Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 53602
CASS
Sentenza 18 maggio 2017

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In tema di "abolitio criminis", è legittima la sentenza d'appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di "vacatio legis" ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 73, comma 3, Cost., in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida. (In motivazione la Corte ha escluso che, nel caso di specie, il giudice abbia solo l'alternativa di rinviare la decisione o di "ignorare" la norma abrogatrice, infliggendo una condanna che si palesa già inevitabilmente illegale).

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    A proposito del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 1. Con un decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, la più ampia e trasversale riforma della giustizia penale approvata negli ultimi trent'anni viene rinviata al Parlamento un mese dopo l'approvazione e un giorno prima l'entrata in vigore. Non si era mai visto. L'adozione dell'odierno decreto-legge (d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6) comporta il rinvio al Parlamento per la conversione in legge, entro sessanta giorni; un rinvio che apre alla possibilità di emendamenti sul testo dell'intero decreto legislativo, al quale viene aggiunto un articolo finale (99-bis). La scelta tecnico-normativa di intervenire direttamente sul testo …

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    A proposito del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 1. Con un decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, la più ampia e trasversale riforma della giustizia penale approvata negli ultimi trent'anni viene rinviata al Parlamento un mese dopo l'approvazione e un giorno prima l'entrata in vigore. Non si era mai visto. L'adozione dell'odierno decreto-legge (d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6) comporta il rinvio al Parlamento per la conversione in legge, entro sessanta giorni; un rinvio che apre alla possibilità di emendamenti sul testo dell'intero decreto legislativo, al quale viene aggiunto un articolo finale (99-bis). La scelta tecnico-normativa di intervenire direttamente sul testo …

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  • 5La riforma Cartabia tra le prassi virtuose e buone leggi
    Giorgio Spangher · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Giorgio Spangher 1. Con il d. l. n. 162 del 2022 l'entrata in vigore dell'intero d. lgs. n. 150 del 2022 è stata differito al 30 dicembre 2022. Le ragioni sono note: consentire come richiesto dai 26 procuratori generali di predisporre gli strumenti organizzativi della riforma. Non può negarsi che questo arco temporale consentirà anche una migliore valutazione degli effetti della riforma, sia nell'operatività delle previsioni del c.d. regime transitorio per i profili normati, sia per quelli per i quali si stanno prospettando non pochi problemi interpretativi di diritto intertemporale. Ad alcuni di questi aspetti, governati dai principi del tempus regit actum, in materia processuale e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 53602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53602
Data del deposito : 18 maggio 2017

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