CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19981 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: Di TE RE nato a [...] il [...] MO NA nato a [...] il [...] MO IC nato a [...] il [...] MO UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere TI AS;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Antonietta Picardi, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria, con documenti allegati, depositata in data 20 aprile 2026 dal difensore dei ricorrenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibili le richieste di revocazione presentate nell’interesse di RE Di Penale Sent. Sez. 5 Num. 19981 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/05/2026 2 TE, NA MO, IC MO e UI MO, che in qualità di terzi intestatari chiedevano la revocazione del decreto di confisca con il quale veniva disposta la confisca dei beni intestati ai medesimi e ritenuti dal Tribunale di Napoli in realtà nella disponibilità di TI MO, di cui veniva ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto acquistati con i proventi di attività illecite “mascherate” da intestazioni fittizie, alla luce della ritenuta assenza di capacità economica autonoma in capo ai terzi. 2. Il ricorso per cassazione si compone di quattro motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in punto di ammissibilità della richiesta. La domanda non sarebbe inammissibile in quanto rivolta a giudice incompetente, poiché sarebbe stata proposta nella cancelleria del Giudice che ha emesso il primo provvedimento secondo quanto dispone dall’art. 582 cod. proc. pen., dovendosi considerare lo speciale gravame in esame quale impugnazione e dunque soggetto all’applicazione delle norme generali sulle impugnazioni in quanto compatibili. Né vi sarebbe stata una parziale ed incompleta trasmissione degli atti necessari alla decisione, poiché l’onere di indicazione degli atti, unico onere che competerebbe al reclamante, sarebbe stato assolto, ma gli atti non sarebbero stati completamente trasmessi dai giudici a quo. Peraltro, i difensori avrebbero posto rimedio a tale carenza con copiosa produzione. La Corte avrebbe poi affermato che non sarebbe stata dimostrata la conoscenza da parte dei reclamanti della sentenza del 12 giugno 2023 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 23 maggio 2024, intesa nella richiesta come novum, in epoca successiva al provvedimento di confisca, in ordine al rispetto del termine semestrale di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Tale rilievo non apparirebbe provvisto di sostanza dovendosi attribuire rilevanza anche alle sentenze non definitive, e la sentenza in oggetto introdurrebbe quale elemento di novità l’assoluzione di NA MO (non sarebbero peraltro stati indagati la moglie e i figli di TI MO) per otto fatti di interposizione fittizia, nonostante l’orizzonte conoscitivo preso in esame fosse lo stesso considerato nel decreto di confisca. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alle statuizioni del Giudice della prevenzione sulla confisca dei beni immobili, poiché le sentenze di assoluzione e i provvedimenti di revoca di precedente confisca sugli stessi beni, dedotti e non considerati, potrebbero assumere efficacia di prova nuova ai fini della revocazione quantomeno al fine di collocare nel tempo le ritenute manifestazioni di pericolosità, anche alla luce della disciplina di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, previgente rispetto all’attuale disciplina ma sotto la cui vigenza sarebbe iniziato il procedimento di prevenzione in esame. L’esistenza di un bis in idem dovuto alla successione nel tempo di decisioni di assoluzione e 3 condanna, con disposizioni di confisca e revoca delle stesse, sarebbe stata puntualmente dedotta nei procedimenti di prevenzione aperti fin dagli anni ’90. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge con riguardo alla decisione di legittimità di annullamento del decreto della Corte di appello di Napoli. Il Giudice della revocazione farebbe notare che l’annullamento disposto dalla Cassazione del decreto della Corte di appello di Napoli di confisca di beni immobili intestati ad TI MO, a sua volta già emesso in sede di rinvio, si riverberebbe necessariamente sulla posizione degli odierni terzi, rendendo ulteriormente inammissibili le richieste. In realtà anche le due decisioni di legittimità si porrebbero come elemento di novità rispetto alla confisca a carico dei ricorrenti, imponendo al Giudice della revocazione di accertare la sussistenza di connotazioni di pericolosità di TI MO al momento di acquisto dei beni. La fase rescissoria non risulterebbe ancora celebrata, e dunque il decreto del quale si è domandata la revocazione avrebbe perduto consistenza giuridica per effetto dell’annullamento. 