Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un determinato termine, è sufficiente che entro tale termine intervenga l'offerta, non essendo necessario che entro il predetto termine intervengano anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 cod. civ. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
OM IT e CC AN res. In Cesena ed elett. dom. in Roma, nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, presso l'avv. Franco Beltrami che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso
- ricorrenti -
contro
ZO RI;
CC NA, ZO ER, ZO AL, ZO NA, quali eredi di FF AL;
GI LE, ZO IS, ZO IB, ZO EL quali eredi di FF AU;
BO RA e BO RL, tutti res. in Cesena ed elett. dom. in Roma, viale di Villa Massimo n. 36, presso lo studio dell'avv. Renato Della Bella che li rappresenta e difende, unitamente agli avv. Paolo Fabbri e Giorgio Fabbri in virtù di procura in calce al controricorso
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 227 in data 18.12.1997 - 16.3.1998 del Tribunale di Forlì (r.g. n. 2431/94). Udita nella pubblica udienza del 6 ottobre 2000 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Sabatini.
Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale Dott. Dario Cafiero, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 febbraio 1980, passata in giudicato il Tribunale di Forlì dichiarò legittimo il retratto successorio esercitato da RI, AL ed AU FF nonché da RL ed RA CH nei confronti della coerede LE PI - la quale aveva venduto a IT OM e AN HI i diritti di proprietà pari ad un quarto su un terreno con fabbricato rurale sito in Cesena -, ed ordinò il trasferimento di tali diritti in favore dei retrattanti ed a costoro di versare ai suddetti acquirenti lire 4.246.000 oltre le spese notarili, se documentate, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, subordinandone la trascrizione al tempestivo pagamento di detta somma. Provvedendo sulla domanda introduttiva del presente giudizio, in tal senso avanzata dagli stessi retrattanti ed eredi, con sentenza del 12 marzo 1994 il Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, dichiarò validi ed efficaci tanto l'offerta reale della somma predetta, di cui al processo verbale dell'ufficiale giudiziario in data 16 e 23 aprile 1981, notificato ai creditori il 18 maggio successivo, quanto il deposito della stessa somma presso la Banca nazionale dell'agricoltura, effettuato il 17 giugno 1981, e dichiarò pertanto i debitori liberati dalla relativa obbligazione. Con la pronuncia, ora gravata, il Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile - per mancata esposizione nell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dei motivi specifici dell'impugnazione - l'appello proposto dal OM e dalla HI avverso la suindicata decisione del Pretore ed aggiunto che esso era comunque infondato competente in primo grado era infatti, per valore, il Pretore giacché il giudizio atteneva esclusivamente alla convalida dell'offerta reale ed alla liberazione dall'obbligazione di pagamento di lire 4.246.000 anche, poi, a voler ritenere tardiva ed incompleta l'intimazione dell'offerta reale non era intervenuta alcuna decadenza o prescrizione del diritto di riscatto, sulla sussistenza del quale si era formato il giudicato.
Per la cassazione di tale decisione il OM e la HI hanno congiuntamente proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui gli intimati resistono con controricorso. Questi ultimi hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti deducono che, trattandosi di giudizio avente ad oggetto offerta reale in materia di retratto successorio, esso esulava dalla competenza della sezione lavoro, che ha invece pronunciato, ed allegano pertanto la violazione degli artt. 409, 442, 444, 426, 427 e 439 c.p.c., nonché vizio di composizione del collegio e difetto di motivazione sulle ragioni dell'assunzione della decisione da parte della predetta sezione. Il motivo è infondato.
Il giudizio di appello si è infatti svolto, come doveva e come gli stessi ricorrenti anche rilevano con il rito ordinario. Orbene è vero che dall'intestazione dell'impugnata sentenza questa risulta invece emessa dalla sezione lavoro, e, tuttavia, in tale situazione detta intestazione deve ritenersi frutto di mero errore materiale non senza aggiungere che, per costante giurisprudenza, la ripartizione delle controversie tra la sezione lavoro ed altra sezione dello stesso ufficio giudiziario involge una questione non di competenza ma di distribuzione interna delle cause (da ultimo Cass. nn. 649, 1438 e 12277 del 1999).
