Sentenza 12 gennaio 2001
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- 1. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL00375 /01 1. REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 15808/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere - Cron. 749 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Pietro CUOCO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.22/09/00 Dott. Federico ROSELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti 12 GEN. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA MAIORANO VINCENZO, CANCELLIERE presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CALCATERRA GAETANO, MARRA MICHELE, CAROZZA DOMENICO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 3M ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Rilasciata copia esecu al Sig. PANNONE GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO per dirit L. rappresentato e difeso dall'avvocato OTTAVIO2000 PERONE, || 31 GEN 20.01. il IL CANCEL ERE 3738 PANNONE, giusta procura speciale atto notar CARLO DE -1- MOJANA DI COLOGNA di Milano del 12.09.2000, rep. n. 74771; controricorrente avversO la sentenza n. 373/98 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 12/05/98 R.G.N. 193/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Pietro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CUOCO;
Rilasciata copia legale udito l'Avvocato PANNONE;
al Sig. carosse persona del Sostituto Procuratore per diritti L. udito il P.M. in 14 FEB 2001 IL CANCELLI Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 12 marzo 1997 ZO IO, premettendo di essere stato lungamente addetto, quale dipendente della 3M S.p.a., a mansioni umanamente onerose (formazione di pellicola per fotografie: lavoro che esigeva il protratto stazionamento in piedi, presso fonte di calore ed a contatto con materiale pericoloso per la salute, con notevoli variazioni di temperatura), in assenza di misure idonee ad evitare danni fisici, e di avere conseguentemente contratto una complessa patologia (ipertensione arteriosa, vertigini, poliartrosi, ipercolesterolemia ed obesità), propose блого appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Caserta in funzione di giudice del Lavoro aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società per superamento del periodo di comporto (calcolato in 12 mesi di assenza su 36 mesi di lavoro) e la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Con sentenza del 12 maggio 1998 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere respinse l'appello, affermando che 1. poiché il ricorso introduttivo proposto dal IO era fondato sulla natura professionale delle patologie lamentate, la controversia restava irreversibilmente limitata all'accertamento di questo fatto, e, per le preclusioni del processo del lavoro, non poteva estendersi all'accertamento dell'esistenza delle misure di prevenzione e di sicurezza del lavoro, che egli aveva lamentato in appello;
2. dall'istruttoria espletata in primo grado era emerso che il IO era addetto a stendere il film, lavoro della durata di 5 minuti circa, 3 svolto in caso di interruzione della lavorazione, e che determinava sudorazione, conseguenti sbalzi di temperatura e dispendio di energia;
era inoltre addetto allo scarico delle resine (alla temperatura di 300 °), lavoro svolto 6 o 7 volte al mese;
3. come affermato dal consulente tecnico della società, le condizioni fisiche del IO, sottoposte a periodici controlli, non lo rendevano inidoneo a queste mansioni;
né l'ambiente di lavoro (ininterrottamente assistito da condizionamento di aria e di umidità, e sottoposto a periodici controlli anche con l'intervento del sindacato) SE incideva negativamente sull'ipertensione e sulla lombosciatalgia;
e la richiesta di esonero temporaneo da queste mansioni, inoltrata dal IO nel maggio del 1991, era motivata solo dalla necessità di evitare stress psico fisico per il tempo necessario ad alcuni controlli clinici;
nel caso di - eccessiva sudorazione, per i lavoratori erano previste la doccia e la sostituzione della biancheria;
e nel reparto non si erano verificate malattie professionali attinenti alle patologie in controversia;
4. come accertato dal consulente tecnico di ufficio, le patologie del IO erano il prevalente prodotto della sua costituzione fisica, e solo in limitata misura (valutabile al 10% - 15 %) potevano essere state determinate dal lavoro svolto e dalle condizioni ambientali;
e, poiché le patologie non avevano natura professionale, il periodo di comporto era stato esattamente calcolato dall'azienda in dodici mesi: il licenziamento era legittimo. Per la cassazione di questa sentenza ricorre ZO IO, percorrendo le linee di un unico articolato motivo, coltivato con memoria. Resiste la 3M S.p.a. con controricorso, coltivato con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ., del decreto legislativo n. 277 del 1991, dell'art. 7 della legge n. 212 del 1990, del d.P.R. n. 574 del 1995, dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del дного 1965, dell'art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria chimica, degli artt. 32, 35, e 41 della Costituzione, e degli artt. 112, 115, 116 e 61 cod. proc. civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale;
1. non aveva esposto le ragioni del proprio convincimento, limitandosi ad una mera trascrizione del parere del consulente tecnico di ufficio;