2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge in relazione al rispetto del termine semestrale di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché le richieste sarebbero state prodotte il 31 ottobre 2024, dunque entro il termine di decadenza a far data dal passaggio in giudicato della sentenza n. 7858 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2024 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Benché lo specifico profilo sia superato dagli assorbenti rilievi che di qui a poco si muoveranno a riguardo dell’intima inammissibilità delle ragioni di ricorso, è opportuno premettere che deve ritenersi ammissibile la richiesta di revocazione della confisca presentata nella cancelleria di un giudice incompetente, poiché, in applicazione del principio generale del "favor impugnationis" di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., valido anche per la revisione ex art. 630 e seguenti cod. proc. pen., alla cui disciplina l'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 fa rinvio, l'istanza deve essere trasmessa al giudice competente, individuato secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen., come puntualmente accaduto nel caso in esame (Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, [...], Rv. 279843; Sez. 5, n. 42611 del 13/6/2018, C., Rv. 274011). Quanto ai beni formalmente intestati alla Di TE, a MO IC e a MO UI, la difesa offre quale novum su cui poggerebbe la fondatezza 4 della richiesta di revocazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 12 giugno 2023, nell’ambito di un giudizio di cognizione, che ha condannato MO TI per i reati di esercizio abusivo dell’attività bancaria e trasferimento fraudolento di valori ed avrebbe però disposto, in tesi difensiva, la confisca «solo di beni direttamente riconducibili a costui», mentre – pare di comprendere – di altri beni (e, verosimilmente, di tutti o di taluno di quelli oggetto del presente scrutinio) sarebbe stata ordinata la restituzione agli aventi diritto. Quanto alla posizione di MO NA, costei sarebbe stata assolta, nell’ambito del medesimo procedimento penale, dall’imputazione di intestazione fittizia dei beni (evidentemente, deve intuirsi, quelli oggetto della confisca di prevenzione), sin dalla fase di primo grado, con pronuncia divenuta irrevocabile, che a sua volta avrebbe di per sé invalidato i presupposti della misura di prevenzione patrimoniale a suo carico adottata. 2.1. L’atto di ricorso, tuttavia, ha eluso il confronto con il decisivo rilievo formulato, sul punto, dal provvedimento impugnato, che ha fatto rilevare, da un lato, che le confische penali statuite nei confronti di MO TI con la sentenza in discorso, passata in giudicato a seguito di sentenza di questa Corte n. 35870 del 23 maggio 2024, sono divenute irrevocabili e, dall’altro, che non risulta definitivo il decreto di confisca di prevenzione della Corte d’appello di Napoli, di cui si è richiesta la revocazione. Del tutto correttamente, la Corte d’appello di Roma ha considerato provvisorio l’esito della sentenza di questa stessa Sezione del 14 luglio 2025, di annullamento con rinvio del decreto della Corte d’appello di Napoli del 15 ottobre 2024, a causa di una rinnovata carenza di motivazione sui temi, già devoluti con un primo annullamento, della perimetrazione temporale della pericolosità sociale di MO TI per il periodo antecedente all’anno 2000 e, per l’effetto, della sua connessione con il tempo di acquisizione di alcuni immobili, avvenuta negli anni 1994-1995. La decisione è invero ancora sub judice ed investe proprio la legittimità della disposta misura di prevenzione patrimoniale in relazione al giudizio di pericolosità del proposto, di tal che non è possibile ricavarne un accertamento definitivo di elementi di fatto tali da incidere in modo risolutivo sull’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca nei confronti dei terzi, a cui è deputato lo strumento processuale della revocazione invocata in questa sede. 3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, poiché non può escludersi colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro 3000 a beneficio della cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TI AS IA OS NA OL
