Sentenza 20 gennaio 2022
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- 1. Dissenso dei condòmini, legittimità urbanistica e controlli dell’amministrazione: un ritorno alla tutela civilistica dei terzi (nota a CGARS, sez. giurisdizionale,…Ippolito Piazza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Ippolito Piazza Sommario: 1. Il tema e i fatti all'origine della controversia. – 2. Dissenso dei condòmini e legittimità urbanistica. – 3. La distinzione di piani nella sentenza del CGARS. – 4. Le ragioni per la tesi civilistica. 1. Il tema e i fatti all'origine della controversia. Il Consiglio di Giustizia amministrativa adotta, nella sentenza in commento, una posizione netta circa la natura delle controversie edilizie tra vicini e il ruolo che (non) deve avere l'amministrazione. Ad avviso dei giudici siciliani, l'illegittimità urbanistica di un'opera non può mai dipendere dalla presunta lesione di un diritto civilistico del terzo-vicino di casa: non è infatti compito …
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Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 20/01/2022), n.1764 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. GORJAN Sergio – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 20034/2019 proposto da: COMUNE DI SPERLONGA, rappresentato e difeso dall'Avvocato CORRADO DE SIMONE, per procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro T.C., E M.A., rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO DI CIOLLO, e dall'Avvocato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2022, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
contro TU AR E MI NA, rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO DI CIOLLO e dall'Avvocato TIZIANA AGOSTINI per procure speciali in calce ai controricorsi;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché AP AL ER E AN ND, rappresentati e difesi dapprima dall'Avvocato ALESSANDRA MUCCITELLI per procura speciale a margine EL controricorso, e poi, il primo, dall'Avvocato GIUSEPPE ANTONIO CARUSO per procura speciale EL 30/6/2021; - con troricorrenti e ricorrenti incidentali - e AP AL ER E AN ND S.D.F.; - intimata - Civile Sent. Sez. 2 Num. 1764 Anno 2022 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/01/2022 2 avverso la sentenza n. 2490/2019 ELla CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 12/4/2019; udita la relazione ELla causa svolta nell'udienza pubblica EL 7/7/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore Generale ELla Repubblica, CO MISTRI, il quale ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione EL ricorso principale, l'accoglimento per quanto di ragione EL primo motivo EL ricorso incidentale di NE SI e EL NA, il rigetto EL secondo motivo, assorbiti gli altri, l'accoglimento per quanto di ragione EL terzo motivo EL ricorso incidentale di ND AN e di LD RA PP, il rigetto EL primo e EL secondo motivo, assorbiti gli altri;
sentito, per il ricorrente, l'Avvocato CHIARA DE ON;
sentiti, per i controricorrenti NE SI e EL NA, l'Avvocato FRANCESCO DI CIOLLO;
sentiti, per i controricorrenti LD RA PP e ND AN, l'Avvocato CO MORRONE. FATTI DI CAUSA La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver ribadito che il rapporto processuale con il Comune di GA aveva "per lo più" formato oggetto EL provvedimento di separazione adottato all'udienza EL 13/11/2009, quando il tribunale aveva disposto la prosecuzione innanzi a sé ELla (sola) "controversia attinente alla asserita violazione ELle distanze legali ed il risarcimento EL danno e le altre domande connesse", e che, a seguito ELla sentenza non definitiva n. 395/2016, la causa - introdotta a suo tempo con atto di citazione notificato in data 21/12/2006 e definita in primo grado con sentenza EL tribunale in data 18/6/2013 - era stata rimessa sul ruolo per l'istruzione ELla domande residue, ha esaminato: Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 3 1) innanzitutto, le domande di cui ai punti 2 e 7 ELle conclusioni contenute nell'atto d'appello, vale a dire, rispettivamente: - la domanda con la quale gli appellanti avevano chiesto di accertare e dichiarare che LD RA PP e ND AN, nella qualità di proprietari e soci ELla s.d.f. PP LD RA e AN ND, avevano demolito e ricostruito immobili a distanza illegale rispetto alla proprietà degli attori, e che gli stessi avevano accorpato alla loro proprietà porzioni espropriate dal Comune di GA in assenza di titolo ed hanno costruito un muraglione abusivo con volumetrie annesse, anch'esse abusive, poste al servizio ELla piscina abusiva, in violazione ELle distanze legali dai terreni acquisiti al patrimonio comunale in zona agricola ed in violazione ELle norme EL PTP vigente;
- la domanda con la quale gli appellanti hanno chiesto di condannare LD RA PP e ND AN, nella qualità di proprietari e soci ELla s.d.f. PP LD RA e AN ND, a demolire il muraglione abusivo descritto dal consulente tecnico d'ufficio e realizzato al confine con la proprietà degli attori e tutti i fabbricati realizzati a distanza illegale, rispetto al fabbricato degli attori, in modo da garantire la distanza minima inderogabile per legge di dieci metri dal fabbricato antistante, per ciò che attiene alla violazione ELle distanze tra due fabbricati, e di cinque metri dal confine, per ciò che attiene ai corpi di fabbrica costruiti in aderenza al muraglione;
e le ha ritenute, almeno in parte, fondate. La corte, in particolare, sulla base ELla consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado d'appello e "meritevole di pieno consenso", ha rilevato la sussistenza ELla violazione ELl'art. 9 punto 2 EL d.m. 1444/1968, con riferimento alla distanza di dieci metri tra i fabbricati, con la conseguente necessità di arretramento ELl'attuale fronte est ELl'Hotel Grotta Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 ---- ""',. 4 di Tiberio rispetto alla frontistante parete ovest EL fabbricato di proprietà SI-EL in misura pari a 2,25 m. "con riferimento alle par(e)ti finestrate", avendo, però, esclusivo riguardo al "corpo di fabbrica SI-EL, oggetto ELla prima domanda di condono", "preventivamente edificato", e non anche ELl'ampliamento oggetto ELla seconda domanda;
2) in secondo luogo, la domanda di cui al punto 3 ELle conclusioni contenute nell'atto d'appello, vale a dire di accertare e dichiarare che i convenuti, in concorso tra loro, hanno installato, nel mese di agosto EL 2006, un cancello su parte di un terreno di proprietà EL Comune in modo da turbare l'esercizio EL possesso degli attori: e l'ha ritenuta infondata sul rilievo che, come osservato dal ctu, non risulta alcun riscontro documentale circa i responsabili ELl'installazione EL cancello a presidio EL percorso che lambisce ad est la proprietà SI- EL, aggiungendo che il manufatto appare situato sulla proprietà comunale;
3) in terzo luogo, la domanda di cui ai punti 4 ELle conclusioni contenute nell'atto d'appello, e cioè di accertare e dichiarare che LD RA PP e ND AN, in proprio e quali soci ELla s.d.f. PP LD RA e AN ND, avevano realizzato un muro alto quattro metri al confine con la proprietà degli attori, in violazione ELle distanze legali, in modo da limitare l'aria e la luce ed il godimento EL pieno possesso EL villino da parte degli attori: e l'ha ritenuta, almeno in parte, fondata. La corte, in particolare, alla luce ELla relazione EL consulente tecnico d'ufficio, ha rilevato che il muro non misura, in realtà, quattro metri, avendo, piuttosto, in corrispondenza ELla proprietà SI-EL, caratterizzata da un piano di calpestio degradante in direzione sud, una misura variabile, compresa tra un minimo di 3,05 metri ed un massimo Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 5 di circa 3,55 metri;