2. I ricorrenti denunciano, con il secondo motivo che erratamente la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello per la ritenuta mancata esposizione dei motivi specifici di impugnazione e ad essa addebitano conseguentemente il travisamento dell'atto di appello nonché, sul punto, vizio di motivazione - e con il terzo, la violazione degli artt. da 1206 a 1217 c.c. e degli artt. 73 e 74 delle relative disposizioni di attuazione, lamentando che l'avversa domanda sia stata accolta sebbene, nel termine di trenta giorni fissato dal giudicato, gli attori non avessero provveduto, come invece avrebbero dovuto, ne' alla notifica del verbale di offerta reale ad essi creditori assenti, ne' al deposito in libretto nominativo della somma loro dovuta, comprensiva anche di interessi e spese.
Il secondo motivo è fondato.
Nel dichiarare inammissibile l'atto di appello la sentenza impugnata si è bensì ispirata a criteri giuridici astrattamente validi - e che hanno poi trovato autorevole avallo nella sentenza in data 29 gennaio 2000 n. 16 delle sezioni unite di questa C.S., che hanno composto il contrasto interpretativo al riguardo insorto nelle sezioni semplici -, e, tuttavia, la stessa decisione non ha fatto corretta applicazione di tali criteri alla concreta fattispecie essa, infatti, avendo esaminato nel merito l'appello pur dopo averlo dichiarato inammissibile con ciò stesso ha dimostrato che in realtà i motivi di impugnazione erano specifici.
Tale vizio della decisione non ne comporta peraltro la cassazione giacché, essendo fondata la pronuncia su duplice ratio decidendi, la seconda ratio - investita dal terzo motivo del ricorso infondato per quanto si esporrà - è di per sè sola sufficiente a sorreggerla.
Sul punto il Tribunale ha affermato che, anche ad ammettere che l'intimazione dell'offerta reale fosse stata tardiva ed incompleta - "in quanto ai creditori (pur preavvisati delle operazioni di deposito della somma) sarebbe stato necessario notificare anche il verbale dell'offerta, non appare consentita una pronuncia di decadenza del diritto al riscatto (decadenza di cui non è neppure dedotto il fondamento normativo), ne' tanto meno la prescrizione del loro diritto al riscatto che è già stato giudizialmente riconosciuto e la cui esistenza non può essere ormai più confutata.
Il motivo di ricorso investe non già queste ultime affermazioni, relative alla denegata decadenza e prescrizione, che pur avevano formato oggetto di specifico motivo di appello (pag. 5 quanto la dichiarata irrilevanza della parziale tardività od incompletezza del procedimento di offerta reale.
I ricorrenti - i quali fanno risalire al 29 aprile 1981 la scadenza del termine di trenta giorni, fissato in sentenza, per il pagamento del prezzo di riscatto - rilevano infatti che, come già il primo giudice aveva accertato, il 16 e 23 aprile 1981 (e, dunque, tempestivamente) l'ufficiale giudiziario si recò nel loro domicilio trovandolo chiuso e redasse il relativo verbale di offerta reale, ma lamentano la violazione delle suindicate norme sul rilievo che solo dopo il 29 aprile 1981 venne loro notificato (18 maggio 1981) l'avviso del successivo deposito bancario della somma dovuta senza accessori e spese deposito a sua volta tardivamente avvenuto il 17 giugno 1981 senza ulteriore avviso per i creditori.
Osserva la Corte che, come anche in dottrina è stato rilevato, mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento della decorrenza degli effetti della mora specificamente indicati nell'art. 1207 c.c. nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno propter moram e di rimborso delle spese tra gli effetti della mora del creditore non vi è invece la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato validi con sentenza passata in giudicato (Cass. 13.1.1995 n. 367) procedimento relativo alla liberazione del debitore presenta conseguentemente una sua autonomia rispetto alla costituzione in mora, proprio perché l'uno e l'altra assolvono a funzioni diverse (Cass.
