Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
In un processo a litisconsorzio necessario (nella specie, di opposizione di terzo all'esecuzione), nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti, ma in contumacia di alcuna di esse, senza che il giudice di primo grado abbia deciso espressamente la questione pregiudiziale della validità della notifica dell'atto introduttivo alle parti non costituitesi, tale questione deve costituire oggetto di impugnazione, non rientrando nei poteri del giudice d'appello il rilevare d'ufficio che la notifica era nulla e pronunciare l'annullamento della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5078 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN EL IA SDF, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUSTAVO, che la difende unitamente all'Avvocato PITRUZZELLA DIEGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell'avvocato ANZALDI DOMENICO, che lo difende unitamente all'avvocato DECIMO GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
EN IO SNC AN AR & C, in persona del Curatore elettivamente domiciliato in ROMA presso CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PORRONE GIAN CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DEL CC LUCIA, CASSA RISP. TORINO, IST. S. PAOLO, CAVALLARO MARCO, PI GD VED NQ ER AT A, CA AN NQ CUR FALL IO, PI VED. AT GD;
- intimati -
avverso la sentenza n. 48/97 della Corte d'Appello di TORINO SEZIONE I CIVILE emessa il 22/11/96, depositata il 13/01/97; REG. 1297/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. LO VITTORIA;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI (per delega Avv. Gustavo Romanelli);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - La corte d'appello di Torino, con sentenza del 13.1.1997, ha confermato la decisione di primo grado. È rimasta così accolta l'opposizione di terzo, che OA RN aveva proposto, per far accertare d'essere proprietario dell'immobile, assoggettato a pignoramento dalla società NO in confronto di CI DE EC. 2. - I fatti che hanno dato origine alla controversia sono stati nella loro essenza i seguenti.
Su un primo immobile della DE EC (lotto 1) venivano eseguiti due pignoramenti (RG. 350 e 355/1984), il primo su istanza di DR SS, il secondo della società NO.
I pignoramenti erano riuniti.
Su un secondo immobile sempre della DE EC (lotto 2) veniva eseguito, da CH SE, altro pignoramento (RG. 625/1984), che pure era riunito ai precedenti.
Ciò avveniva nel corso dell'anno 1984.
Nel processo esecutivo che si svolgeva così sui due immobili, intervenuta la rinuncia agli atti da parte del creditore procedente SE, il 13.12.1985 il giudice pronunciava un'ordinanza con cui, dichiarata l'estinzione del terzo processo, quello relativo al secondo immobile, ne disponeva la separazione dagli altri. A questa ordinanza non seguiva la cancellazione della trascrizione del pignoramento pur ordinata dal giudice.
L'immobile veniva quindi venduto da CI DE EC a GI CO - per successivi passaggi sarebbe poi pervenuto a RB VI;
dichiarata fallita costei, sarebbe stato acquistato da OA RN all'incanto ordinato dal giudice delegato al fallimento.
La vendita da CI DE EC a GI CO veniva trascritta il 24.1.1986.
Nonostante la trascrizione di questa vendita, sempre in confronto della DE EC venivano ancora eseguiti sullo stesso immobile (lotto 2) altri due pignoramenti, su istanza dell'Istituto S. LO di Torino e della società NO, che venivano trascritti rispettivamente il 6.6.1986 ed il 23.7.1986.
Questi pignoramenti tornavano ad essere riuniti a quello del 1984 - ciò avveniva perché, risultando ancora trascritto il pignoramento del 1984, s'era attivato il congegno di segnalazione configurato dal primo comma dell'art. 561 cod. proc. civ., per permettere la riunione in unico processo dei pignoramenti successivi eseguiti sullo stesso immobile.
Nell'unico iniziale processo era emessa ordinanza di autorizzazione alla vendita;
prima che l'incanto fosse tenuto, l'RN, con ricorso del 18.10.1990, proponeva opposizione di terzo. 3. - La società NO ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 10.12.1997.
Hanno resistito OA RN ed il fallimento di RB VI.
La ricorrente ed RN hanno depositato una memoria. 4. - La Corte, nell'udienza del 16.5.2000, ha dichiarato la nullità della notifica fatta ad una delle parti, AG IO, erede del creditore che aveva eseguito il primo pignoramento, ed ha assegnato per rinnovarla il termine di 90 giorni.
La rinnovazione è stata eseguita il 6.6.2000 e l'atto è stato depositato il 26.6.2000.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
2. - Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento, oltre a difetti di motivazione (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2913 e 2914 cod. civ. e 172 disp. att. cod. proc. civ.).
