Sentenza 18 maggio 2017
Massime • 1
In tema di "abolitio criminis", è legittima la sentenza d'appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di "vacatio legis" ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 73, comma 3, Cost., in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida. (In motivazione la Corte ha escluso che, nel caso di specie, il giudice abbia solo l'alternativa di rinviare la decisione o di "ignorare" la norma abrogatrice, infliggendo una condanna che si palesa già inevitabilmente illegale).
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A proposito del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 1. Con un decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, la più ampia e trasversale riforma della giustizia penale approvata negli ultimi trent'anni viene rinviata al Parlamento un mese dopo l'approvazione e un giorno prima l'entrata in vigore. Non si era mai visto. L'adozione dell'odierno decreto-legge (d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6) comporta il rinvio al Parlamento per la conversione in legge, entro sessanta giorni; un rinvio che apre alla possibilità di emendamenti sul testo dell'intero decreto legislativo, al quale viene aggiunto un articolo finale (99-bis). La scelta tecnico-normativa di intervenire direttamente sul testo …
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A proposito del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 Decreto legge n. 162/2022 1. Con un decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, la più ampia e trasversale riforma della giustizia penale approvata negli ultimi trent'anni viene rinviata al Parlamento un mese dopo l'approvazione e un giorno prima l'entrata in vigore. Non si era mai visto. L'adozione dell'odierno decreto-legge (d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6) comporta il rinvio al Parlamento per la conversione in legge, entro sessanta giorni; un rinvio che apre alla possibilità di emendamenti sul testo dell'intero decreto legislativo, al quale viene aggiunto un articolo finale (99-bis). La scelta tecnico-normativa di …
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A proposito del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 1. Con un decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, la più ampia e trasversale riforma della giustizia penale approvata negli ultimi trent'anni viene rinviata al Parlamento un mese dopo l'approvazione e un giorno prima l'entrata in vigore. Non si era mai visto. L'adozione dell'odierno decreto-legge (d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6) comporta il rinvio al Parlamento per la conversione in legge, entro sessanta giorni; un rinvio che apre alla possibilità di emendamenti sul testo dell'intero decreto legislativo, al quale viene aggiunto un articolo finale (99-bis). La scelta tecnico-normativa di intervenire direttamente sul testo …
Leggi di più… - 5. La riforma Cartabia tra le prassi virtuose e buone leggiGiorgio Spangher · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giorgio Spangher 1. Con il d. l. n. 162 del 2022 l'entrata in vigore dell'intero d. lgs. n. 150 del 2022 è stata differito al 30 dicembre 2022. Le ragioni sono note: consentire come richiesto dai 26 procuratori generali di predisporre gli strumenti organizzativi della riforma. Non può negarsi che questo arco temporale consentirà anche una migliore valutazione degli effetti della riforma, sia nell'operatività delle previsioni del c.d. regime transitorio per i profili normati, sia per quelli per i quali si stanno prospettando non pochi problemi interpretativi di diritto intertemporale. Ad alcuni di questi aspetti, governati dai principi del tempus regit actum, in materia processuale e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 53602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53602 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2017 |
Testo completo
53602-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Pubblica Udienza del 18.05.2017 Registro generale n. 32960/2016 Composta dai Consiglieri: 554/2017- Sentenza n. N° ruolo: 6 Mariastefania Di Tomassi Pres. Francesco Maria Silvio Bonito Raffello Magi Antonio Minchella Rel. Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : CA ON, nato il [...]; EN Donata, nata il [...]; Avverso la sentenza n° 13/2015 del Tribunale di Asti in data 25.01.2016; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
che Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile FA AN, Avv. Marco Scagliola, che ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore avv. Massimiliano Bravin, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29.01.2015 la Corte di Cassazione, Sezione 5, annullava con rinvio la sentenza in data 12.02.2014 del Tribunale di Asti emessa nei confronti di AR ON e ED Donata, con la quale era stata confermata la condanna (inflitta dal Giudice di Pace di Asti il 17.05.2013) del AR per i reati di minacce e ingiuria (pena di € 400,00 di multa) e della ED per quello di ingiuria (pena di € 200,00 di multa), tutti commessi in identico contesto nell'aprile 2011 e con condotte indipendenti ai danni di FA ANa: rilevava il giudice di legittimità un difetto di motivazione sulle questioni che erano state poste con una memoria difensiva di cui illegittimamente non era stato consentito il deposito in primo grado e che erano state riproposte con il gravame di merito, alle quali il giudice d'appello aveva lo specifico obbligo di rispondere;
rilevava inoltre l'omessa motivazione sugli specifici rilievi svolti con il gravame di merito alla sentenza di primo grado poiché non erano stati considerati né alcune dichiarazioni testimoniali né le contraddizioni rilevate con i motivi d'appello tra le dichiarazioni dei testi d'accusa.
