Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 28998
CASS
Sentenza 8 aprile 2003

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Nel caso in cui la persona sottoposta ad indagini sia già stata sottoposta all'interrogatorio di garanzia prima dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, deve escludersi che sia necessario procedere ad un nuovo interrogatorio nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., dalla cui omissione consegua la perdita di efficacia della misura a norma dell'art. 302 cod. proc. pen., in quanto in tal caso la finalità dell'atto, che è quella di consentire all'indagato di conoscere gli elementi indiziari a carico e di metterlo nelle condizioni di difendersi, si è realizzata con il primo interrogatorio. Infatti, nel procedimento per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, disciplinato dall'art. 313 cod. proc. pen., non viene richiamato l'art. 302 cod. proc. pen. e l'equiparazione alla disciplina della custodia cautelare è operata solo ai fini delle impugnazioni (nel caso di specie, l'indagato, nei cui confronti è stata applicata la misura provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, era stato in precedenza sottoposto ad interrogatorio nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 28998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28998
    Data del deposito : 8 aprile 2003

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