2.1. - La corte d'appello - nel punto della decisione investito dal motivo - ha svolto questi argomenti.
I pignoramenti eseguiti dal SA LO di Torino e dalla società NO in confronto di CI DE EC e con i quali era stato assoggettato ad esecuzione l'immobile poi acquistato dall'RN, non gli erano opponibili, perché, prima della loro trascrizione, avvenuta il 6.6 ed il 23.7.1986, in confronto della stessa DE EC era già stata trascritta, il 24.1.1986, la vendita dell'immobile a GI CO, dal quale, per successivi trasferimenti, il bene era pervenuto appunto all'RN. Nè per opporre a quest'ultimo i pignoramenti si poteva far leva sul fatto che, in quanto pignoramenti successivi dello stesso bene, fossero stati riuniti all'altro, eseguito da CH SE, trascritto il 2.11.1984 prima della trascrizione della vendita. DE processo esecutivo (RG. 625/1984), cui tale precedente pignoramento aveva dato luogo, era stata infatti dichiarata l'estinzione, per rinuncia del creditore procedente, con ordinanza del 13.12.1985, prima ancora che quei nuovi pignoramenti fossero eseguiti.
La rilevanza di tale estinzione non poteva d'altra parte trovare ostacolo nel fatto che, quando i pignoramenti venivano trascritti nel 1986, non era stata ancora eseguita la cancellazione del pignoramento del 1984.
Perché un primo pignoramento possa giovare ai creditori intervenuti ed a quelli che ne compiono un successivo pignoramento non basta che la trascrizione non ne sia stata ancora cancellata, è necessario che il processo non si sia già concluso, perché non può aversi intervento di altre parti in un processo già concluso. 2.2. - La critica svolta dalla ricorrente è questa.
Alla corte d'appello erano state poste due questioni che essa non ha esaminato.
L'ordinanza di estinzione del 13.12.1985 era stata pronunciata dal giudice dell'esecuzione in un processo in cui erano stati riuniti più pignoramenti e di cui erano parti, come creditori pignoranti ed intervenuti muniti di titolo esecutivo più soggetti e non solo il creditore SE che aveva rinunciato al pignoramento da lui eseguito.
L'ordinanza, sebbene resa con riguardo a tale pignoramento, avrebbe perciò dovuto essere pronunciata dopo che tutte le parti di quel processo erano state sentite, ma ciò non era avvenuto, ed avrebbe a tutte dovuto essere comunicata, cosa che pure non era avvenuta, sicché essa, l'attuale ricorrente, parte di quel processo, non era stata posta nelle condizioni di impugnarla.
Per questo, alla corte d'appello era stato chiesto di revocare l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo e di rigettare su tale base l'opposizione.
Altra questione proposta alla corte d'appello e da questa non esaminata è che il terzo non è legittimato a far valere vizi del procedimento esecutivo, al fine di ottenere una dichiarazione di nullità del pignoramento o di improcedibilità o estinzione del processo, per poi fondare su tali provvedimenti l'inopponibilità a sè di un acquisto, altrimenti pregiudicato dal fatto che la trascrizione del pignoramento è anteriore a quella del proprio titolo.
2.3. - Il motivo non è fondato.
Rispetto alle questioni sollevate con l'appello e che la ricorrente lamenta non siano state esaminate, il loro superamento in senso negativo è conforme a diritto;
solo si deve integrare la motivazione della sentenza con le considerazioni che seguono (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.).
2.3.1. - Si esamina per prima la seconda delle questioni prima riassunte.
È pacifico che, nel caso, l'acquisto dell'immobile da parte del terzo deriva, in base ad una serie continua di trascrizioni, da quello di GI CO, il quale dal canto suo aveva trascritto il proprio titolo verso la DE EC, il 24.1.1986, prima che contro la stessa DE EC, in quanto debitrice del SA LO e della società ricorrente, costoro trascrivessero il 6.6 ed il 23.7.1986 il proprio pignoramento.
Sicché, la trascrizione di tali pignoramenti, eseguita contro la debitrice DE EC, come non poteva essere di pregiudizio per l'acquirente CO, che aveva trascritto il suo acquisto prima (artt. 2644, secondo comma, e 2914, comma 1, cod. civ.), così non poteva essere opposta all'RN, che dell'acquirente CO era un avente causa.
