Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2005, n. 41019
CASS
Sentenza 13 luglio 2005

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Massime1

Non sussiste l'incompatibilità prevista dall'art. 34 cod. proc. pen. per il giudice che, dopo aver pronunciato nei confronti dell'imputato sentenza di condanna per reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti, unificati dal vincolo della continuazione con il reato di associazione per delinquere già giudicato da altro giudice, si trovi a dover giudicare altri delitti compresi nell'attività criminosa dell'associazione stessa. La verifica dei presupposti di fatto per la continuazione comporta infatti una valutazione solo incidentale del vincolo derivante dall'unicità del disegno criminoso tra il reato per cui si pronuncia sentenza e quello già giudicato in altro processo, nel quale un diverso giudice ha accertato la sussistenza del fatto e la commissione di esso da parte del medesimo autore.

Commentario1

  • 1Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2005, n. 41019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41019
Data del deposito : 13 luglio 2005

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