Sentenza 13 luglio 2005
Massime • 1
Non sussiste l'incompatibilità prevista dall'art. 34 cod. proc. pen. per il giudice che, dopo aver pronunciato nei confronti dell'imputato sentenza di condanna per reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti, unificati dal vincolo della continuazione con il reato di associazione per delinquere già giudicato da altro giudice, si trovi a dover giudicare altri delitti compresi nell'attività criminosa dell'associazione stessa. La verifica dei presupposti di fatto per la continuazione comporta infatti una valutazione solo incidentale del vincolo derivante dall'unicità del disegno criminoso tra il reato per cui si pronuncia sentenza e quello già giudicato in altro processo, nel quale un diverso giudice ha accertato la sussistenza del fatto e la commissione di esso da parte del medesimo autore.
Commentario • 1
- 1. Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2005, n. 41019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41019 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 13/07/2005
Dott. MANNINO Saverio CE - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1420
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 2104/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI CE, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania 1 dicembre 2004 n. 1557. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Letta la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Guglielmo PASSACANTANDO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania 1 dicembre 2004 n. 1557, che ha rigettato l'istanza di ricusazione da lui proposta nei confronti del Dr. TO LO, G.i.p. del Tribunale di Catania, CE CC ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- Violazione degli artt. 34 e 37 c.p.p. (art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.) perché il G.i.p. dr. TO LO, nel valutare l'applicabilità della continuazione tra i reati di violazione della legge sugli stupefacenti, da lui giudicati con la sentenza 6 aprile 2002 n. 286 nel processo denominato i Carusi, e quelli giudicati dalla Corte d'assise d'appello di Catania 23 ottobre 2001 nel processo denominato litanie, ha valutato e riconosciuto la posizione di CE CC nell'ambito dell'associazione mafiosa detta clan Cappello. L'impugnazione è infondata.
Secondo l'orientamento di questa Corte l'attività c.d. pregiudicante non può essere ravvisata in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in un altro procedimento penale coinvolgente lo stesso soggetto, bensì nella valutazione di merito espressa dal giudice sia in ordine alla sussistenza del fatto-reato, sia in ordine alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona (Cass., Sez: 6^, 24 settembre 2003 n. 4911, ric. Vitalone;
S.U., 27 ottobre 2004 n. 44711, ric. Wajib). Pertanto non sussiste incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, che ha giudicato e condannato l'imputato per reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti applicando la continuazione tra i predetti reati e il reato di associazione di tipo mafioso già giudicato dalla corte di assise d'appello, a giudicare i delitti di omicidio compresi nell'attività criminosa dell'associazione stessa, in quanto la verifica dei presupposti di fatto per la continuazione comporta una valutazione solo incidentale del vincolo derivante dall'unicità del disegno criminoso tra il reato per cui si pronuncia sentenza e quello già giudicato in altro processo, nel quale un diverso giudice ha accertato la sussistenza del fatto e la commissione di esso da parte del medesimo autore. In base a questi principi deve ritenersi immune dai vizi dedotti l'ordinanza impugnata, con la quale la Corte d'appello di Catania ha escluso che la valutazione espressa dal G.i.p. TO LO a proposito del collegamento tra l'associazione mafiosa di cui al procedimento Titanic e i fatti di traffico di stupefacenti, di cui al procedimento Carusi dia luogo a un'ipotesi di incompatibilità a giudicare i fatti di omicidio ricompresi nell'attività criminosa dell'associazione mafiosa predetta, di cui il CC era imputato.
Infatti, pronunciando sentenza di condanna di CE CC per il reato di violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti, il Dr. LO, nel ritenere la sussistenza dei presupposti per la continuazione tra il reato oggetto della sentenza da lui pronunciata e quello di associazione di tipo mafioso già accertato dalla Corte di assise d'appello di Catania, ha espresso una valutazione puramente incidentale rispetto a un reato accertato a carico del CC in un diverso processo da un giudice diverso.
Pertanto il ricorso appare privo di fondatezza e dev'essere quindi rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005