L'acquisto CO, tuttavia, era stato a sua volta trascritto dopo che sullo stesso immobile ed in confronto della debitrice e venditrice DE EC era stata eseguita la trascrizione del pignoramento SE e siccome SA LO e NO avevano pignorato successivamente lo stesso bene, ad RN si sarebbe potuto obiettare che quei pignoramenti, a norma degli artt. 2913 cod. civ. e 561 cod. proc. civ., pregiudicavano il suo dante causa e perciò
erano opponibili anche a lui.
A questa eccezione è stato contrapposto che i pignoramenti SA LO e NO non potevano aver dato luogo ad intervento nel processo iniziato dal pignoramento SE, perché questo processo, all'epoca in cui i successivi pignoramenti venivano trascritti, era stato già dichiarato estinto.
Si avverte, allora, che al terzo, l'RN, non si è presentata la necessità di sostituirsi alla debitrice DE EC per chiedere che il giudice dell'esecuzione dichiarasse l'estinzione di quel processo.
Si è trattato unicamente di stabilire quali fossero gli effetti di una estinzione già dichiarata.
Ciò esonera dal tornare ad affrontare il tema, su cui vi sono contrastanti enunciati della Corte, se il terzo, che ha acquistato dal debitore in pendenza del processo esecutivo, in quanto successore del debitore nel rapporto di proprietà, possa far valere nel processo esecutivo quelle ragioni che, pertinenti allo stesso debitore, se fatte valere da questi, avrebbero come risultato di rendere efficace l'acquisto del terzo anche in confronto dei creditori (in senso affermativo, Cass. 4 settembre 1985 n. 4612; in senso negativo Cass. 14 aprile 1993 n. 4409). 2.3.2. - Si deva ora vagliare la seconda questione.
Il processo in cui è stata pronunciata l'ordinanza di estinzione si veniva svolgendo al momento in base a tre distinti pignoramenti. I primi due pignoramenti avevano interessato un immobile diverso da quello di cui si discute (lotto 1), ed uno di questi era stato eseguito dalla società NO.
Il terzo aveva interessato l'immobile di cui si discute (lotto 2) ed era stato eseguito da altro creditore, SE, che poi vi aveva rinunciato.
Il processo era stato dichiarato estinto, quanto a tale terzo pignoramento, sulla base della rinuncia del creditore e, secondo quanto ha dedotto l'attuale ricorrente, senza che essa fosse stata sentita.
Come si è già avvertito, nel processo di opposizione di terzo, non si trattava già di stabilire se il pignoramento dell'immobile, dopo che era stato riunito in unico processo al pignoramento di altri immobili della stessa debitrice, potesse essere dichiarato inefficace sulla sola base della rinuncia degli atti venuta dal creditore che l'aveva eseguito e senza necessità di audizione degli altri creditori pignoranti.
Si trattava di stabilire se della estinzione già dichiarata si potesse tenere conto agli effetti postulati dal terzo opponente e, ove se ne fosse potuto tenere conto, se quegli effetti erano conformi a diritto.
Dunque, nei poteri dei giudici dell'opposizione di terzo, non rientrava quello di verificare la legittimità dell'ordinanza ne' tantomeno quello di revocarla, per il che sarebbe stato necessario che la società che vi aveva interesse avesse proposto il reclamo previsto dall'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ.. Rientrava invece quello di stabilire se, essendo l'ordinanza stata pronunciata, potesse discutersi dei suoi effetti in rapporto al pignoramento successivo o se, come è venuta sostenendo l'attuale ricorrente, non lo potesse per il fatto che la parte non era stata posta in condizioni di proporre reclamo.