2. In esito al giudizio di rinvio, con sentenza in data 25.01.2016 il Tribunale di Asti assolveva gli imputati per il reato di ingiuria poiché il fatto non era più previsto dalla legge come reato e condannava il AR alla pena di € 300,00 di multa ed al risarcimento. Rilevava il giudice che la vicenda aveva preso origine da un modesto screzio verbale insorto a seguito di una contrastata regolamentazione del punto in cui poggiare i rifiuti condominiali;
la prima richiesta dell'appellante era stata quella di rinnovare l'istruttoria dibattimentale non procedendo alla nuova audizione dei testi già escussi, ma chiedendo di acquisire le dichiarazioni da loro rese in un altro procedimento esistente a carico della parte offesa, di cui però non aveva fornito alcuna specificazione: ma, poiché l'art. 603 cod. proc.pen. impone la rinnovazione istruttoria soltanto nella ipotesi di concreta impossibilità di decidere allo stato degli atti, il Tribunale rigettava la richiesta ritenendo che l'istruttoria svolta innanzi al Giudice di Pace fosse stata esaustiva e che il tema del processo fosse la valutazione della piattaforma probatoria emersa e non la comparazione di dichiarazioni rese in altro procedimento;
si spiegava che la persona offesa era stata escussa in modo corretto dal Giudice di Pace, il quale aveva motivato diffusamente sulle ragioni della ritenuta attendibilità, illustrando la mancata emersione di elementi che facessero sospettare elementi di falsità e la non necessità di elementi di riscontro particolari. Il Tribunale affrontava la tesi difensiva della accusa orchestrata dalla persona offesa quale elemento dell'astio preesistente con l'imputato: in primo luogo, la contraddizione colta con la testimonianza del teste AL (che secondo la persona offesa era già nel cortile al momento del litigio, mentre lui aveva detto di essere sceso in cortile quando il litigio era già iniziato) veniva considerata marginale a fronte del ricordo precisamente descritto della aggressività verbale dell'imputato nei confronti della 2 persona offesa;
quanto alla testimonianza del teste AR, ex compagno della persona offesa, si riteneva che la cessazione della relazione non rendeva affatto credibile l'esistenza di una acrimonia verso l'imputato: il teste AL diceva di averlo visto in automobile e la persona offesa non lo aveva menzionato, ma lui aveva chiarito di essere giunto in automobile nel cortile e di esserne sceso comprendendo che la concitazione verbale fra gli astanti non era ordinaria;
il solo fatto che non fosse vicino all'imputato non gli impediva di cogliere le parole di un brusco litigio in atto ed era inimmaginabile che tutti i presenti dovessero registrare le esatte posizioni logistiche nel cortile;
quanto alla teste RO, ella aveva dichiarato di aver sentito il litigio e le minacce dell'imputato verso la persona offesa ed il giudice riteneva che non vi fossero elementi per sostenere una falsità giacchè la testimonianza era stata puntuale e genuina e non anche inficiata da un pregresso rapporto di cattivo vicinato con l'imputato. Infine vi era il teste LI, amministratore e proprietario, che aveva riferito di non avere udito nulla: ma il giudice concludeva che, a fronte di tre testimoni puntuali, genuini e concordanti, non si poteva sostenere che nulla fosse accaduto sol perché un altro dei condomini non aveva udito il litigio;
anzi, si coglieva in ciò una volontà di restare fuori dalla disputa e di non compromettere i suoi interessi.