l'innalzamento EL muro divisorio, in quanto in ogni sua parte di altezza superiore a tre metri, non è, dunque, conforme alla norma ELl'art. 878 c.c. e dev'essere, pertanto, "nella parte a confine con la proprietà SI-EL", "abbassato in modo tale da non superare l'altezza di m 3"; la corte, invece, ha rigettato la domanda concernente l'illegittimo accorpamento ELle aree espropriate dal Comune, in ragione EL difetto di legittimazione attiva degli appellanti;
4) infine, la domanda di cui ai punti 8 ELle conclusioni contenute nell'atto d'appello, e cioè di condannare i convenuti, una volta accertato l'effettivo deprezzamento ELla proprietà degli attori a seguito ELl'attività commissiva ed omissiva posta in essere dagli stessi in concorso tra loro, al risarcimento EL danno, in solido tra loro, pari alla somma di C. 200.000,00, oltre interessi: e l'ha ritenuta parzialmente fondata. La corte, sul punto, dopo aver affermato che, in tema di violazione ELle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino ELla situazione antecedente al verificarsi ELl'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, ha osservato che, in ragione ELla "natura non eclatante ELle violazioni accertate rispetto alla godibilità ELl'immobile (muro di confine più elevato di pochi centimetri, violazione di m 2,25 rispetto ai 10 m previsti ELle pareti finestrate ELl'albergo per un fronte di circa 10 m ...)" e ELla "perdurante situazione di illegittimità che si protae dal 2006", i danni, in difetto di una più specifica allegazione degli appellanti rapportabile alla sola violazione ELle distanze, dovessero essere Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 6 liquidati equitativamente in C. 30.000,00 "all'attualità", oltre al lucro cessante che ha EL pari determinato in via equitativa. La corte, infine, ha condannato LD RA PP e ND AN, in proprio e quali soci ELla s.d.f. PP LD RA e AN ND, al pagamento ELle spese di lite in favore degli appellanti, in ragione ELla "prevalente soccombenza" degli stessi, ed ha, invece, disposto, per la sussistenza di "giusti motivi", la compensazione ELle spese relativamente al "rapporto processuale con il Comune di GA". La corte d'appello, in definitiva, ha condannato LD RA PP e ND AN, in proprio e quali soci ELla s.d.f. PP LD RA e AN ND, ad arretrare l'attuale fronte est ELl'Hotel Grotta di Tiberio rispetto alla frontistante parete ovest EL fabbricato di proprietà SI-EL, in misura pari a m. 2,25 con riferimento alla "parti fenestrate", rispetto al corpo di fabbrica SI-EL oggetto ELla prima domanda di condono e non anche ELl'ampliamento oggetto ELla seconda domanda di condono, ad abbassare il muro divisorio, nella parte a confine con la proprietà SI-EL, in modo tale da non superare l'altezza di tre metri, nonché al pagamento ELle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compensando, invece, le spese processuali relativamente al Comune di GA. Il Comune di GA, con ricorso notificato in data 14/6/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione ELla sentenza, dichiaratamente notificata il 15/4/2019. Hanno resistito LD RA PP e ND AN, con controricorso notificato in data 23/7/2019, con il quale, per cinque motivi, hanno proposto ricorso incidentale. La s.d.f. PP LD RA e AN ND è rimasta intimata. Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 7 NE SI e NA EL hanno resistito: - con controricorso notificato in data 24/7/2019, al ricorso EL Comune, EL quale hanno eccepito l'inammissibilità per difetto di rappresentanza processuale ex art. 75 c.p.c. deducendo che la procura difensiva era stata rilasciata dal Vice-Sindaco, che non ha la rappresentanza ELl'ente; - con controricorso notificato in data 2/10/2019, al ricorso incidentale di LD RA PP e ND AN, deducendone il difetto di legittimazione attiva relativamente ai beni immobili che non sono di loro proprietà perché rientranti nel patrimonio ELla s.d.f. PP LD RA e AN ND, poi trasformatasi nella società PP LD RA e C. s.a.s., e proponendo, a loro volta, per tre motivi, ricorso incidentale. Il Pubblico Ministero, con conclusioni depositate in data 22/6/2021, ha chiesto l'accoglimento EL ricorso principale, l'accoglimento EL terzo motivo EL ricorso incidentale di LD RA PP e ND AN e EL secondo motivo EL ricorso incidentale di NE SI e EL NA, nonché il rigetto e l'assorbimento degli altri. Il Comune ha depositato memoria. Anche NE SI e NA EL hanno depositato memoria. LD RA PP ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione ELl'art. 91, comma 1°, c.p.c., e dei principi in tema di regolamentazione ELle spese di lite, l'erronea applicazione degli artt. 91 ss c.p.c. e ELle norme in tema di regolamentazione ELle spese di lite cagionata dall'omesso rilievo ELla vittoriosità totale ELl'appellato Comune e ELla totale soccombenza degli appellanti SI e EL, in Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 8 relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione ELle spese nel rapporto processuale tra gli attori ed il Comune di GA, senza, tuttavia, considerare che nessuna ELle domande che gli stessi avevano proposto nei confronti EL Comune sono state accolte. Non si comprende, quindi, per quale ragione la corte d'appello non abbia fatto applicazione ELl'art. 91 c.p.c. a norma EL quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso ELle spese a favore ELl'altra parte. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione ELl'art. 91, comma 2°, prima parte, c.p.c., l'omesso rilievo ELla vittoriosità totale ELl'appellato Comune e ELla totale soccombenza degli appellanti SI e EL, emergente dal raffronto tra le domande precisate nelle conclusioni ELl'atto di citazione in appello e la sentenza n. 2490 EL 2019, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione ELle spese nel rapporto processuale tra gli attori ed il Comune di GA senza, tuttavia, considerare l'insussistenza dei presupposti per disporre, a norma ELl'art. 92 c.p.c., la compensazione ELle spese di lite. Tale norma, infatti, nel testo applicabile al caso in esame, prevede che la compensazione ELle spese tra le parti può essere disposta solo se vi è soccombenza reciproca e la concorrenza di altri giusti motivi, esplicitamente indicate nella motivazione, laddove, nel caso di specie, non risulta alcuna soccombenza reciproca poiché nessuna ELle domande spiegate dagli attori nei confronti EL Comune è stata accolta. Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 9 1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione ELl'art. 91, comma 2°, seconda parte, c.p.c. e l'omessa esplicitazione dei giusti motivi a supporto ELla compensazione ELle spese di lite ed, in ogni caso, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 111, comma 6°, Cost. e 111, comma 2°, n. 4, c.p.c., nonché dei principi e ELle norme in tema di obbligatorietà ELla motivazione e la motivazione meramente apparente, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione ELle spese nel rapporto processuale tra gli attori ed il Comune di GA senza, tuttavia, procedere ad alcuna intellegibile e specifica indicazione dei motivi che potessero supportare tale decisione, limitandosi, senza alcuna motivazione, ad affermarne la sussistenza. 