Orbene, intervenuta la dichiarazione di estinzione, il fatto che l'ordinanza sia stata reclamata o possa ancora esserlo non esclude che, se il reclamo, una volta proposto, è dichiarato inammissibile o anche rigettato, gli effetti della estinzione siano da ritenersi prodotti già dal momento in cui si è determinato il fatto, produttivo dell'estinzione, che l'ordinanza ha dichiarato. È l'accoglimento del reclamo che, determinando l'annullamento dell'ordinanza, restituisce ora per allora il processo nello stato di pendenza, che si accerta non essere mai venuto meno, perché la causa di estinzione non s'era in realtà prodotta e l'estinzione era stata erroneamente dichiarata;
la pendenza del reclamo o del termine per proporlo non fanno sì che il processo possa considerarsi pendente pur dopo la dichiarazione di estinzione e che in esso possano compiersi ulteriori atti di iniziativa processuale, in tal modo determinando la prosecuzione del processo a dispetto di una causa di estinzione già intervenuta e dichiarata (non è in contrasto, con la soluzione qui affermata, quella accolta dalla sentenza 13 febbraio 1993 n. 1826; in quel caso, in cui era stata dichiarata l'estinzione per rinuncia agli atti, senza considerare l'esistenza di un creditore, che era intervenuto allegando di essere munito di titolo esecutivo, si è ammesso lo stesso creditore a depositare il titolo in sede di reclamo, ma perché si è mossi dalla considerazione che l'allegazione era sufficiente a costituire il creditore nella posizione di intervenuto, la cui rinuncia sarebbe stata necessaria per l'estinzione. Al caso così risolto si potrebbe anzi contrapporre, come tale da richiedere diversa soluzione, quello di un intervento spiegato da creditore munito di titolo esecutivo, in pendenza del termine per il reclamo poi proposto dallo stesso creditore, od in pendenza della decisione del reclamo proposto da altra parte).
Orbene, l'attuale ricorrente, se pure, come sostiene, non abbia avuto comunicazione dell'ordinanza di estinzione ne ha certamente avuto una equivalente piena conoscenza, verosimilmente nel corso del medesimo processo esecutivo e prima di eseguire il suo pignoramento - risulta invero dalla sentenza di primo grado, che l'immobile di cui si discute, prima incluso tra quelli posti in vendita, ne venne escluso con ordinanza del 17.4.1986, appunto in considerazione del fatto che il relativo procedimento era già stato dichiarato estinto. Quel che più conta, l'ha avuta almeno per effetto della richiamata sentenza di primo grado, sicché avrebbe avuto possibilità ed onere di proporre reclamo nel termine decorrente da tale equivalente conoscenza (Cass. 9 novembre 1983 n. 6618). Non avendolo fatto, non può lamentare che la corte d'appello abbia tenuto conto della estinzione dichiarata.
La conclusione così raggiunta esonera dall'esame della questione, se l'estinzione sia stata legittimamente dichiarata. Si sarebbe trattato di stabilire se, quando, siano riuniti in unico procedimento processi esecutivi iniziati da pignoramenti eseguiti da creditori diversi dal primo e che non riguardano lo stesso bene, ma altri beni del debitore, tutti i creditori assumano la qualità di parti di un unico processo, come intervenuti muniti di titolo esecutivo se non di pignoranti, e se perciò la rinuncia da parte del creditore al pignoramento da lui eseguito non basti da sola a determinarne l'inefficacia e sia anche necessaria la rinuncia degli altri.
2.3.3. - L'effetto di tale dichiarata estinzione - secondo la sentenza impugnata - è stato, lo si è già detto, che i pignoramenti successivi dello stesso immobile, trascritti dopo, non potevano dare ai creditori pignoranti la qualità di creditori intervenuti nel processo cui aveva dato inizio il pignoramento precedente oramai divenuto inefficace e dunque il loro pignoramento non poteva pregiudicare ne' l'acquisto CO ne' quelli da esso derivati.
Questo aspetto della decisione non ha costituito oggetto di critica. 3. - La ricorrente, col secondo motivo, chiede che la sentenza sia cassata per violazione di norme sul procedimento e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 157, secondo comma, 160 e
291 dello stesso codice).
3.1. - Il punto della decisione contro cui è rivolto il motivo riguarda la seguente situazione processuale.
Il giudice dell'esecuzione del tribunale di Torino, poiché il ricorso in opposizione non era stato notificato alla debitrice DE EC nel termine assegnato, per tale notifica aveva fissato un secondo termine e questa era stata poi fatta, nel nuovo termine e nei modi previsti dall'art. 143 cod. proc. civ.. La DE EC però non si costituiva in giudizio.
Il tribunale pronunciava sul merito dell'opposizione e l'accoglieva. La sentenza, pronunciata il 30.5.1995 e notificata alla società NO il 29.6.1995, veniva da questa impugnata. L'istruttore, nell'udienza di comparizione, fissava l'udienza del 14.3.1996 ed il termine del 10.2.1996 perché l'appello fosse notificato anche alla DE EC, cosa che avveniva il 6.12.1995 con consegna dell'atto a mani proprie.
