Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3695
CASS
Sentenza 14 marzo 2001

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Costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo; la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 cod. proc. civ. non determina la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione (nella specie il tribunale aveva dichiarato nulla la riassunzione, contenente l'indicazione dell'atto introduttivo del giudizio e del provvedimento in forza del quale veniva eseguita, per omessa riproduzione delle domande e dell'esposizione dei fatti di causa).

Commentario1

  • 1La riassunzione del processo civile alla luce della novella n. 69/2009.
    Luisa Camboni · https://www.studiocataldi.it/ · 8 febbraio 2013

    La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 ha introdotto sostanziali modifiche al Codice di Procedura Civile. La ratio di tale legge è quella di semplificare i meccanismi del processo civile, di renderlo più snello al fine di raggiungere più velocemente la sua conclusione. Il Legislatore, in particolare, ha inteso ridurre sensibilmente i termini per proseguire o riassumere il processo, sì da abbreviarne la durata. Concentriamo la nostra attenzione sull'istituto della riassunzione nel processo civile esaminando in che modo questo istituto è stato modificato e in che modo sono disciplinati i termini per riassumere il giudizio. Norma di riferimento è l'art. 50 c.p.c. che, così, dispone: "Se la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3695
Data del deposito : 14 marzo 2001

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