1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione ELl'art. 91, comma 2°, seconda parte, c.p.c. ed, in ogni caso, la radicale insussistenza dei giusti motivi richiesti dalla richiamata disposizione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione ELle spese nel rapporto processuale tra gli attori ed il Comune senza, tuttavia, considerare che il Comune era palesemente estraneo alle pretese azionate e non si comprende, dunque, come possa considerarsi giusta la compensazione ELle relative spese. 2.1. Il ricorso principale, intanto, è ammissibile. 2.2. In tema di ricorso per cassazione, in effetti, la procura speciale al difensore, prescritta a pena di nullità dall'art. 365 c.p.c., può essere conferita al difensore esclusivamente dal soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi ELl'art. 75 c.p.c., Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 10 il quale, per il Comune, ai sensi ELl'art. 50 EL d.lgs. n. 267 EL 2000, è solo il sindaco (Cass. n. 18062 EL 2010) ed, in caso di impedimento ELlo stesso, il vice sindaco (Cass. n. 1949 EL 2003; Cass. n. 17360 EL 2003). Ed invero, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, in difetto di una specifica previsione statutaria o regolamentare, la rappresentanza processuale EL Comune spetta, in via esclusiva, al sindaco (Cass. SU n. 12868 EL 2005; Cass. n. 4556 EL 2012; Cass. n. 7402 EL 2014) cui compete il potere, altrettanto esclusivo, di conferire la procura alle liti al difensore designato (Cass. n. 34599 EL 2019; Cass. n. 4583 EL 2019; Cass. n. 16459 EL 2018; Cass. n. 5802 EL 2016; Cass. n. 13968 EL 2010). 2.3. Nel caso in esame, dagli atti EL giudizio emerge, per un verso, che la procura speciale conferita dal Comune in data 14/6/2019 è stata rilasciata, in virtù EL provvedimento n. 12108 EL 10/6/2019, da Francescantonio Faiola, nella dichiarata qualità di "Vice Sindaco" EL Comune di GA, e, per altro verso, che, a mezzo di tale provvedimento, lo stesso Vice Sindaco, ritenuta la necessità di salvaguardare gli interessi ELl'ente, ha conferito l'incarico all'Avvocato De Simone di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza ELla corte d'appello di Roma n. 2490 EL 12/4/2019. 2.4. I controricorrenti NE SI ed NA EL, a fronte di tali atti, hanno documentato che, il giorno 13/6/2019, il Sindaco EL Comune di GA aveva sottoscritto, per conto ELl'ente, un protocollo d'intesa con il Prefetto di Latina, eccependo, pertanto, che lo stesso non era impedito in ordine all'esercizio ELle sue funzioni. 2.5. In effetti, a norma ELl'art. 53, commi 1 e 2, EL d.lgs. n. 267 cit., cui l'art. 28, comma 2, ELlo statuto EL Comune di Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 11 GA ha fatto implicitamente riferimento ("il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in via generale, ..., nei casi previsti dalla legge"), il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco, rispettivamente, nei casi di "impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso" EL Sindaco ovvero nei casi di "assenza", "impedimento temporaneo" e nei casi di "sospensione dall'esercizio dalla funzione" previsti dall'art. 59, come poi stabiliti dagli artt. 10 e 11 EL d.lgs. n. 235 EL 2012. 2.6. Ritiene, tuttavia, la Corte che l'eccezione sollevata dai controricorrenti non sia fondata: la mera sottoscrizione EL protocollo d'intesa, in data 13/6/2019, infatti, non dimostra di per sé né che il Sindaco EL Comune di GA fosse impedito il giorno 10/6/2019, quando il Vice Sindaco ha ELiberato la proposizione EL ricorso per cassazione, né che lo fosse il 14/6/2019, quando è stata sottoscritta la relativa procura difensiva. 2.7. Del resto, secondo un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, in tema di rappresentanza processuale EL Comune, la causa di impedimento EL sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente in virtù ELla presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico ELl'interessato l'onere, nella specie rimasto inadempiuto, di dedurre e di provare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sicché è valida, in mancanza di prove che depongano in senso chiaramente contrario, la procura conferita dal vice sindaco ancorché sia stata omessa, come nella specie, l'indicazione ELle ragioni di assenza o impedimento EL sindaco (Cass. n. 11962 EL 2016; Cass. n. 23261 EL 2010). 3.1. I motivi EL ricorso principale, da trattare congiuntamente, sono fondati, nei limiti che seguono. Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 12 3.2. In tema di compensazione ELle spese processuali, infatti, ai sensi ELl'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis, così come modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, ELla I. n. 263 EL 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento ELla stessa che non possono risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass. n. 25594 EL 2018). In effetti, nei giudizi soggetti alla disciplina ELl'art. 92, comma 2°, c.p.c., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), ELla I. n. 263 EL 2005, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione ELle spese processuali solo se concorrono "giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione", in modo logico e coerente (Cass. n. 20617 EL 2018), dovendosi, pertanto, ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando, com'è accaduto nel caso in esame, il giudice abbia compensato le spese processuali (tra gli attori/appellanti ed il Comune) in ragione, appunto, ELla sussistenza di "giusti motivi" senza, tuttavia, procedure ad alcuna esplicita indicazione degli stessi. 4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, LD RA PP e ND AN, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione ELle norme e dei principi in tema di distacchi nonché degli artt. 873 ss c.c. e ELl'art. 9 EL d.m. n. 1444/1968, anche in rapporto al principio di prevenzione, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 111, comma 6°, Cost. e 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. nonché dei principi e ELle norme in tema di obbligatorietà ELla motivazione, la motivazione apodittica, non esaustiva e meramente apparente in ordine al rilievo ELla costruzione EL manufatto SI-EL, nella porzione a confine con l'albergo, in data antecedente all'edificazione ELl'organismo edilizio confinante, l'omessa considerazione ELlo stato dei Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 13 luoghi negli anni '80, ritratto nella documentazione acquisita dal perito, che dimostra l'edificazione ELla porzione a confine ELl'organismo edilizio SI-EL ín data successiva al 1/9/1967, con sua conseguente non condonabilità ai sensi ELla I. n. 47 EL 1985 ed abusività, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte ín cui la corte d'appello ha accertato la violazione ELl'art. 9 EL d.m. n. 1444/1968, con riferimento alla distanza di dieci metri tra i fabbricati, ed ha, in conseguenza, ritenuto che, sia pur con esclusivo riguardo al corpo di fabbrica SI-EL oggetto ELla prima domanda di condono edilizio, "preventívamente edíficato", sussistesse l'obbligo dei convenuti di procedere all'arretramento ELl'attuale fronte est ELl'Hotel Grotte di Tiberio rispetto alla frontistante parete ovest EL fabbricato di proprietà Tursí-EL, in misura pari a m. 2,25, con riferimento alle pareti finestrate. 