3. Avverso detta sentenza propongono ricorso gli interessati a mezzo del difensore, con unico atto, deducendo, con il primo motivo, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: si sostiene che la sentenza era stata abnorme nella assoluzione poiché la norma abrogatrice del reato di ingiuria era entrata in vigore soltanto in data 06.02.2016 e quindi successivamente alla decisione e che l'interesse dei ricorrenti sussisteva poiché intendevano essere assolti nel merito. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: si sostiene che la ED era stata accusata di avere proferito una ingiuria nei confronti della FA, ma il giudice, nel dichiarare il fatto come non più reato, aveva ritenuto provata la responsabilità senza esaminare i motivi di appello, i quali avevano censurato il fatto che nessuno dei presenti aveva udito l'appellativo offensivo, dichiarato dalla sola persona offesa e confermato dal teste AR, la cui deposizione veniva poi minuziosamente censurata punto per punto. Con il terzo motivo si deduce omissione della motivazione in ordine alle contraddizioni dedotte nei motivi esposti per giudizio di legittimità: si sostiene che la sentenza impugnata non aveva approfondito tutte le criticità evidenziate tra le testimonianze rese, limitandosi a ritenere di modesta portata alcune incongruenze, senza argomentare sul fatto che vi era un altro processo intentato dai ricorrenti contro la persona offesa per ingiurie, che non vi era concordanza sull'esito del litigio e su chi se ne era andato via per primo o sul punto esatto del litigio o sulla persona che aveva collocato i sacchetti dell'immondizia o su chi era intervenuto per primo nel litigio;
si censura il modo in cui il Tribunale non aveva voluto insistere su molti punti non chiari 3 e aveva sostanzialmente ignorato la testimonianza del proprietario che non aveva udito nulla. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e difetto di motivazione circa la rinnovazione istruttoria: vi era stata inizialmente una richiesta di riunire i due procedimenti e cioè quello attuale e quello della denunzia dei ricorrenti contro la persona offesa, poiché vi era sostanziale comunanza di testimoni e sarebbe stato evidente il mendacio, ma il giudice non aveva inteso acquisire le deposizioni dell'altro processo ritenendole irrilevanti nonostante l'indubbio interesse a cogliere la inattendibilità dei testi a carico dei ricorrenti. In udienza le parti hanno concluso come riportato in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
2. Il primo ed il secondo motivo si prestano ad una trattazione unitaria;
infatti, con la prima doglianza i ricorrenti censurano l'assoluzione pronunziata dal giudice a loro favore perché il fatto contestato dell'ingiuria non era più previsto dalla legge come reato, mentre, con la seconda doglianza, censurano il mancato approfondimento da parte del giudice circa le ragioni di appello in ordine alle criticità delle acquisizioni dibattimentali relative all'ingiuria addebitata alla ED. In altri termini, essi chiedono l'annullamento della sentenza argomentando che il giudice avrebbero dovuto, in via preliminare, valutare la possibilità di addivenire al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., attesa l'evidente insussistenza del fatto e considerato che, nel concorso processuale tra una causa di estinzione del reato e una formula di assoluzione nel merito, deve prevalere la seconda ogni volta che sia assistita dall'evidenza della prova. Ma, anche ad ammettere che quando il fatto non è più preveduto dalla legge come reato a seguito di abolitio criminis, il giudice è tenuto a verificare se allo stato degli atti Mr. non risulti già evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato (cfr, per il caso di depenalizzazione, Sez. Un., n. 25457 del 29.03.2012, Campagne Rudie, Rv 252693), tuttavia, la doglianza si mostra manifestamente infondata, poiché essa non considera che la valutazione del giudice è intervenuta dopo una sentenza di condanna in primo grado ed, in ogni caso, si appalesa, da un lato, del tutto generica in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato una diversa formula assolutoria e, dall'altro, intimamente contraddittoria laddove sostiene che, a tal fine, si sarebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Quanto all'argomentazione relativa alla non ancora avvenuta entrata in vigore della abrogazione disposta con l'art. 1, comma 1 lett. e, D.L.vo n. 7 del 2016 al momento 4 dell'emissione della sentenza, la censura dovrebbe ritenersi comunque, ad oggi, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Osserva, per atro, il Collegio che neppure può ritenersi censurabile il giudice d'appello che non confermi la condanna per reato che risulta, al tempo della sua decisione, abrogato, nonostante non sia in quel momento ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis. Il termine a tal fine previsto (art. 10 preleggi e, poi, art. 73, comma terzo, Cost.) che attiene in linea di principio alla efficacia (piuttosto che, come dice l'art. 10 preleggi, alla obbligatorietà) del nuovo precetto, ha funzione di garanzia, tendendo ad assicurare la (astratta) conoscibilità della legge da parte dei consociati e offrendo così base costituzionale al principio espresso dall'art. 5 cod.pen. (Corte Cost. n. 74 del 1975). Ma allorchè la nuova norma consista in una abolitio criminis, da tale funzione di garanzia non può farsi discendere anche un perdurante dovere del giudice di fare applicazione e dare esecuzione alla norma penale oramai abrogata per effetto di una successiva disposizione legislativa già valida. Ostano all'instaurazione di un rapporto di teorica perfetta simmetria in tale senso ovverosia, per usare la terminologia elaborata in ambito comunitario, in termini di efficacia diretta orizzontale e verticale - i principi di legalità e retroattività delle norme penali di favore (artt. 25 Cost.; 2, comma secondo, cod.pen.), alla luce dei quali non può ammettersi fondamento alla pretesa che, cadendo il tempo fissato per la decisione nel periodo di vacatio della abolitio criminis, il giudice abbia soltanto l'alternativa di rinviare la decisione o di "ignorare" la norma abrogatrice, infliggendo una condanna che si palesa già, inevitabilmente, illegale.
