Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 1
Nel caso in cui la persona sottoposta ad indagini sia già stata sottoposta all'interrogatorio di garanzia prima dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, deve escludersi che sia necessario procedere ad un nuovo interrogatorio nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., dalla cui omissione consegua la perdita di efficacia della misura a norma dell'art. 302 cod. proc. pen., in quanto in tal caso la finalità dell'atto, che è quella di consentire all'indagato di conoscere gli elementi indiziari a carico e di metterlo nelle condizioni di difendersi, si è realizzata con il primo interrogatorio. Infatti, nel procedimento per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, disciplinato dall'art. 313 cod. proc. pen., non viene richiamato l'art. 302 cod. proc. pen. e l'equiparazione alla disciplina della custodia cautelare è operata solo ai fini delle impugnazioni (nel caso di specie, l'indagato, nei cui confronti è stata applicata la misura provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, era stato in precedenza sottoposto ad interrogatorio nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 28998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28998 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 08/04/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 1532
3. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 000766/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OC ON N. IL 14/12/1974;
avverso ORDINANZA del 04/12/2002 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fabrizio HINNA DANESI, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 4 dicembre 2002 il Tribunale di Cagliari rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di OC TO, indagato per i reati di tentato omicidio in danno di Lai Marina e di porto illegale aggravato di arma, avverso quella in data 15 ottobre 2002 del g.i.p. dello stesso tribunale, con la quale era stata applicata la misura di sicurezza del ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario.
Il tribunale, per quanto interessa in questa sede, affermava che, essendo stato il sunnominato indagato interrogato sia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto che successivamente, non era necessario che lo stesso rendesse nuovo interrogatorio, pena la perdita di efficacia della misura di sicurezza applicatagli, entro cinque giorni dalla esecuzione della medesima, in quanto tale incombente istruttorio si riferisce soltanto a coloro che non abbiano reso in precedenza interrogatorio di c.d. garanzia.
2. Ricorre per Cassazione il OC, il quale, con motivo redatto personalmente, deduce violazione di legge (ari 606 co. 1 lett. c) C.P.P. in relazione al combinato disposto degli arte. 313, 294 e 302 stesso codice), asserendo che il mancato interrogatorio, entro il quinto giorno dall'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, quale quella applicatagli, determina l'inefficacia della stessa, non avendo a tale fine alcuna valenza giuridica l'interrogatorio reso in precedenza dall'indagato.
3. Il ricorso è infondato.
Invero, questa Corte ha più volte affermato (Sez. 1^, 8.10.1991, rv. 188.363, Sez. 6^, 10.11.1992, Tolone, rv. 193.433) che in materia di applicazione provvisoria di misure di sicurezza non si determina la decadenza per perdita di efficacia della misura comminata dall'art. 302 C.P.P., qualora non si sia provveduto all'interrogatorio nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 294 stesso codice;
infatti, per un verso, l'art. 313 co. 1, riguardante il procedimento per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, richiama soltanto l'art. 294 e non anche l'art. 302 e, per un altro verso, l'equiparazione della misura di sicurezza alla custodia cautelare stabilita dall'art. 313 co. 3 vale unicamente ai fini dell'impugnazione. Ne consegue che, allorquando l'indagato abbia di già reso in stato di detenzione, come avvenuto nella fattispecie che ci occupa, l'interrogatorio ed. di garanzia in epoca antecedente all'applicazione della misura di sicurezza, non è necessario che lo stesso debba rendere un nuovo interrogatorio agli effetti dell'art.294 C.P.P., essendo detto atto finalizzato esclusivamente alla comunicazione all'indagato degli elementi indiziari a suo carico al fine di metterlo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa: finalità già realizzatasi nella ipotesi di una successiva applicazione all'indagato, già sottoposto a restrizione della libertà personale mediante applicazione della misura cautelare della detenzione in carcere, della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Per completezza la Corte precisare che la decisione (Sez. 6^, 15.2.2000, Di Gesaro, rv. 216.840) citata dal ricorrente, oltre a riguardare una fattispecie fattualmente diversa da quella in esame, attribuisce al primo comma dell'art. 313 C.P.P. una funzione (verifica dell'attualità della pericolosità sociale del soggetto) non risultante dal testo della norma, di guisa che non è applicabile al caso che ci occupa.
Per le suesposte ragioni il gravame deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali. La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui all'art. 94 co.
1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co.
1-ter disp. att. C.P.P. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2003