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Antonietta Picardi, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria, con documenti allegati, depositata in data 20 aprile 2026 dal difensore dei ricorrenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibili le richieste di revocazione presentate nell’interesse di RE Di Penale Sent. Sez. 5 Num. 19981 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/05/2026 2 TE, NA MO, IC MO e UI MO, che in qualità di terzi intestatari chiedevano la revocazione del decreto di confisca con il quale veniva disposta la confisca dei beni intestati ai medesimi e ritenuti dal Tribunale di Napoli in realtà nella disponibilità di TI MO, di cui veniva ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto acquistati con i proventi di attività illecite “mascherate” da intestazioni fittizie, alla luce della ritenuta assenza di capacità economica autonoma in capo ai terzi. 2. Il ricorso per cassazione si compone di quattro motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in punto di ammissibilità della richiesta. La domanda non sarebbe inammissibile in quanto rivolta a giudice incompetente, poiché sarebbe stata proposta nella cancelleria del Giudice che ha emesso il primo provvedimento secondo quanto dispone dall’art. 582 cod. proc. pen., dovendosi considerare lo speciale gravame in esame quale impugnazione e dunque soggetto all’applicazione delle norme generali sulle impugnazioni in quanto compatibili. Né vi sarebbe stata una parziale ed incompleta trasmissione degli atti necessari alla decisione, poiché l’onere di indicazione degli atti, unico onere che competerebbe al reclamante, sarebbe stato assolto, ma gli atti non sarebbero stati completamente trasmessi dai giudici a quo. Peraltro, i difensori avrebbero posto rimedio a tale carenza con copiosa produzione. La Corte avrebbe poi affermato che non sarebbe stata dimostrata la conoscenza da parte dei reclamanti della sentenza del 12 giugno 2023 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 23 maggio 2024, intesa nella richiesta come novum, in epoca successiva al provvedimento di confisca, in ordine al rispetto del termine semestrale di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Tale rilievo non apparirebbe provvisto di sostanza dovendosi attribuire rilevanza anche alle sentenze non definitive, e la sentenza in oggetto introdurrebbe quale elemento di novità l’assoluzione di NA MO (non sarebbero peraltro stati indagati la moglie e i figli di TI MO) per otto fatti di interposizione fittizia, nonostante l’orizzonte conoscitivo preso in esame fosse lo stesso considerato nel decreto di confisca. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alle statuizioni del Giudice della prevenzione sulla confisca dei beni immobili, poiché le sentenze di assoluzione e i provvedimenti di revoca di precedente confisca sugli stessi beni, dedotti e non considerati, potrebbero assumere efficacia di prova nuova ai fini della revocazione quantomeno al fine di collocare nel tempo le ritenute manifestazioni di pericolosità, anche alla luce della disciplina di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, previgente rispetto all’attuale disciplina ma sotto la cui vigenza sarebbe iniziato il procedimento di prevenzione in esame. L’esistenza di un bis in idem dovuto alla successione nel tempo di decisioni di assoluzione e 3 condanna, con disposizioni di confisca e revoca delle stesse, sarebbe stata puntualmente dedotta nei procedimenti di prevenzione aperti fin dagli anni ’90. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge con riguardo alla decisione di legittimità di annullamento del decreto della Corte di appello di Napoli. Il Giudice della revocazione farebbe notare che l’annullamento disposto dalla Cassazione del decreto della Corte di appello di Napoli di confisca di beni immobili intestati ad TI MO, a sua volta già emesso in sede di rinvio, si riverberebbe necessariamente sulla posizione degli odierni terzi, rendendo ulteriormente inammissibili le richieste. In realtà anche le due decisioni di legittimità si porrebbero come elemento di novità rispetto alla confisca a carico dei ricorrenti, imponendo al Giudice della revocazione di accertare la sussistenza di connotazioni di pericolosità di TI MO al momento di acquisto dei beni. La fase rescissoria non risulterebbe ancora celebrata, e dunque il decreto del quale si è domandata la revocazione avrebbe perduto consistenza giuridica per effetto dell’annullamento. 