4.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti incidentali, la corte d'appello non ha considerato che la realizzazione ELl'Hotel è risultata rispettosa ELla distanza di m1.5 dal confine, laddove, al contrario, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, l'immobile di proprietà SI-EL non lo è, con la conseguenza che la violazione ELla distanza di ml. 10 è integralmente ascrivibile agli attori, i quali, infatti, hanno realizzato la costruzione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta di 5 metri, allocandola alla distanza media di ml. 2,75 dal corpo di fabbrica ELl'albergo. 4.3. La sentenza impugnata, invece, ha omesso di accordare il necessario rilievo a tale circostanza, limitandosi ad affermare, con motivazione apodittica, che l'immobile di proprietà di SI- EL, quale oggetto ELla prima domanda dí condono edilizio, era stato preventivamente edificato, senza, tuttavia, Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 14 considerare che la preventiva edificazione ELl'organismo edilizio EL SI e ELla EL era stata reiteratamente contestata nel corso EL giudizio. 4.4. La corte d'appello, inoltre, hanno aggiunto i ricorrenti incidentali, non ha considerato che l'organismo edilizio SI- EL, come emerge dalla planimetria EL consulente EL Comune e dalle fotografie depositate, presenta una porzione, non edificata entro il 1/9/1967 e, pertanto, pur inserita nella prima istanza di condono edilizia, è abusiva in quanto non sanata né sanabile, e che tale porzione è prospiciente alla parete finestrata ELla proprietà PP-AN, vale a dire l'unico tratto di parete da prendere in considerazione ai fini EL computo ELle distanza di legge, sicché, se si tiene conto ELla distanza tra le pareti legittime, e cioè al netto ELle opere da demolire, il limite minimo di 10 metri risulta rispettato. 5.1. Il motivo, nei limiti che seguono, è fondato. 5.2. Intanto, il ricorso incidentale è ammissibile. L'art. 334 c.p.c., in effetti, consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione principale, di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti ELlo spirare EL termine ordinario o ELla propria acquiescenza. La norma è volta a rendere possibile l'accettazione ELla sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, per cui, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo ELla sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale. In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., quindi, è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione ELl'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 15 l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo ELla sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole ELl'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cass. n. 29593 EL 2018; Cass. n. 14609 EL 2014; Cass. n. 15483 EL 2008; Cass. n. 7827 EL 1990). D'altro canto, il principio ELl'unicità EL processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione ELla prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto EL termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass. n. 5695 EL 2015). Nel caso in esame, pertanto, il ricorso incidentale di LD RA PP e ND AN, in quanto proposto con controricorso notificato il 23/7/2019, e cioè nel termine di quaranta giorni dalla notifica, in data 14/6/2019, EL ricorso principale, è senz'altro ammissibile pur se tardivo in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica (avvenuta il 15/4/2019) ELla sentenza impugnata. 5.3. Né, EL resto, si pongono problemi d'integrazione EL contraddittorio con la s.d.f. PP LD RA e AN ND la quale è rimasta intimata pur a fronte ELl'intervenuta notifica EL ricorso principale presso l'Avvocato Ric. 2019 n. 20034, 5ez. 2, PU 7 luglio 2021 16 DR LL, che l'ha difesa nel giudizio d'appello, in persona dei relativi soci LD RA PP e ND AN (a nulla, sul punto, rilevando la dicitura EL notificante per cui il relativo status sarebbe "al momento odierno non più attuale") che, anche in tale qualità (e nella conseguente rappresentanza ELla società, in difetto di emergenze diverse), l'hanno ricevuto. D'altra parte, l'incontestata notificazione EL ricorso ad LD RA PP, che i controricorrenti hanno indicato quale socio accomandatario ELla LD RA PP e C. s.a.s., in cui la s.d.f. PP LD RA e AN ND si sarebbe trasformata (v. il controricorso EL 2/10/2019, p. 13 ss), esclude ogni rilievo, ai fini ELl'integrazione EL contraddittorio, alla dedotta trasformazione societaria: posto che, in tema di giudizio per cassazione, non assume rilievo, ai fini ELl'inammissibilità EL ricorso, la circostanza che questo sia stato notificato ad una società in base alla ragione sociale diversa da quella adottata in seguito ad una trasformazione di tipo sociale, risultando comunque la stessa società intimata correttamente identificata, senza alcuna incertezza, come controparte EL rapporto processuale, a prescindere dalla vicenda meramente modificativa consistente nel passaggio da un tipo ad un altro previsto dalla legge, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti ad essa capo (Cass. n. 7253 EL 2013). 5.4. Quanto al merito ELle censure svolte dai ricorrenti incidentali (che, in quanto condannati anche in proprio ad eseguire il disposto arretramento, sono senz'altro legittimati alla relativa proposizione), va, innanzitutto, ribadito che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, la natura abusiva ELla costruzione (preventivamente realizzata) rileva unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica e non Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 17 anche ai fini EL rispetto ELle distanze legali (cfr., sul punto, Cass. n. 21354 EL 2017, in motiv.). In effetti, le norme di cui all'art. 872, comma 2°, c.c. in tema di distanze tra costruzioni nonché quelle che in tale materia sono integrative EL codice civile sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che EL risarcimento EL danno, anche ELla riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo ELla costruzione finitinna, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità ELla sua destinazione rispetto a quella (legittimamente) conferita al fabbricato EL privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia e la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, trattandosi di circostanze che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte ELla pubblica amministrazione e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi ELla violazione ELle norme di cui agli artt. 873 e ss. c.c. (Cass. SU n. 5143 EL 1998). Nello stesso modo, le disposizioni dettate dall'art. 9 EL dm. n. 1444/1968 trovano applicazione in relazione alla situazione concreta, a prescindere dalla distanza ELle abitazioni già esistenti, dalla loro eventuale abusività o da altre disposizioni in senso contrario contenute negli strumenti urbanistici (C.d.S. n. 2086 EL 2017, in motiv.). In effetti, in tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica ELla licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito EL rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, deve essere inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 18 oggettive ELl'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale ELl'attività