La DE EC restava ancora contumace e, fissata una successiva udienza per la precisazione delle conclusioni al 9.5.1996, in questa la società NO chiedeva che la sentenza fosse annullata per difetto di integrità del contraddittorio: ciò perché la notificazione del ricorso in opposizione alla DE EC era da considerare nulla o inesistente.
La decisione della corte d'appello è stata questa.
La società NO, interessata a rilevare l'eventuale nullità, a norma dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., l'avrebbe dovuto fare con la prima difesa successiva al deposito degli atti notificati alla debitrice;
non avendolo fatto, le era precluso di farlo in un momento successivo.
La corte d'appello non ha perciò esaminato il fondo della questione di nullità della notificazione.
3.2. - La ricorrente svolge questi argomenti.
Sebbene la corte d'appello abbia considerato nulla la notificazione del ricorso in opposizione - che era stata eseguita l'8.1.1991 in confronto della DE EC, come persona di residenza e domicilio sconosciuti, quando all'epoca ne era nota la residenza in Chieri, via SA Silvestro 25 - tuttavia ha ritenuto la nullità sanata per non averla la stessa ricorrente dedotta tempestivamente. Se non che da un lato la verifica della validità o nullità della notificazione avrebbe dovuto essere eseguita di ufficio dalla stessa corte d'appello, una volta che la DE EC, contraddittore necessario, in primo grado non si era costituita;
dall'altro essa aveva dedotto la nullità in modo tempestivo, rispetto al momento in cui ne era venuta a conoscenza, ciò che era avvenuto quando, nel rinnovare la notifica dell'appello alla DE EC, aveva appreso con esattezza le vicende relative ai successivi spostamenti della sua residenza.
3.3. - Il motivo non è fondato.
Le ragioni per cui non lo è sono nelle considerazioni che vengono di seguito esposte e che della motivazione data dalla corte d'appello costituiscono una integrazione correttiva (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) 3.3.1. - La corte d'appello - in primo luogo - non ha detto che la notifica del ricorso era nulla, ma la nullità non poteva essere dichiarata, ha detto che la dichiarazione della asserita nullità era preclusa dalla sua sanatoria.
Quindi, la pronuncia del giudice sulla questione, al di là della sua motivazione, è che non rientrava nei suoi poteri di giudice di appello stabilire se la nullità c'era o no.
3.3.2. - La seconda considerazione da fare è che dagli atti del processo non emerge, come ha invece sostenuto la ricorrente nel motivo, che la DE EC, all'epoca in cui le veniva notificato il ricorso risiedesse in Chieri, via SA Silvestro 25 o in altro diverso luogo conosciuto o conoscibile dall'opponente.
Emerge bensì che, in quel luogo, la notifica tentata a mezzo del servizio postale il 17.11.1990 non potè essere fatta, perché la parte s'era trasferita senza lasciare indirizzo;
che dal certificato di residenza di quel Comune, rilasciato il 27.11.1990, la parte risultava al contrario residente al medesimo indirizzo, segno che il trasferimento non era stato dichiarato o annotato;
che il trasferimento, da Chieri a Torino, veniva invece annotato, a Torino, il 22.1.1992.
3.3.3. - Possono aggiungersi ulteriori considerazioni a proposito del modo di rilievo della supposta nullità della notificazione. Il problema di diritto che si presenta è questo.
Dato un processo a litisconsorzio necessario - quale per la natura della controversia è considerato quello di opposizione di terzo all'esecuzione; quante volte la sentenza di primo grado sia pronunciata in confronto di tutte le parti, ma in contumacia di alcuna d'esse, senza che il giudice di primo grado abbia deciso espressamente la questione pregiudiziale della validità della notifica dell'atto introduttivo alle parti non costituitesi;
si tratta di stabilire se la questione della nullità della notifica debba costituire oggetto di impugnazione o rientri nei poteri del giudice di appello rilevare di ufficio che la notifica era nulla e pronunciare l'annullamento della sentenza.
3.3.4. - Nei processi a due parti, quando il convenuto non si costituisce, il giudice deve verificare di ufficio se la notificazione è valida, nulla o inesistente (art. 291, primo comma, cod. proc. civ.). Il potere sarà esercitato mettendo a confronto il modo in cui la notifica è stata fatta, secondo quanto risulta dalla sua relazione, e le prove che gli vengano fornite dall'attore a riguardo delle condizioni richieste dalla legge per far luogo al modo di notificazione prescritto.