2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge in relazione al rispetto del termine semestrale di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché le richieste sarebbero state prodotte il 31 ottobre 2024, dunque entro il termine di decadenza a far data dal passaggio in giudicato della sentenza n. 7858 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2024 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Benché lo specifico profilo sia superato dagli assorbenti rilievi che di qui a poco si muoveranno a riguardo dell’intima inammissibilità delle ragioni di ricorso, è opportuno premettere che deve ritenersi ammissibile la richiesta di revocazione della confisca presentata nella cancelleria di un giudice incompetente, poiché, in applicazione del principio generale del "favor impugnationis" di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., valido anche per la revisione ex art. 630 e seguenti cod. proc. pen., alla cui disciplina l'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 fa rinvio, l'istanza deve essere trasmessa al giudice competente, individuato secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen., come puntualmente accaduto nel caso in esame (Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, [...], Rv. 279843; Sez. 5, n. 42611 del 13/6/2018, C., Rv. 274011). Quanto ai beni formalmente intestati alla Di TE, a MO IC e a MO UI, la difesa offre quale novum su cui poggerebbe la fondatezza 4 della richiesta di revocazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 12 giugno 2023, nell’ambito di un giudizio di cognizione, che ha condannato MO TI per i reati di esercizio abusivo dell’attività bancaria e trasferimento fraudolento di valori ed avrebbe però disposto, in tesi difensiva, la confisca «solo di beni direttamente riconducibili a costui», mentre – pare di comprendere – di altri beni (e, verosimilmente, di tutti o di taluno di quelli oggetto del presente scrutinio) sarebbe stata ordinata la restituzione agli aventi diritto. Quanto alla posizione di MO NA, costei sarebbe stata assolta, nell’ambito del medesimo procedimento penale, dall’imputazione di intestazione fittizia dei beni (evidentemente, deve intuirsi, quelli oggetto della confisca di prevenzione), sin dalla fase di primo grado, con pronuncia divenuta irrevocabile, che a sua volta avrebbe di per sé invalidato i presupposti della misura di prevenzione patrimoniale a suo carico adottata. 2.1. L’atto di ricorso, tuttavia, ha eluso il confronto con il decisivo rilievo formulato, sul punto, dal provvedimento impugnato, che ha fatto rilevare, da un lato, che le confische penali statuite nei confronti di MO TI con la sentenza in discorso, passata in giudicato a seguito di sentenza di questa Corte n. 35870 del 23 maggio 2024, sono divenute irrevocabili e, dall’altro, che non risulta definitivo il decreto di confisca di prevenzione della Corte d’appello di Napoli, di cui si è richiesta la revocazione. Del tutto correttamente, la Corte d’appello di Roma ha considerato provvisorio l’esito della sentenza di questa stessa Sezione del 14 luglio 2025, di annullamento con rinvio del decreto della Corte d’appello di Napoli del 15 ottobre 2024, a causa di una rinnovata carenza di motivazione sui temi, già devoluti con un primo annullamento, della perimetrazione temporale della pericolosità sociale di MO TI per il periodo antecedente all’anno 2000 e, per l’effetto, della sua connessione con il tempo di acquisizione di alcuni immobili, avvenuta negli anni 1994-1995. La decisione è invero ancora sub judice ed investe proprio la legittimità della disposta misura di prevenzione patrimoniale in relazione al giudizio di pericolosità del proposto, di tal che non è possibile ricavarne un accertamento definitivo di elementi di fatto tali da incidere in modo risolutivo sull’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca nei confronti dei terzi, a cui è deputato lo strumento processuale della revocazione invocata in questa sede. 3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, poiché non può escludersi colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro 3000 a beneficio della cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TI AS IA OS NA OL