costruttiva, con la conseguenza che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni EL codice civile e ELle norme speciali senza ledere alcun diritto EL vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità ELla ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto EL vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (Cass. n. 7563 dei 2006, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la violazione ELle distanze da parte EL fabbricato EL ricorrente: questi aveva censurato la decisione sostenendo che i resistenti avevano costruito in assenza di concessione ma la S.C. ha affermato, conclusivamente, che, una volta che il fabbricato sia stato costruito, anche in assenza di concessione, il secondo frontista, in osservanza EL principio ELla prevenzione, è tenuto a rispettare la distanza legale tra gli edifici, a meno che non abbia acquistato in base ad un titolo valido il corrispondente diritto di servitù; conf., per l'affermazione ELlo stesso principio, Cass. n. 10173 EL 1998; Cass. n. 10875 EL 1997; Cass. n. 4372 EL 2002; in seguito, Cass. n. 17286 EL 2011; Cass. n. 4833 EL 2019). Deve escludersi, pertanto, ogni rilievo alla porzione asseritamente abusiva ELl'immobile degli attori. 5.5. E', invece, fondata la censura che i ricorrenti incidentali hanno proposto nei confronti ELla sentenza impugnata lì dove la corte d'appello ha "apoditticamente" ritenuto che il "corpo di fabbrica SI-EL, oggetto ELla prima domanda di condono" I Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 19 era stato "preventivamente edificato". E', in effetti, noto come, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 EL 2014), l'art. 360 n. 5 c.p.c. (che i ricorrenti incidentali, pur senza citarlo, hanno, in sostanza, invocato) consente, tra l'altro, di denunciare in cassazione - oltre al vizio ELl'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo ELla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo - anche l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quando tale anomalia si esaurisca, a seconda dei casi, nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", dovendosi, pertanto, escludere qualunque rilevanza solo al semplice difetto di "sufficienza" ELla motivazione. Al di fuori ELl'omesso esame di fatto storico controverso e decisivo, il controllo EL vizio rimane, pertanto, circoscritto alla sola verifica ELl'esistenza EL requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza ELla Corte, formatasi in materia di ricorso straordinario, in relazione alle note ipotesi (mancanza ELla motivazione quale requisito essenziale EL provvedimento giurisdizionale;
motivazione apparente;
manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione ELl'art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e che determinano la nullità ELla sentenza per carenza assoluta EL prescritto requisito di validità. In effetti, anche a seguito alla riformulazione ELl'art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 EL d.l. n. 83 EL 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 EL 2012, Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 , 20 se non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza ELla motivazione, resta fermo il principio per cui i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, comma 6°, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c.: obbligo che è violato tanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, tanto nel caso in cui essa risulti EL tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni ELla decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile), concretando, in tali ipotesi, una nullità processuale deducibile, in sede di legittimità, com'è accaduto nel caso di specie, quale error in procedendo ai sensi ELl'art. 360 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22598 EL 2018). La "motivazione apparente", in effetti, si configura quando la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte EL documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni ELla decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione EL convincimento di talché essa non consente, com'è accaduto nel caso in esame, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità EL ragionamento EL giudice (Cass. SU n. 22231 EL 2016). La corte d'appello, infattí, ha ritenuto la sussístenza ELla violazione ELl'art. 9 punto 2 EL d.m. 1444/1968, con riferimento alla distanza di dieci metri tra i fabbricati, ed ha, di conseguenza, affermato la necessità di arretramento ELl'attuale fronte est ELl'Hotel Grotta di Tiberio rispetto alla frontistante parete ovest EL fabbricato di proprietà SI-EL in misura pari a 2,25 m, sulla base EL mero rilievo in fatto, non altrimenti motivato, pur trattandosi di questione (che, Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 21 alla luce ELla riproduzione in ricorso dei relativi passi difensivi, è risultata, peraltro incontestatamente) controversa tra le parti, che il "corpo di fabbrica SI-EL, oggetto ELla prima domanda di condono" era stato "preventivamente edificato". Ed è, invece, noto che l'art. 9, n. 2, EL d.m. n. 1444/1968, pur non imponendo di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine, dev'essere interpretato, in applicazione EL principio di prevenzione, nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va rispettata la distanza di mt. 10, con obbligo EL prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, ha rispettato una distanza di almeno mt. 5 dal confine: ove, al contrario, il preveniente abbia realizzato una parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a mt. 5, come risulta nel caso in esame, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di mt. 10 da tale parete ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà ELla distanza legale dal confine ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2°, c.c., ove ne ricorrano le condizioni (Cass. n. 3340 EL 2002; conf., di recente, Cass. n. 4848 EL 2019). 6.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, LD RA PP e ND AN, lamentando: - la violazione e/o la falsa applicazione ELl'art. 900 c.c. nonché ELle norme e dei principi in tema di classificazione ELle pareti finestrate e relativo rapporto con la normativa sulle distanze;
- la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 111, comma 6°, Cost. e 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. nonché dei principi e ELle norme in tema di obbligatorietà ELla motivazione;
- la motivazione apodittica, non esaustiva e meramente apparente in ordine all'applicazione Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 22 EL distacco minimo di m. 10,00, valevole solo per pareti dotate di vedute;
