Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2011, n. 29252
CASS
Sentenza 5 maggio 2011

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Le dichiarazioni spontanee rese, ex art. 494 cod. proc. pen., da colui che si avvalga della facoltà di non sottoporsi ad esame nel contraddittorio fra le parti sono utilizzabili nei confronti di terzi in sede di procedimento cautelare; in tal caso, infatti, non opera la regola posta dall'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. - che nega attitudine probatoria alle dichiarazioni rese da chi volontariamente si è sempre sottratto all'esame delle parti - la quale attiene al piano della colpevolezza nel giudizio sulla responsabilità e non anche a quello indiziario, proprio del procedimento cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2011, n. 29252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29252
    Data del deposito : 5 maggio 2011

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