Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 2
Nel delitto di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento l'accertamento della probabilità di verificazione del disastro va effettuato tenendo conto, in forza di una prognosi "ex post" a base totale, di tutte le circostanze, ivi comprese quelle conosciute anche successivamente.
L'elemento del pericolo, nella fattispecie criminosa di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, deve derivare direttamente dalla condotta di danneggiamento, esulando dalla sfera applicativa della norma incriminatrice la condotta di chi si serva delle cose da esso danneggiate per intraprendere una diversa ed ulteriore azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso il reato nella condotta di chi, dopo avere divelto poggiatesta, posacenere e telai dal vagone su cui viaggiava, li aveva lanciati contro altro treno in corsa).
Commentario • 1
- 1. Art. 431 - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2010, n. 44563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44563 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/11/2010
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2774
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 26196/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
1) TI LB, N. IL *17/04/1986* C/;
avverso la sentenza n. 210/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SAVONA, del 23/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, il provvedimento, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Dr. Enzo Jannelli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale, Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
1 - Avverso la sentenza del gup presso il tribunale di Savona che ai sensi dell'art. 425 c.p.p. dichiarava non luogo a procedere nei confronti di IO TO, imputato del delitto di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento ex art. 431 c.p., ricorre il Procuratore Generale di Genova deducendo l'erroneità, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta insussistenza del pericolo di disastro e richiamando la violazione della disposizione - l'art. 425 c.p.p. - che imporrebbe il rinvio a giudizio ove la prova possa essere acquisita in dibattimento.
In breve il fatto a giudizio: l'imputato, in concorso con minori aveva danneggiato il treno su cui viaggiava, staccandone poggiatesta, posacenere e telai in ferro e lanciandoli dal finestrino cagionando così il danneggiamento e l'arresto di un altro treno in corsa. Il giudice di merito ha constatato in motivazione che nessun concreto pericolo di disastro ferroviario si era profilato nella situazione di fatto, incompatibile come essa si prefigurava in relazione a un pericolo per la vita e l'incolumità di un numero indeterminato di persone.
Secondo il P.G. ricorrente gli effetti dannosi avrebbero potuto provocare deragliamenti, danni diretti ai conducenti ed ai passeggeri di altri treni, provocare il mancato rispetto di segnali e prescrizioni a loro volta causa scatenante di disastri.
2 - Il ricorso è privo di fondamento sotto più profili. a) sotto il profilo della condotta: l'azione tipica ai sensi dell'art. 431 c.p. deve rivolgersi verso un determinato oggetto materiale direttamente connesso e causativo dell'evento costitutivo del fatto di reato, per l'appunto il pericolo per di un disastro ferroviario. Detto diversamente la tipicità, tassatività della fattispecie non consente di collegare il predetto pericolo ad una azione, ulteriore, che si frapponga tra la condotta di danneggiamento e il pericolo dell'evento disastroso. La lettera della legge è esplicitamente rigorosa in tal senso: il fatto da cui deve derivare il pericolo è costituito dalla strada ferrata, macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa ... distrutti in tutto o in parte, deteriorati, resi altrimenti in tutto o in parte inservibili dalla pregressa condotta, e solo da questa, di danneggiamento.
Il che non significa certo costituire una area di impunità per la condotta di chi, dopo il danneggiamento, si serve delle cose danneggiate per intraprendere una azione volta o meno a causare un pericolo di disastro. Una tale azione viene incapsulata agevolmente nella fattispecie di chiusura della condotte volte a tutelare la sicurezza dei trasporti: se la condotta di lanciare corpi contundenti contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti, di qualsiasi tipo, in movimento, non è sorretta dal dolo di danneggiare, opererà l'art. 432 c.p., comma 2; se la stessa condotta, sempre che sia idonea, è sorretta dal dolo di porre in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti sarà attuale l'operatività dell'art. 432 c.p., comma 1, se infine l'azione non idonea a creare pericolo di disastro, è volta cagionare danneggiamento, questo o il suo tentativo rientrerà nella previsione dell'art. 635 c.p., o artt. 56 e 635 c.p.. b) Anche sotto il profilo dell'evento l'inquadramento della condotta de qua non è corretto. Il p.g. ricorrente suppone l'essersi verificato il pericolo di disastro in forza della sola considerazione della condotta in sè pericolosa di lancio di oggetti, i più disparati., quali poggia teste, posacenere telai in ferro avulsi dalle carrozze danneggiate, dai finestrini di un treno in movimento. Il che presuppone l'adesione ad una operazione di prognosi a base parziale del pericolo. Si disconosce così il metodo obbligato per l'interprete per le disposizioni incriminatrici che, in quanto incidenti su una sfera di diritti considerati dalla Costituzione di grande momento, impone una rigorosa interpretazione di carattere oggettivo volta, nella particolare prospettiva del delitto de quo, ad evidenziare, in forza di una prognosi a base totale, tutte le circostanze, conosciute anche successivamente, per accertare la probabilità del verificarsi del disastro. In caso contrario, a fronte di una situazione di pericolo ex post rivelatasi infondata, si punirebbe più la mera intenzione o la mera colpa, ammessane l'esistenza, anche se disancorate da una situazione loro obbligatoriamente, per forza di legge sovra - ordinata, corrispondente il più possibile sul versante oggettivo. Con la conseguenza di mettere in discussione principi fondanti, sul piano della materialità del fatto e della colpevolezza, del diritto penale compendiati nel broccardo latino: nemo poenam cogitationis patitur.
3 - Ora, nel caso di specie, gli effetti del lancio di oggetti dai finestrini del treno, per la concreta situazione di fatto del contesto, ha cagionato effetti, dannosi in senso lato certo, ma modesti in raffronto del pericolo di disastro prefigurato, proprio per incidere quella condotta su un contesto fattuale dal quale non poteva configurarsi con prognosi ex post alcun pericolo di disastro:
per l'appunto, danneggiamento alle cose in forza del lancio e l'arresto di un treno in corsa, eventi del tutto diversi da quello ipotizzato, perché il pericolo può non comprendere alcun danneggiamento e perché l'arresto di un treno non configura di per sè alcun illecito penale se non sorretto da una chiara volontà di, quell'arresto, provocarlo.
Nè è possibile convenire con il ricorrente che chiede l'annullamento con rinvio perché quei fatti diversi potrebbero essere contestati nel nuovo dibattimento: una tale possibilità, tutta da misurarsi con le possibilità offerte al p.m. di contestazioni in dibattimento, presuppone comunque che un annullamento vi possa essere, ma per i motivi posti a sostegno del ricorsoci una tale possibilità non sussistono le condizioni. Nè è possibile, da ultimo, denunciare tout court la violazione dell'art. 425 c.p.p., comma 3 che impone al giudice di non pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi, insufficienti e contradditori emersi in udienza, potrebbero essere idonei a svilupparsi in dibattimento per poter pervenire ad un dictum di condanna: perché il giudice di merito, con sintetico ma congruo giudizio, ha ritenuto non esservi elementi insufficienti, contraddittori, virtualmente potenziabili attraverso attività integrative, e per tutte le ragioni anche valorizzate nella motivazione di questa Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2010