3. Il terzo motivo di ricorso si mostra parimenti come manifestamente infondato: con esso si censura la valutazione del giudice in ordine alle asserite incongruenze delle deposizioni testimoniali, all'asserita incompleta ricostruzione dei fatti ed all'asserita incongrua conclusione sulla dinamica del litigio. Ma nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, dunque, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione 5 di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valutato ogni testimonianza, ha considerato le asserite contraddizioni sostenute dagli imputati, ha respinto in modo razionale le stesse: così, con motivazione lineare e priva di vizi giuridici o logici, ha spiegato ragionevolmente i motivi di qualche discrasia tra i narrati, rilevando però che essi convergevano tutti nella descrizione di una medesima scena, sebbene i differenti punti di vista avevano portato a riferire la vicenda da angolazioni lievemente differenti. Tuttavia era stata affrontata ogni problematica relativa al possibile astio tra condomini ed all'assenza di peculiari ragioni di ostilità o rancore;
né era stato trascurato l'esame della testimonianza dell'amministratore condominiale, il quale, a differenza degli altri presenti, aveva sostenuto di non essersi accorto di nulla: lungi dal non considerare questo narrato, il giudice lo aveva spiegato in termini di inverosimiglianza a fronte delle concordi restanti deposizioni, rinvenendo una ragionevole spiegazione nel desiderio di non essere coinvolto nel litigio. Così, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dai ricorrenti, limitatisi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dal giudice di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, in definitiva, non presenta affatto quegli aspetti di carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito, nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
4. Con l'ultimo motivo si censura la mancata rinnovazione istruttoria da parte del giudice: ma anche esso non è ammissibile. Infatti, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. Un., n° 12602 del 17.12.2015, Rv. 266820). In altri termini, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. 6 Nella fattispecie, il giudice ha notato l'inconsueta richiesta integrativa avanzata dagli imputati, i quali, in luogo di chiedere un riesame di testi escussi, avevano avanzato istanza di acquisizione di deposizioni rese da alcuni testimoni in un procedimento a carico della odierna persona offesa;
ma non ha accolto questa istanza, in base all'assorbente profilo che del procedimento menzionato non vi era traccia agli atti e la indicazione dei richiedenti al riguardo era stata lacunosa. Mentre il ricorso, che pure censura tali affermazioni, non è sul punto autosufficiente. Di conseguenza, la corretta motivazione rende insindacabile in questa sede la decisione censurata dai ricorrenti. Complessivamente, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
da ciò consegue che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno di essi (non ricorrendo ipotesi di esonero, cfr Corte Costituzionale n° 186 del 2000) al pagamento della somma di € 2.000,00 alla cassa delle ammende;
inoltre i ricorrenti vanno anche condannati in solido alla rifusione, in favore della parte civile FA ANa, delle spese sostenute nel grado, che si liquidano nella somma complessiva di € 3.500,00 per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Duemila Euro alla cassa delle ammende nonché in solido alla rifusione, in favore della parte civile FA ANa, delle spese sostenute nel grado, che liquida in complessivi 3.500,00 Euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge. Così deciso il 18 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente (Antonio Minchella), (Mariastefania Di Tomassi) u Minhelle DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 NOV 2017 IL CANCELLIERE ANa FAIELLA 7