuto. In altro aspetto il Tribunale ha confermato la nullità del ricorso in riassunzione, dichiarata dalla pronuncia del Pretore di Como n. 75 del 1997, per mancanza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 c.p.c., estendendo così erroneamente in subiecta materia la disciplina del rito del lavoro.
I due motivi sono fondati, anche se ciò non può portare all'accoglimento del ricorso, stante la infondatezza del terzo motivo.
Da un lato, infatti, in base alla su indicata disciplina di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il processo già iniziato attraverso il ricongiungimento delle due fasi in uno stesso unico processo (Cass, 25 ottobre 1994, n. 8752); dall'altro, la mancanza di uno o più dei requisiti non determina di per sè la nullità dell'atto, non comminata da, alcuna disposizione di legge, ma solo quando essa renda impossibile il raggiungimento dello scopo proprio dell'atto di riassunzione, ex art. 156 c.p.c. (Cass.,1 marzo 1984, n. 1440). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che non ha considerato che l'atto di riassunzione, anche se privo della riproduzione specifica di tutte le domande della parte e dell'esposizione analitica dei fatti di causa, conteneva il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio e l'indicazione del provvedimento in forza del quale era stata eseguita la riassunzione onde la sua validità.
Con il terzo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 3 e 4 legge 24 novembre 1981, n. 689, si censura l'impugnata sentenza per avere attribuito al liquidatore una responsabilità per colpa insita nel mancato versamento degli oneri contributivi, senza considerare che nella specie trattavasi di responsabilità penale e che la colpa non può essere presunta.
D'altro canto, il ricorrente aveva regolarmente svolto le funzioni collegate all'ufficio presentando all'INPS le dichiarazioni relative ai dipendenti della società mentre i bilanci relativi al periodo antecedente l'assunzione della carica avevano evidenziato elevate passività.
Ne discende l'impossibilità giuridica per il liquidatore di adempiere agli obblighi contributivi.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Il Tribunale ha infatti accertato sulla base delle risultanze acquisite che le inadempienze previdenziali avevano riguardato periodi nei quali il ZZ era già liquidatore della società onde la sua responsabilità in relazione alle somme ingiuntegli per sanzioni conseguenti alle omissioni contributive. Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Il ricorso va perciò rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001