- l'omessa considerazione ELla natura di mera luce ELla finestra posta sulla parete ELl'albergo, emergente dalla documentazione acquisita dal perito e dagli elaborati tecnici di primo e secondo grado, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, ritenendo violate le norme sulle distanze, non ha, però, considerato che, come emerge dalla planimetria catastale e dai reperti fotografici depositati in giudizio, la finestra ELl'hotel, posta sulla parete est all'altezza ELla pavimentazione cortilizia, fronteggiante la parete ovest ELl'organismo edilizio SI-EL, che è priva di finestre, non costituisce, secondo i parametri previsti dall'art. 900 c.c., una veduta ma un mera luce poiché non consente di affacciarsi sul fondo dei vicini, laddove, al contrario, l'art. 9 EL d.m. n. 1444/1968 stabilisce la distanza minima che deve intercorrere tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, dovendosi intendere per pareti finestrate le pareti munite di finestre qualificabili come vedute e non anche a quelle sulle quali si aprono luci. 6.2. La corte d'appello, invece, senza porsi alcun problema ELla natura ELla veduta e senza svolgere, anche alle luce dei rilievi svolti dalle parti nel corso EL giudizio, i necessari accertamenti, ha dato per scontato che l'apertura sul muro perimetrale dovesse essere qualificata come una veduta, trattandosi, al contrario, di una luce. 7.1. Il motivo è fondato. 7.2. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio per cui, affinché sussista una veduta, a norma ELl'art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito ELla inspectio, anche quello ELla prospectio sul fondo EL vicino, dovendo detta apertura non soltanto consentire di vedere e guardare Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 23 frontalmente ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale (Cass. n. 8009 EL 2012; conf., Cass. SU 10615 EL 1996; Cass. n. 15371 EL 2000; Cass. n. 480 EL 2002; Cass. n. 22844 EL 2006; Cass. n. 23952 EL 2020). L'elemento caratterizzante la veduta, infatti, è la possibilità di avere, attraverso di essa, una visuale agevole, cioè senza l'utilizzo di mezzi artificiali e affinché ciò avvenga, a norma ELl'art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito ELla inspectio, anche quello ELla prospectio nel fondo EL vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, in modo che il fondo alieno risulti soggetto, senza ricorrere all'impiego di mezzi artificiali, ad una visione mobile e globale (Cass. n. 11319 EL 2018, in motiv.; Cass. n. 346 EL 2017, la quale, proprio in forza di tale principio, ha escluso che possa avere carattere di veduta un'apertura munita di una struttura metallica, incorporata nel muro di confine). 7.3. L'accertamento di tali circostanze di fatto, peraltro, è rimesso all'apprezzamento EL giudice di merito (incensurabile in sede di legittimità se non per il vizio di omesso esame di fatto decisivo ovvero per difetto, nei termini esposti, di motivazione circa il relativo accertamento fattuale), il quale è tenuto a verificare, in concreto, se l'opera, in considerazione ELle caratteristiche strutturali e ELla posizione degli immobili rispettivamente interessati, permetta a una persona di media altezza (v. Cass. n. 5421 EL 2011) di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (v. tra le altre, Cass. n. 5904 EL 1981, Cass. 3265 EL 1987, Cass. 7267 EL 2003). Nel caso di specie, Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 24 la sentenza impugnata, pur a fronte ELla natura controversa EL fatto, si è sottratta all'onere di svolgere, in modo completo, tale accertamento ed ha finito, quindi, per applicare, come denunciato dai ricorrenti incidentali, la norma ELl'art. 9 EL d.m. n. 1444/1968 (che, disciplinando le distanze tra gli edifici, alla veduta fa riferimento: Cass. n. 19092 EL 2012; Cass. n. 6604 EL 2012; Cass. n. 26383 EL 2016) senza che la fattispecie astratta, ivi descritta, sia stata concretamente e completamente riscontrata nei fatti di causa. La corte d'appello, infatti, ha ritenuto di applicare l'art. 9 cit. sul presupposto, EL cui accertamento non si è fatta alcun carico, che la parete fosse finestrata, non avendo, in particolare, accertato se tale apertura permetteva effettivamente ad una persona di media altezza di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. 8.1. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, LD RA PP e ND AN, lamentando: - la violazione e/o la falsa applicazione ELle norme e dei principi in materia di muro di confine e relativa altezza nonché ELl'art. 878 c.c.; - la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 111, comma 6°, Cost. e 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. nonché dei principi e ELle norme in tema di obbligatorietà ELla motivazione;
- la motivazione apodittica e meramente apparente in ordine all'attuale altezza EL muro, genericamente indicata, senza che sia stata considerata la naturale pendenza EL terreno, in una misura compresa tra m. 3,05 e m. 3,55; - l'omessa considerazione di un fatto decisivo, emergente dalle perizie e dalle relazioni dei consulenti tecnici di parte, costituito dalle pendenza naturale ELla proprietà SI-EL, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, alla luce ELla relazione EL Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 25 consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto che il muro al confine realizzato dai convenuti, pur non misurando quattro metri, avesse, in corrispondenza ELla proprietà SI-EL, caratterizzata da un piano di calpestio degradante in direzione sud, una misura variabile, compresa tra un minimo di 3,05 metri ed un massimo di circa 3,55 metri, e che l'innalzamento EL muro divisorio, in quanto in ogni sua parte di altezza superiore a tre metri, non fosse, dunque, conforme alla norma ELl'art. 878 c.c. e dovesse essere, pertanto, "nella parte a confine con la proprietà SI-EL", "abbassato in modo tale da non superare l'altezza di m 3". 8.2. La corte d'appello, però, hanno osservato i ricorrenti incidentali, così facendo, ha omesso di considerare il fatto incontestato e decisivo costituito, come accertato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, dalla naturale pendenza ELla corte di proprietà SI-EL verso sud, in conseguenza ELla quale il muro, se osservato dalla posizione di corte posta più in basso, sembra di altezza maggiore. In realtà, trattandosi di dislivello naturale EL terreno e non già ELl'artificiale creazione di un terrapieno, è sufficiente che l'altezza di m. 3 sia rispettata ove si osservi il muro dalla proprietà ELl'Hotel, ovvero dalla porzione ELl'area cortilizia collocata più in alto. 9. Il motivo è infondato. 9.1. I ricorrenti incidentali, ín effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, hanno lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce ELle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta ELle relative emergenze, hanno affermato che il muro al confine tra le proprietà ELle parti ha una misura variabile, compresa tra un minimo di 3,05 metri ed un massimo di circa 3,55 metri e che tale muro, in quanto in Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 26 ogni sua parte di altezza superiore a tre metri, non è, dunque, conforme alla norma ELl'art. 878 c.c. e dev'essere, pertanto, "nella parte a confine con la proprietà SI-EL", "abbassato in modo tale da non superare l'altezza di m 3". 