Esito dell'esercizio del potere deve essere la dichiarazione di contumacia del convenuto, se la notifica è dichiarata valida;
la dichiarazione di nullità e l'ordine rivolto all'attore di rinnovarla in un termine perentorio, se la notificazione sia dichiarata bensì nulla, ma esistente in termini giuridici;
la dichiarazione che la notificazione, benché materialmente eseguita, è inesistente in termini giuridici perché non corrisponde ad alcun possibile tipo di notificazione previsto dalla legge, con conseguente rigetto della domanda in rito sulla base dell'art. 101 cod. proc. civ.. Se, però, il giudice, per non aver eseguito la verifica impostagli dall'art. 291 o per averla condotta con criterio giuridico erroneo, non rileva che la notificazione era nulla o giuridicamente inesistente e pronuncia nel merito della domanda, la questione della nullità o inesistenza giuridica della notificazione non può essere esaminata di ufficio dal giudice di secondo grado, davanti al quale la sentenza sia stata impugnata.
A proposito della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del processo non v'è norma che ne preveda il rilievo di ufficio in ogni stato e grado ed il vizio di nullità che si trasmette alla sentenza ricade nell'ambito della disciplina generale dettata dal primo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., per cui si traduce in motivo di impugnazione.
La questione, che non può essere fatta valere dall'attore, perché vi osta il dettato dell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., può e deve esserlo dal convenuto, con l'appello, se sia rimasto soccombente e sia lui ad impugnare la sentenza, o con la prima difesa (art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.), se ad impugnare la sentenza sia stato l'attore (Cass. 8 giugno 1968 n. 1758). Sicché, se il convenuto contumace non fa valere che la notificazione della citazione era stata eseguita in suo confronto in modi tali da determinarne la nullità o l'inesistenza giuridica e non chiede che il giudice d'appello la dichiari lui con le inerenti conseguenze quanto alla possibilità di prosecuzione del processo (possibile, secondo Cass. 12 gennaio 1999 n. 259, a norma dell'art. 354 cod. proc. civ., solo nei casi di nullità e non anche in quelli di inesistenza, nella forma della rimessione al primo giudice), il vizio della notificazione non può più essere rilevato.
3.3.5. - Nei processi a litisconsorzio necessario, la situazione non si presenta con tratti sostanzialmente diversi.
Se una delle parti, nel giudizio di primo grado, resta contumace, non importa stabilire se le altre possano o no sollevare la questione della validità, nullità od inesistenza giuridica della notificazione fatta in confronto di quella, perché il giudice deve tuttavia porsela di ufficio, in base a quanto dettato dall'art. 291, primo comma. come si è già visto.
Se il giudice non si ponga la questione o la risolva nel senso della validità, si avrà una sentenza che non potrà dirsi pronunciata a contraddittorio non integro, perché la decisione della causa risulterà pur sempre resa in confronto di tutti i legittimi contraddittori.
E perciò, la sentenza non potrà già essere impugnata dalle parti diverse dal contumace per far valere la nullità od inesistenza giuridica della notificazione eseguita nei suoi confronti ne' la questione potrà essere rilevata di ufficio dal giudice una volta che l'appello sia stato per un diverso motivo proposto dalle altre parti. Spetterà al contumace invece far valere l'invalidità della notifica e chiederne la dichiarazione, con l'appello principale o incidentale o con la comparsa di risposta, domandando al giudice di prendere i provvedimenti conseguenti circa la prosecuzione del processo. Come si è visto nel riassumere i tratti della situazione processuale, nel presente processo ciò non è avvenuto, perché la debitrice DE EC, dopo che in suo confronto era stata rinnovata la notifica dell'atto d'appello, non ha svolto alcuna attività e quindi non ha chiesto che la notificazione del ricorso in opposizione fatta in suo confronto fosse dichiarata nulla o giuridicamente inesistente.
4. - Il terzo motivo deduce un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 269 cod. proc. civ.). Il motivo non è ammissibile.
Di questo processo è stato parte anche il fallimento di RB VI, da cui ha acquistato RN e che da questi era stato chiamato in giudizio.
Il tribunale aveva posto a carico dell'attuale ricorrente anche le spese sostenute per il processo dal fallimento e la sentenza, impugnata anche su questo capo dalla NO, è stata confermata con condanna alle spese anche del giudizio di secondo grado. La ricorrente svolge in questa sede una critica incentrata sulla violazione dell'art. 269 cod. proc. civ., norma che disciplina tempi e modi della chiamata in causa del terzo.
Ma nell'atto di appello non v'è traccia di questo argomento.
5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001