Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2002, n. 11205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11205 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OCCUPAZIONE D'URGENZA ȘEZIONI UNITE CIVILI RICORSO EX ART. 700 C.P.C. ACCOGLIMENTO RECLAMO - GIUDICE ORDINARIO GIURISDIZIONE - QUESTIONE11 12 05/02 Composta dagli Ill.mi. 11573/00 Dott. Aldo SIA Dott. Vincenzo CARBONE -· Presidente di sezione - 28812 Cron. Rep. 2008 Presidente di sezione Dott. Angelo GRIECO - Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud.16/05/02 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Roberto PREDEN -Consigliere -- Richiesta copia studio Consigliere Dott. Vincenzo PROTO dal Sig. Sele Rel. Consigliere per diritti € 4,55 Dott. Mario Rosario MORELLI - - -12.9 LUG 2002 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE NA EP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO RICCA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro 2002 COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in PRESSO LO STUDIO CONSOLU 844 ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO DE TOMMASI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
SINDACO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA, CECCA MICAELA, COFOR S.R.L.; - intimati avverso l'ordinanza del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 21/02/00; RG 26/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
1 uditi gli Avvocati Lucio RICCA, GI RU, per delega dell'avvocato Mario DE TOMMASI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il Con 9.12.1998, PE NÀ adiva il Tribunale di Reggio premettendo di essere proprietario di un Calabria, appezzamento di terreno sito in località S. Leo del locale Comune, di cui, con l'ordinanza n. 270 resa dal Sindaco dello stesso Comune il 13.5.1998, 1'ATI Costruzioni Generali CGP s.r.l. e la COFOR s.r.l. erano state autorizzate ad immettersi nel possesso per 2 procedere all'esecuzione delle opere di realizzazione di un centro alimentare, giusta le deliberazioni consiliari n. 79 del 25.9.1996 e n. 169 del 19.3.1998 con le quali era stato approvato il relativo progetto. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito ordinasse l'immediata cessazione delle opere sul terreno di proprietà ed il rilascio dell'immobile. Il giudice designato, con provvedimento in data 3.9.1999, ordinava la sospensione dei lavori in corso di esecuzione sul fondo del NÀ, ritenendo pregiudizialmente la sussistenza della propria giurisdizione, sull'assunto che l'occupazione d'urgenza preceduta da una dichiarazione di pubblica utilità priva ab origine dei termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 dovesse intendersi effettuata in carenza di potere ablatorio, onde l'inidoneità della stessa ad affievolire la posizione di diritto soggettivo del privato, legittimato ad agire davanti al giudice ordinario a tutela di siffatta posizione contro l'illecito della pubblica amministrazione, ferma restando la possibilità di adire altresì il giudice amministrativo per l'eventuale dichiarazione di illegittimità dell'atto. Avverso tale provvedimentiment of proponeva reclamo il 3 Comune soccombente, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, sui rilievi: a) che l'art. 13 sopra citato dovesse essere interpretato nel senso di riconoscere natura ordinatoria ed acceleratoria a tutti i termini previsti ad eccezione del termine finale di compimento dell'opera, onde la loro inosservanza non dava luogo a carenza di potere deducibile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ma eventualmente ad un vizio di legittimità del procedimento di competenza del giudice amministrativo, senza peraltro trascurare il fatto che i termini di inizio e fine lavori erano stati indicati nel primo atto di approvazione del progetto;
b) che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998, la fattispecie dovesse ritenersi ormai riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avuto riguardo all'art. 34 di tale decreto ed al riferimento di questo anche ai comportamenti della pubblica amministrazione. Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, con ordinanza pronunciata in data 30.1/21.2.2000, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del TAR del luogo. Avverso il provvedimento anzidetto, il NÀ propone ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, deducendo due motivi di gravame afferenti la questione di giurisdizione sopra indicata. Resiste con controricorso il Comune di Reggio Calabria, pregiudizialmente eccependo, sotto due profili, l'inammissibilità del ricorso avversario. Entrambe le parti hanno anche depositato memoria. Motivi della decisione Osserva il Collegio che l'odierno riorso volto a- contestare la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tribunale adito in sede di reclamo, sulla domanda cautelare del NÀ di rilascio di immobile in suo danno occupato (in tesi) in carenza di potere da parte della P.A. effettivamente inammissibile, come eccepito dal Comune resistente. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253/1994), l'ordinanza emessa in sede di reclamo in infatti, del materia di istanze cautelari è priva ' carattere della decisorietà e non pertanto ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.. E ciò non solo quando essa confermi, modifichi о revochi le determinazioni adottate dal primo giudice, ma anche 5 quando risolva questione di competenza od altra questione pregiudiziale relativa alla sua ammissibilità o proponibilità, giacchè la definizione della relativa problematica, pur coinvolgendo diritti di natura processuale, non può avere la separata consistenza di statuizione sui diritti stessi, suscettibile di assumere autorità vincolante di giudicato, risultando comunque inserita in un atto non decisorio circa il rapporto sostanziale (cfr. nn. 6919/01; 12918, 5935, 1500/00; 5255, 1766/99; 13214/97, ex plurimisx plurimis (). eIn ragione, appunto, della provvisorietà strumentalità del provvedimento cautelare è stato del ' resto, con riguardo alla questione di giurisdizione, espressamente già pure esclusa l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (cfr. nn. 174/02; 125/00; 12705/98; 191/97; 5442, 2465/96). Ed è, anche per tal profilo, evidente che la medesima questione di giurisdizione, di cui la Corte di cassazione non può essere investita in via preventiva, sia similmente inammissibile ove proposta, come nella specie, in via successiva con il ricorso ex art. 111 Cost.. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
6 La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Roma, maggio 2002 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Ala m CANCELLIERE C Giovanni Giambattions Depositata in Cancelleria oggi, lì 29 LUG. 2002. IL CANCELLIERE C Giovanni Giambattiso 109T 129,11 456T 20,66 149,77 TOT. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dard 9 SET.2002 Serle 4 al n. 39350 versate €. 149,77 (euro. CENTCQUARANTANOVE/77. p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia D 31330 Responsabile Servizio Atil Gudiziari D T E A I (Dr. M. RACCIO INDY R R T O N M E * A 2 7