9.2. Sennonché, come in precedenza osservato, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 8053 EL 2014, hanno enunciato il principio secondo cui, per effetto ELla nuova formulazione ELl'art. 360 n. 5 c.p.c., come introdotta dal d.l. n. 83 EL 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 EL 2012 (qui applicabile ratione temporis), oggetto EL vizio di cui alla citata norma è oggi, esclusivamente, l'omesso esame circa un "fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti": il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 EL 2011; Cass. n. 7983 EL 2014; Cass. n. 17761 EL 2016; Cass. n. 29883 EL 2017), e non, invece, gli elementi istruttori in quanto tali, quando, com'è accaduto nel caso in esame, il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. La corte d'appello, infatti, ad onta di quanto affermato dai ricorrenti incidentali, ha espressamente considerato, con apprezzamento nient'affatto apparente o illogico, il fatto costituito dalla naturale pendenza ELla corte di proprietà SI- EL verso sud. 9.3. La valutazione ELle prove raccolte, EL resto, costituisce un'attività riservata in via esclusiva Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 27 all'apprezzamento discrezionale EL giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione ELla vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere EL tutto omesso, in sede di accertamento ELla fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo ELla sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso ELla controversia. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma ELl'art. 116, commi 1° e 2°, c.p.c., in esito all'esame EL materiale probatorio mediante la valutazione ELla maggiore o minore attendibilità ELle fonti di prova. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale EL giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione ELla vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 EL 2017, in motiv.). Nel quadro EL principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione ELle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), EL resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 EL 2017). La valutazione ELle risultanze ELle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 28 motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 EL 2009; Cass. n. 20802 EL 2011). Del resto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento ELla decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione ELle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 EL 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto ELle ragioni ELla loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione EL provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti EL ragionevole e EL plausibile (Cass. n. 11176 EL 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. 9.4. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, in fatto, che il muro al confine di confine aveva una misura variabile, compresa tra un minimo di 3,05 metri ed un massimo di circa 3,55 metri, e che tale muro, in quanto in ogni sua parte di altezza superiore a tre metri, non era, dunque, conforme alla norma ELl'art. 878 c.c.. Ed una volta accertato, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato utilmente censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma ELl'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che il nnuro di cinta avesse un'altezza superiore, in ogni suo punto, a tre metri, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di legge, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 29 e cioè la condanna all'abbattimento ELla parte eccedente. L'art. 878, comma 1°, c.c. dispone, infatti, che non è considerato ai fini EL computo ELle distanza di cui all'art. 873 c.c. solo il muro di cinta che non abbia un'altezza superiore ai tre metri. 9.5. D'altra parte, in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione", agli effetti ELla disciplina di cui all'art. 873 c.c., solo per la parte che adempie alla sua specifica funzione e, quindi, dalle fondamenta al livello EL fondo superiore, qualunque sia l'altezza ELla parete naturale o ELla scarpata o EL terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte EL muro che si innalza oltre il piano EL fondo sovrastante, in quanto priva ELla funzione di conservazione ELlo stato dei luoghi, soggiace alla disciplina giuridica propria ELle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico (Cass. n. 14710 EL 2019). In ogni caso, in tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, solo nel caso in cui l'andamento altimetrico EL piano di campagna, originariamente livellato sul confine tra due fondi, sia stato artificialmente modificato innalzando detto piano, al fine di verificare se sia rispettata l'altezza massima EL muro di cinta costruito sul confine, l'altezza dev'essere misurata computandovi il terrapieno creato ex novo dall'opera ELl'uomo, ossia tenendo conto ELl'originario posizionamento EL terreno (Cass. n. 23934 EL 2015). 10. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, LD RA PP e ND AN, lamentando: - la violazione e/o la falsa applicazione ELl'art. 1226 c.c. e ELle norme e dei principi in tema di liquidazione equitativa EL danno;
- la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 111, comma 6°, Cost. e 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. nonché dei principi e ELle norme in tema Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 30 di obbligatorietà ELla motivazione;
- la motivazione generica, apodittica e meramente apparente in ordine alla stima EL danno, peraltro espressamente compiuta senza tener conto ELle perizie;
- la violazione e/o la falsa applicazione ELle norme e dei principi in tema di operazioni peritali, rinnovazione e sostituzione EL consulente tecnico d'ufficio ai sensi ELl'art. 196 c.p.c.; - l'omessa considerazione ELla natura prevalentemente abusiva ELl'immobile SI-EL, da considerare legittimo per un'estensione pari al massimo a mq 60,00; - l'omessa considerazione EL complessivo miglioramento ELle stato dei luoghi, apportato dai lavori contestati, tale da determinare quantomeno la compensazione integrale con l'asserito danno, tenuto altresì conto ELl'insussistenza di preesistenti servitù di transito carrabile e sosta a carico EL fondo PP-AN, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori, liquidando i danni in via equitativa. 11. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, LD RA PP e ND AN, lamentando: - la violazione e/o la falsa applicazione ELle norme e dei principi in tema di regolamentazione ELle spese di lite;
- la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 ss c.p.c., anche in comb.disp. con l'art. 88 c.p.c. e con il generale divieto di abuso EL processo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello li ha condannati al rimborso, in favore degli attori, ELle spese di lite tanto per il primo, quanto per il secondo grado di giudizio. 12. Il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti. 13.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, NE SI e NA EL hanno lamentato: - la violazione e la falsa Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 31 applicazione ELle norme sui distacchi ai sensi ELl'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 871, 872 e 873 c.c., anche in rapporto al principio di prevenzione ELl'art. 10 ELla I. n. 1150 EL 1942, degli artt. 39 e 40 ELle N.T.A. EL Comune di GA in relazione al d.m. n. 1444/1968; - l'omessa considerazione che trattasi di demolizione e ricostruzione di ristorante abusivo in zona agricola con cambio di destinazione ad albergo con raddoppio di volumetria in area affetta da inedificabilità assoluta sia perché zona E2 entro la fascia di 30 mt. dalla s.r. Fiacca;