9.10.1953 n. 3270 10.5.1972 n. 1410 e 27.5.1966 n. 1381). Tanto premesso e precisato data la incontroversa tempestività del verbale di offerta reale, e diversamente da quanto invece si pretende non può dirsi violato l'art. 1208 c.c. neppure sotto il profilo che la somma offerta non comprendesse interessi e spese. Per la validità dell'offerta è bensì necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta a titolo di capitale con tutti gli accessori già certi, con riferimento, peraltro, al momento in cui l'offerta ha luogo e non a quello in cui la relativa questione viene poi delibata in giudizio (Cass. 15.12.1981 n. 6631, 7.12.1994 n. 10501 e 29.5.1996 n. 4996). Orbene riguardo agli interessi in tanto erano dovuti in quanto in ordine ad essi avesse disposto il Tribunale con la sentenza che aveva pronunciato il retratto: il che non risulta dalla sentenza impugnata ne' è dedotto dai ricorrenti, i quali formulano la censura in termini meramente assertivi e, come tali, privi di ogni supporto argomentativo, termini da ritenere comunque contrastati dal rilievo che tale pronuncia intese evidentemente differire ad un momento immediatamente successivo al suo passaggio in giudicato tanto l'effetto traslativo della proprietà quanto il corrispettivo pagamento del debito di valuta costituito dalla somma precedentemente versata a titolo di prezzo dagli acquirenti retrattati, con implicita esclusione quindi, della debenza, di interessi di sorta su tale somma (vedasi al riguardo Cass.
2.3.1990 n. 1655). Quanto alla documentazione delle spese notarili, invece contemplate da detta sentenza relativo onere gravava sui soli creditori, i quali avrebbero dovuto soddisfarlo in adempimento dell'obbligo di collaborazione posto a loro carico dall'art. 1206 ultima parte C.C.: il che essi non deducono di aver fatto prima della data del verbale di offerta reale rilevante come premesso, per la certezza della somma dovuta) e neppure successivamente. Le notifiche disposte dai nn. 1 e 4 dell'art. 1212 C.C. della intimazione contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora del futuro deposito (intimazione che a norma dell'art. 74 ult. comma disp. att. c.c. può esser fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale di offerta reale) e del processo verbale di deposito, attengono non alla mora accipiendi bensì al procedimento di liberazione del debitore.
Orbene nessuna delle norme, asseritamente violate dispone che nello stesso termine per il pagamento (e, dunque, per l'offerta reale della relativa somma debba procedersi altresì alla notifica di tali atti, ed al contrario, disponendo il già citato art. 74 secondo comma disp. att. c.c. che in caso di accettazione dell'offerta reale, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione delle garanzie - norma dalla quale si evince che la fase successiva del deposto è meramente eventuale e consegue invece alla mancata accettazione dell'offerta -, deve ritenersi che legittimamente all'offerta reale possa procedersi anche nell'ultimo giorno utile, e che dunque gli atti ulteriori ed eventuali, possano intervenire anche successivamente: come sembra confermare lo stesso art. 74 laddove, all'ultimo comma il consente la notifica contestuale dell'intimazione di deposito e del verbale di offerta reale, inserendo pertanto quest'ultima notifica nella fase successiva della liberazione del debitore.
A sostegno della censura ì ricorrenti richiamano la sentenza in data 30.8.1995 n. 9202 di questa C.S.: dalla quale, e per le considerazioni già svolte, il collegio intende però discostarsi. Deve al riguardo aggiungersi che - conseguendo, come già esposto il procedimento di liberazione del debitore (art. 1210 primo comma c.c. al rifiuto del creditore (che, va precisato può essere dettato da buona ma anche da malafede di accettare l'offerta reale - una volta verificata in giudizio, come nella specie è avvenuto, la validità dell'offerta e la conseguente mora accipiendi (art. 1207 ult. comma c.c.), non possono essere posti a carico del debitore effetti negativi che non siano espressamente previsti dalla legge: la quale, come già esposto, nulla dispone nel senso preteso dai ricorrenti.
Il che non vuol dire che è a beneplacito del debitore procrastinare sine die il deposito della somma dovuta ben potendo il relativo ingiustificato ritardo essere compensato con la corresponsione quanto meno degli interessi legali i quali conseguono in tal caso non più alla mora del creditore (e come tali non sarebbero dovuti ai sensi del citato art. 1207) ma appunto a detto ritardo ingiustificato, ma che peraltro nella specie non hanno formato oggetto di domanda.
Legittimamente, pertanto, la sentenza impugnata ha giudicato irrilevanti i tempi della procedura di deposito e ne ha dichiarato la validità.
3. Il ricorso è, pertanto, infondato - Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 6 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001