Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2010, n. 44563
CASS
Sentenza 25 novembre 2010

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Nel delitto di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento l'accertamento della probabilità di verificazione del disastro va effettuato tenendo conto, in forza di una prognosi "ex post" a base totale, di tutte le circostanze, ivi comprese quelle conosciute anche successivamente.

L'elemento del pericolo, nella fattispecie criminosa di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, deve derivare direttamente dalla condotta di danneggiamento, esulando dalla sfera applicativa della norma incriminatrice la condotta di chi si serva delle cose da esso danneggiate per intraprendere una diversa ed ulteriore azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso il reato nella condotta di chi, dopo avere divelto poggiatesta, posacenere e telai dal vagone su cui viaggiava, li aveva lanciati contro altro treno in corsa).

Commentario1

  • 1Art. 431 - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2010, n. 44563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44563
Data del deposito : 25 novembre 2010

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