- l'assenza di motivazione ai sensi ELl'art. 111, comma 6°, Cost., in relazione all'art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., per non aver considerato che, in forza ELla sentenza irrevocabile n. 845/2012 EL tribunale di Latina, così come confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 43102 EL 2015, trattasi di complesso edilizio completamente illecito tant'è che è sotto sequestro per lottizzazione abusiva, così come documentato con la sentenza ELla Corte di cassazione n. 15253 EL 2015. 13.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, NE SI e NA EL hanno lamentato: - la violazione e la falsa applicazione ELle norme sui distacchi ai sensi ELl'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 871, 872 e 873 c.c., anche in rapporto al principio di prevenzione ELl'art. 10 ELla I. n. 1150 EL 1942, degli artt. 39 e 40 ELle N.T.A. EL Comune di GA;
- l'omessa considerazione che è stata disposta la non demolizione di un muro di confine con annesse volumetrie in area affetta da inedificabilità assoluta;
- l'assenza di motivazione ai sensi ELl'art. 111, comma 6°, Cost., in relazione all'art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., per non aver considerato, anche ai fini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., che, in forza ELla sentenza irrevocabile n. 845/2012 EL tribunale di Latina, così come Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 32 confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 43102 EL 2015, trattasi di complesso edilizio completamente illecito tant'è che è sotto sequestro per lottizzazione abusiva, così come documentato con la sentenza ELla Corte di cassazione n. 15253 EL 2015. 13.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, NE SI e NA EL hanno lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., anche in rapporto ai principi in materia di liquidazione equitativa EL danno, e l'assenza di motivazione ai sensi ELl'art. 111, comma 6°, Cost., in relazione all'art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., per non aver considerato che il consulente tecnico d'ufficio aveva quantificato il danno risarcibile in favore degli attori. 14.1. Il ricorso incidentale di NE SI e NA EL è inammissibile. 14.2. In effetti, come questa Corte ha ripetutamente affermato, il ricorso incidentale per cassazione, ai sensi ELl'art. 371, comma 2°, c.p.c., dev'essere proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica EL ricorso principale e non dalla notifica EL primo ricorso incidentale, perché avverso quest'ultimo il quarto comma ELl'art. 371 cit. prevede solo la proponibilità EL controricorso ma non anche di un ulteriore ricorso incidentale, derivandone diversamente una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto con il principio per il quale l'impugnazione incidentale è proponibile solo dalle parti contro cui è stata proposta l'impugnazione principale (Cass. n. 6282 EL 2004). 14.3. Il ricorso incidentale per Cassazione, in effetti, dev'essere proposto, ai sensi EL secondo comma ELl'art. 371 c.p.c., nel termine di quaranta giorni dalla notifica EL ricorso Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 33 principale e non dalla notifica di un primo ricorso incidentale, atteso che avverso il ricorso incidentale il quarto comma EL detto art. 371 prevede solo la proponibilità EL controricorso non anche di un ulteriore ricorso incidentale in questo contenuto, potendo da ciò derivare una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi in contrasto con i principi ELla proponibilità ELl'impugnazione incidentale solo dalle parti contro cui è stata proposta l'impugnazione principale (Cass. n. 9812 EL 2001) e ELla concentrazione ELle impugnazioni contro la stessa sentenza (Cass. n. 11031 EL 2003; conf. Cass. n. 23215 EL 2010; Cass. n. 188 EL 1996). Nel giudizio di cassazione, pertanto, il termine per la valida proposizione EL ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. decorre sempre dalla data in cui il controricorrente ha ricevuto la notificazione EL ricorso principale e non degli eventuali successivi ricorsi incidentali, non essendo configurabili decorrenze differenziate in relazione alla posizione di ciascun controricorrente (Cass. n. 19165 EL 2015). 14.4. Il principio ELl'unicità EL processo di impugnazione contro una stessa sentenza, EL resto, comporta che, una volta avvenuta la notificazione ELla prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso (Cass. n. 5695 EL 2015; conf., Cass. n. 448 EL 2020), che è, dunque, ammissibile solo a condizione che la notificazione EL relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello ELl'impugnazione principale (cfr. Cass. n. 30775 EL 2019). In definitiva, atteso il principio di unità ELl'impugnazione, sancito dall'art. 333 c.p.c. - il quale implica che l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza ELl'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 34 simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, possono assumere soltanto carattere incidentale - nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione EL ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma EL ricorso incidentale, ai sensi ELl'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 ELlo stesso codice, e cioè entro i quaranta giorni dalla notificazione EL primo ricorso principale (cfr. Cass. n. 27887 EL 2009; conf., Cass. n. 20593 EL 2004; Cass. SU n. 9232 EL 2002; Cass. SU n. 7074 EL 2017; Cass. n. 30775 EL 2019). 14.5. NE SI e NA EL, al contrario, a fronte di un ricorso principale notificato il 14/6/2019, hanno proposto il ricorso incidentale in esame in un atto diverso dal controricorso (al ricorso principale) già notificato il 24/7/2019, e, precisamente, con il controricorso (al ricorso incidentale di LD RA PP e di ND AN) notificato solo in data 2/10/2019, che è, quindi, tardivo, perché successivo alla scadenza EL termine di quaranta giorni dalla notifica EL ricorso principale, e, dunque, inammissibile. 15. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale di LD RA PP e di ND AN, nei limiti in precedenza esposti, devono essere, quindi, accolti, con il rigetto, relativamente a quest'ultimo, EL terzo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese EL presente giudizio. Ric. 2019 n. 20034, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 35 16. Il ricorso incidentale di NE SI e NA EL dev'essere, invece, dichiarato inammissibile. 17. La Corte dà atto, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 -quater, EL d.P.R. n. 115 EL 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, ELla I. n. 228 EL 2012, ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali NE SI e NA EL, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma EL comma 1 -bis ELlo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie nei limiti indicati in motivazione il ricorso principale ed il ricorso incidentale di LD RA PP e di ND AN, con il rigetto, relativamente a quest'ultimo, EL terzo motivo, assorbiti gli altri;
dichiara l'inammissibilità EL ricorso incidentale di NE SI e NA EL;
cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese EL presente giudizio;
dà atto, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 -quater, EL d.P.R. n. 115 EL 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, ELla I. n. 228 EL 2012, ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali NE SI e NA EL, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma EL comma 1 -bis ELlo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio ELla Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2021.