2. aveva omesso od aveva inadeguatamente valutato alcune testimonianze, che descrivevano gli aspetti dell'attività che egli svolgeva: 2.1. "dopo aver visitato il IO, consigliai all'azienda di escluderlo da mansioni che portassero stress fisico ed emozionale (teste De Falco); 2.2. "la resina fusa emana sostanze chimiche irritanti per gli occhi e per le vie respiratorie” (teste Di Bello); 2.3. "il materiale emesso dall'estrusore esce a circa *300° ed emana vapori ed acidi gli addetti devono prendere il film con le mani, e, pur essendo muniti di guanti, devono tirarlo in tale operazione sudano molto e per il calore e per lo sforzo .... una volta effettuato lo scarico 5 previo raffreddamento del materiale con acqua fredda, lo stesso viene pulito e tutta questa operazione avviene all'esterno, in qualsiasi stagione e qualsiasi ora per cui gli addetti devono subire gli sbalzi di temperatura eventualmente esistenti fra l'interno e l'esterno" (teste Merola); 2.4. "ho spesso dovuto richiamare l'attenzione dei capi, perché pretendevano trasportassi con carrello la resina consolidata ma non ancora fredda anzi bollente ....quando si caricavano i carrelli di resina fusa, Lusso tutto l'ambiente che era chiuso anche se vasto si riempiva di queste puzze di acetone e di una specie di vapore. Di tali condizioni ci siamo spesso lamentati, tanto che qualche volta abbiamo sospeso il lavoro. Per portare fuori il carrello l'addetto sudava per via della temperatura prodotta dalla resina bollente. Il carrello doveva essere portato fuori all'aperto e qui il carrellista trovava la temperatura di stagione. Solo pochi mesi prima del licenziamento del ricorrente si provvide a collocare un ventilatore che però non sempre funzionava e che creava una corrente di aria fredda" (teste Nuzzi);
3. aveva ritenuto precluso l'accertamento delle misure di prevenzione e di sicurezza del lavoro, che il datore avrebbe dovuto adottare;
e tuttavia aveva apoditticamente ritenuto che la fornitura, pur minima, da parte dell'azienda, della biancheria intima, fosse rispondente alle prescrizioni di legge. Il ricorso è infondato. In ordine al primo aspetto del motivo, è da premettere che poiché è necessario che il giudice descriva il percorso logico che conduce alla decisione, questo percorso può anche essere delineato attraverso il riferimento al parere del consulente tecnico di ufficio. In tal 6 ་ modo, quando la sentenza si esaurisca in una mera adesione a questo parere, il difetto di motivazione sussiste solo se il parere non consenta di accertare il percorso logico che conduce alla decisione e non contenga in sé tutti gli elementi che consentano adeguata critica della censura poi fatta valere contro il parere stesso: ove la sentenza non possa attingere al parere le ragioni (positive e negative) della propria necessità. D'altro canto, per la rilevabilità del vizio di motivazione è necessario биоло che non solo sussista un elemento trascurato dal giudice di merito e che l'elemento sia potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione, bensì che in ricorso sia adeguatamente descritto il suo contenuto e la sua decisività (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). Nel caso in esame, la censura, non esponendo le carenze del parere tecnico di ufficio, resta irrilevante. In ordine al secondo aspetto, è da osservare che, come questa Corte ha affermato (S.U. 27 dicembre 1997 n. 13045), "la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della controversia, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo 7 quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione" (in tal senso, anche Cass. 3 marzo 2000, n. 2404). Nel caso in esame, il Tribunale ha esaminato e valutato i fatti esposti nelle testimonianze indicate dal ricorrente: ed in particolare i lamentati Ruos aspetti delle mansioni (il IO era addetto a stendere il film dalla “testa” della linea fino all'avvolgitore finale, facendolo passare attraverso i rulli;
ed era addetto allo scarico delle resine, alla temperatura di 300°), la loro frequenza e la loro durata (la distensione del film era di 5 minuti circa, ed era effettuata in caso di interruzione della lavorazione;
lo scarico delle resine era svolto 6 o 7 volte al mese), le conseguenze fisiche (sudorazione, conseguenti sbalzi di temperatura e dispendio di energia), e la richiesta di esonero temporaneo. Ed ha valutato le mansioni nel quadro delle condizioni fisiche del lavoratore (ritenendo che queste condizioni, sottoposte a periodici controlli, non lo rendessero inidoneo alle mansioni), le condizioni dell'ambiente di lavoro (che, ininterrottamente assistito da condizionamento di aria e di umidità, e sottoposto, anche con l'intervento del sindacato, a periodici controlli, che non avevano mai rilevato irregolarità, non incideva negativamente sulle lamentate infermità), alcune misure adottate dall'azienda (nel caso di eccessiva sudorazione, per i lavoratori erano previste la doccia e la sostituzione della biancheria); e la valutazione del rapporto fra lavoro ed infermità era stata effettuata anche con il parere del consulente tecnico di ufficio, il quale aveva accertato che le patologie del IO erano il prevalente prodotto della sua costituzione fisica, e solo in limitata misura (valutabile al 10 % 15 %) potevano essere state determinate dal lavoro svolto e dalle condizioni ambientali. Nei confronti di questa valutazione, il ricorrente non solleva alcuna valida censura, limitandosi a riferire, pur con autosufficiente analisi, alcune testimonianze, che tuttavia espongono fatti sostanzialmente esaminati e valutati dal giudicante. Il terzo aspetto del motivo, non indicando le carenze nelle misure di prevenzione e sicurezza né le ragioni della lamentata inadeguatezza della misura adottata con la fornitura della biancheria, è privo di autosufficienza. Il ricorso deve essere respinto. E le pregresse reiezioni in sede di E D L A E L E L G 1 8 G 1 – 7 . 5 - 1 3 N 3 O R T T D A I S O I S E I I N ' D E L A . R L 0 T 1 merito conducono a disporre la condanna alle spese del giudizio di I E O A M N L T O E O D S S P E , A I L I D T D B I T R S E A , I G R E O I O S S D T , G N Ą S E P A A S D legittimità. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 41. 200. oltre a lire 2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000. Il Consigliere estensore блико сногсо IL PRESIDENTE Meriva Sours jauns IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 12 GEN. 2001 oggi, E IL COLLABORATORE R DI CANCELLERIA P T R O C